Cassazione Civile, Sentenza n. 30440/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto a mantenere il trattamento retributivo percepito nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana (come riservista richiamato in servizio ai sensi dell'art. 1668 c. o. m.) dopo il transito nei ruoli civili dell'ESACRI in occasione del riordino, con il riconoscimento di un assegno ad personam (ai sensi del d.lgs. n. 178/2012) pari alla differenza retributiva determinatasi al momento del passaggio e del riconoscimento dell'anzianità di servizio militare ai fini retributivi. Contestava la Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato la domanda ritenendo che i "riservisti" non fossero equiparabili al personale assunto a tempo indeterminato e che l'accesso risultasse nuova assunzione con trattamento ESACRI (fascia B2). Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: interpretazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 178/2012; applicazione dell'art. 1780 c.o.m.; violazione dell'art. 3 Cost. per omesso esame del parere del Ministero della Difesa; omissione del fatto decisivo consistente nella partecipazione alla procedura selettiva che avrebbe confermato il diritto all'assegno ad personam.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le ragioni principali sono: (1) carenza di specificità e formulazione unitaria e indistinta dei motivi, che ostacola il sindacato di legittimità; (2) esistenza di giudicato amministrativo che aveva già deciso sulla natura del servizio prestato (escludendo la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato per i richiamati), giudicato rilevabile d'ufficio e preclusivo del riesame della medesima questione in sede giudiziaria civile; (3) in via subordinata, la Corte ha ritenuto infondata l'interpretazione del d.lgs. n. 178/2012 nella parte in cui si vorrebbe estendere l'assegno ad personam anche ai riservisti richiamati, essendo la tutela normativa rivolta al personale in servizio continuativo/assunto a tempo indeterminato e, per il comma 6, riferita al passaggio per mobilità ad altra amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 5 e art. 6, comma 6
La Corte ha interpretato gli artt. 5 e 6 nella versione applicabile ratione temporis ritenendo che l'assegno ad personam sia previsto esclusivamente per il personale del Corpo militare già in servizio continuativo (assunto a tempo indeterminato). Il comma 6 non estende il diritto ai richiamati in occasione del passaggio iniziale alla CRI ma si riferisce al caso di personale assunto e poi transitato per mobilità ad altra amministrazione.
Codice dell'Ordinamento Militare
art. 1668 (richiamo in servizio temporaneo) e art. 1780
L'art. 1668 è il riferimento normativo per il richiamo temporaneo dei riservisti; l'art. 1780 è invocato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che assicuri l'assegno ad personam ai richiamati. In generale la Corte ha evidenziato che la normativa militare e il quadro legislativo non impongono l'automatico mantenimento del trattamento retributivo dei riservisti nel passaggio ai ruoli civili.
Costituzione
Il ricorrente invocava il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per contestare discriminazioni tra categorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha osservato che la differenziazione normativa tra personale continuativo e riservisti è sostenuta dalla normativa e dal giudicato amministrativo.
Direttiva 1999/70/CE
citata in riferimento al lavoro a tempo determinato
La Corte ha richiamato che la qualificazione del rapporto (se analogo o meno a rapporto di lavoro subordinato) rientra nella valutazione del giudice nazionale/administrativo; il precedente giudicato amministrativo che ha risolto tale questione preclude il riesame in sede civile.
Decisione della Corte di Giustizia UE
C-389/22 (25 gennaio 2024)
La Corte di Giustizia ha affermato che il giudice nazionale competente deve valutare se il servizio temporaneo della CRI sia analogo a rapporto di lavoro subordinato; la Cassazione ha ritenuto che tale accertamento sia precluso in presenza di giudicato amministrativo non impugnato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; art. 140-bis
Art. 360 citato in relazione alle tipologie di censure ammissibili in cassazione (e alla inadeguata formulazione dei motivi). Art. 140-bis utilizzato per la riconvocazione in collegamento audiovisivo.
Riferimento alle condizioni processuali per il contributo unificato e all'ulteriore importo dovuto dal ricorrente in relazione al ricorso principale.
Massime di principio
- La sussistenza di un giudicato amministrativo sulla natura del servizio (es.: esclusione di rapporto di lavoro subordinato per i richiamati) preclude il riesame dello stesso punto in sede civile; prima di proporre una causa civile è necessario verificare eventuali pronunce amministrative e impugnarle ove necessario.
- L'assegno ad personam previsto dal d.lgs. n. 178/2012 è riservato, nella formulazione applicabile ratione temporis, al personale militare in servizio continuativo/assunto a tempo indeterminato; i richiamati/riservisti non ricevono automaticamente lo stesso trattamento salvo specifiche disposizioni o diversa qualificazione giuridica del rapporto.
- Nel contesto di riordini/trasferimenti organizzativi, è determinante la qualificazione giuridica dell'accesso al nuovo ruolo (trasferimento con mantenimento del trattamento vs nuova assunzione): la qualificazione incide sul diritto a conservare la retribuzione precedente o a ricevere assegni compensativi.
- Le censure in Corte di Cassazione devono essere tecnicamente circoscritte e specifiche (rispettare le ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.); motivi generici o plurimi e confusi sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Se si ritiene violata la normativa europea (es. direttiva 1999/70/CE), occorre porre la questione nel giudizio nazionale competente e, se necessario, ottenere un rinvio pregiudiziale; non è sufficiente richiamare la normativa europea senza aver prima superato i limiti del giudicato nazionale.
- In controversie relative a trattamenti retributivi dopo passaggi di ruolo, è opportuno indirizzare l'azione verso l'amministrazione concretamente tenuta al pagamento (non solo verso l'ente intermedio) e documentare con precisione la tipologia del rapporto e gli atti amministrativi posti a base del transito.
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