Cassazione Civile, Sentenza n. 30259/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'intervento del Fondo di Garanzia per ultime mensilità, quote non versate al fondo di previdenza complementare e TFR maturati presso Linkra srl e Compel Electronics spa, aziende poi cedute a Cordon Group France tramite trasferimento di ramo d'azienda. Era stato stipulato un accordo (ex art. 47 legge n. 428/90) che escludeva la responsabilità della cessionaria per i debiti maturati ante-cessione. Dopo ammissione al passivo delle domande nella procedura concorsuale del cedente, l'INPS aveva respinto l'accesso al Fondo sostenendo che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria (quindi assente la condizione di insolvenza del datore di lavoro titolare al momento di esigibilità del TFR). In primo grado il tribunale aveva accolto i lavoratori; la Corte d'appello aveva ritenuto fondato il gravame INPS; i ricorrenti hanno impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Fondo di Garanzia interviene solo per l'insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile e al momento della domanda di insinuazione al passivo; l'ammissione allo stato passivo nella procedura del cedente non vincola l'INPS se il rapporto di lavoro è proseguito con la cessionaria solvente. Ha altresì ribadito l'inderogabilità delle norme previdenziali: non possono essere determinati i diritti garantiti dal Fondo tramite accordi privatistici. In relazione alle somme dovute al fondo di previdenza complementare la Corte ha osservato che tali questioni non sono state impugnate dai ricorrenti (quindi quel capo è passato in giudicato). Le spese sono compensate e la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Regola i presupposti di accesso al Fondo di Garanzia: rileva l'insolvenza e l'ammissione del datore di lavoro alla procedura concorsuale quando quest'ultimo è tale al momento di esigibilità del TFR e della domanda di insinuazione al passivo; non vincola l'INPS l'ammissibilità al passivo nella procedura del cedente se il rapporto è proseguito con la cessionaria.
Principio analogo a quello del d.lgs. 80/1992 in relazione alla finalità del Fondo di Garanzia: tutela quando il credito lavorativo non trova più tutela ordinaria per l'insolvenza del datore di lavoro titolare al momento di esigibilità.
Disciplina il trasferimento d'azienda e la responsabilità della cessionaria per i debiti derivanti dal rapporto di lavoro; la Corte precisa che, per le obbligazioni previdenziali (es. contributi a fondi complementari), l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente non è sempre configurabile e che la solidarietà può essere oggetto di accordi tra le parti, fermo il limite dell'inderogabilità delle norme previdenziali.
Consente accordi in sede sindacale per la cessione di rami d'azienda; la Corte osserva che un patto fra cedente e cessionaria che escluda la solidarietà non può comunque incidere sulle tutele obbligatorie previdenziali se ciò fosse idoneo ad eluderle.
art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Richiamato come possibile vizio dedotto in ricorso (violazione di legge) ma ritenuto infondato rispetto alla materia di fatto e di diritto qui decisa.
Riferiti per affermare l'inderogabilità della materia previdenziale: non sono validi patti che modifichino la disciplina delle forme di previdenza obbligatorie o che eludano gli obblighi contributivi e assistenziali.
Citato in relazione alla disciplina di erogazione dal Fondo di Garanzia e ai limiti dell'intervento diretto rispetto a prestazioni di natura previdenziale (es. fondi complementari).
art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002
Norma sulle conseguenze contributive processuali: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento, in capo ai ricorrenti, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il Fondo di Garanzia interviene solo quando l'insolvenza riguarda il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile e al momento della domanda di insinuazione al passivo; l'ammissibilità al passivo nella procedura del cedente non è sufficiente se il rapporto di lavoro è proseguito con la cessionaria.
- Se il rapporto di lavoro continua, la cessionaria dell'azienda può rimanere coobbligata (responsabilità solidale) e in tale ipotesi non sussiste il bisogno assistenziale che giustifica l'intervento del Fondo di Garanzia nei confronti del lavoratore.
- Gli accordi privatistici tra cedente e cessionaria (anche ex art. 47 L. 428/90) non possono eludere o modificare le tutele previdenziali inderogabili; tuttavia non tutte le obbligazioni (es. contributi ai fondi pensione complementari) si estendono automaticamente alla cessionaria ai sensi di art. 2112 c.c.
- L'ammissione allo stato passivo in una procedura concorsuale non vincola l'INPS, che può contestare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia, in particolare l'effettiva esigibilità del credito al momento della cessione o della domanda.
- In situazioni analoghe conviene documentare con precisione: a) il soggetto che era datore di lavoro al momento di esigibilità del TFR; b) la data di cessazione o di trasferimento del rapporto; c) la situazione di insolvenza del datore di lavoro alla data di esigibilità. Se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria, l'accesso al Fondo è più difficilmente ottenibile.
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