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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30292/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Cooperativa contestava la legittimità della richiesta INAIL di integrazione dei premi assicurativi calcolati dal 2007 al 2° trimestre 2015, sostenendo che il "premio speciale unitario" previsto dall'art. 42 T.U. n. 1124/1965 e disciplinato dal d.m. 15.7.1987 dovesse continuare ad essere liquidato secondo il sistema previgente (quota fissa pro capite basata sulla retribuzione convenzionale/minimale indicata dal decreto ministeriale) e non ricalcolato sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci. INAIL, invece, aveva ritenuto applicabili le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 423/2001 (con decorrenza 1.1.2007) che ancorano la retribuzione imponibile ai parametri di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989, e pertanto aveva ricalcolato i premi speciali sull'effettivo imponibile retributivo. La questione giuridica centrale era se la disciplina speciale del premio unitario (art. 42 + d.m. attuativo) fosse stata tacitamente abrogata o modificata dalla normativa successiva (d.lgs. 423/2001) oppure se continuasse a trovare applicazione fino a eventuale modifica regolamentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo i motivi fondati, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto il gravame della Cooperativa e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. In sostanza la Cassazione ha stabilito che la disciplina del premio speciale unitario contenuta nell'art. 42 T.U. n. 1124/1965 e nel d.m. attuativo costituisce un regime speciale e non può essere sostituita, in mancanza di incompatibilità manifesta o di un atto regolamentare specifico, dalla disciplina generale introdotta dal d.lgs. n. 423/2001; pertanto l'operazione di ricalcolo effettuata da INAIL sulla base della retribuzione effettiva era infondata e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • T.U. n. 1124/1965 - art. 42

    "per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente"

    La Corte ha interpretato l'art. 42 come fonte di un regime speciale per il "premio speciale unitario", la cui determinazione avviene tramite decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore; tale regime è distinto e autonomo rispetto al criterio generale di calcolo dell'art. 41.

  • T.U. n. 1124/1965 - art. 41

    Articolo che disciplina il criterio generale per il premio ordinario (calcolo sulla base della massa retributiva effettiva o convenzionale); la Corte ha ritenuto che le modifiche normative del 2001 incidano sul sistema previsto dall'art. 41, ma non automaticamente sul regime speciale dell'art. 42.

  • D.M. 15.7.1987 (c.d. DM n. 604700/1987)

    "le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di […] facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali […] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B"

    Il decreto ministeriale attuativo fissa misure di premio pro capite/minimali e modalità di adeguamento; secondo la Corte il d.m. ha valore regolamentare attuativo dell'art. 42 e può essere modificato solo mediante nuovo decreto su delibera dell'istituto, non da una norma generale successiva.

  • d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e art. 3)

    Ha modificato le modalità di calcolo dell'imponibile retributivo per le cooperative con decorrenza 1.1.2007, ancorando taluni parametri all'art. 1 del d.l. 338/1989; la Corte ha però chiarito che tali disposizioni si riferiscono al regime ordinario (art. 41) e non abrogano automaticamente la disciplina speciale dell'art. 42.

  • d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989) - art. 1

    Fonte normativa richiamata dal d.lgs. 423/2001 per la definizione del parametro retributivo minimo imponibile; utilizzata dall'INAIL per sostenere il ricalcolo, ma la Corte ha ritenuto che tale richiamo non incida sul regime speciale previsto dal d.m. attuativo dell'art. 42.

  • DPR n. 602/1970

    Citato in connessione alle diverse tabelle del d.m. attuativo (distinzione tra organismi soggetti o non soggetti alle norme del DPR); rilevante ai fini dell'applicazione pratica del d.m., ma non sovrastante l'art. 42.

  • Legge n. 142/2001

    Riforma citata nella comparazione normativa; la Corte ha ritenuto che la ratio delle riforme del 2001 non comporti l'automatica trasformazione del premio speciale in premio ordinario né la sua sostituzione senza atto regolamentare specifico.

  • Art. 15 preleggi (principio lex posterior generalis non derogat priori speciali)

    Principio richiamato dalla Corte per affermare che una norma generale e posteriore non deroga a una norma speciale anteriore se non sussiste incompatibilità manifesta o abrogazione espressa/tacita: pertanto la norma speciale dell'art. 42 prevale salvo modifica regolamentare.

  • Art. 360 c.p.c.

    Richiamato come riferimento procedurale per i mezzi di impugnazione (vizi di violazione di legge) dedotti in cassazione; è la norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il "premio speciale unitario" previsto dall'art. 42 T.U. 1124/1965 è un regime speciale disciplinato da decreto ministeriale: le sue regole di calcolo non vengono automaticamente modificate da norme successive di carattere generale salvo incompatibilità sostenuta e chiara o espressa abrogazione.
  • Le modifiche normative che incidono sul calcolo del premio ordinario (art. 41) non si estendono in via automatica ai premi speciali previsti dall'art. 42; per cambiare il regime speciale occorre un atto regolamentare (decreto ministeriale su delibera dell'istituto) o chiarissima incompatibilità normativa.
  • In caso di richiesta INAIL di ricalcolo dei premi per periodi antecedenti basata su norme successive, il datore/coop può eccepire la specialità normativa e chiedere la restituzione delle somme versate se ha pagato per estinguere obblighi formali; il giudice valuterà la fondatezza del ricalcolo e, se necessario, disporrà il rinvio per quantificare l'eventuale restituzione.
  • Nelle contestazioni simili è strategico invocare i principi: specialia non derogat generalibus e lex posterior generalis non derogat priori speciali, oltre a verificare la presenza di un atto regolamentare specifico che abbia modificato il regime speciale.
  • Prima di accettare integrazioni richieste dall'ente per evitare sanzioni o ottenere il DURC, valutare il rischio di prescrizione, la documentazione probatoria e la possibilità di impugnazione: il pagamento conservativo non preclude l'azione per ottenere il ristoro se la pretesa dell'ente è illegittima.

Testo integrale

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