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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30419/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'assegno riassorbibile ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 178/2012 a decorrere dal transito nel ruolo del personale civile dell'ESaCRI (trasferimento avvenuto il 1° ottobre 2017), nonché il riconoscimento dell'anzianità maturata come militare e l'inquadramento nel profilo amministrativo e nella posizione economica B2 del CCNL enti pubblici non economici. Il ricorso in Cassazione impugnava la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva respinto tali domande.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (1) difetto di specificità e articolazione tecnica dei motivi di cassazione, con formulazione unitaria e indistinta di plurime censure; (2) preclusione per giudicato esterno: il TAR si era già pronunciato, escludendo la natura di rapporto di lavoro subordinato per il servizio reso in esecuzione di precetti militari, e quella statuizione (giudicato amministrativo) impedisce il riesame in sede civile sulle stesse questioni sostanziali; (3) nel merito la Corte d'appello aveva correttamente interpretato gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178/2012 ritenendo che l'assegno ad personam spetti ai soli 'continuativi' assunti a tempo indeterminato e che il richiamo del comma 6 non estenda tale diritto ai richiamati in servizio, siccome il riferimento al personale 'assunto da altre amministrazioni' è riferibile a mobilità verso altra amministrazione e non ai richiamati con atti di precetto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; rilevata altresì la sussistenza delle condizioni per eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 178 del 2012, art. 5, comma 5

    «Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»

    La Corte ha ritenuto che il comma 5 riconosca l'assegno ad personam esclusivamente al personale 'già in servizio continuativo' assunto a tempo indeterminato, a tutela del mantenimento del livello retributivo per chi ha rapporto continuativo.

  • d.lgs. n. 178 del 2012, art. 5, comma 6-bis (legge n. 11/2015)

    Introduce la riserva di 150 posti per i richiamati nell'ambito del contingente: rilevata quale disposizione relativa alla composizione del contingente, non come titolo automatico al riconoscimento dell'assegno ad personam.

  • d.lgs. n. 178 del 2012, art. 6, comma 6

    «Al personale civile e militare della CRI e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5, comma 5, terzo periodo.»

    La Corte ha interpretato questo riferimento come riferito al personale che, per mobilità, venga assunto da altre amministrazioni (passaggio successivo), e non come estensione diretta del diritto all'assegno ai richiamati con precetto.

  • Codice dell'ordinamento militare, art. 1668

    Norma richiamata in relazione alla figura dei richiamati in servizio mediante precetto militare; accentua la specificità della prestazione svolta sotto regime di precetto rispetto a un rapporto di lavoro subordinato.

  • Codice dell'ordinamento militare, art. 1780

    Richiamato dal ricorrente in uno dei motivi; la Corte non ha accolto la censura e ha ritenuto comunque prevalente il rilievo del giudicato amministrativo e della corretta interpretazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 178/2012.

  • Art. 3 Costituzione

    Il ricorrente aveva invocato presunte violazioni del principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, sia per i limiti formali del ricorso sia per la preclusione del riesame a causa del giudicato amministrativo.

  • Direttiva 99/70/CE

    La Corte ha osservato che la valutazione circa l'applicabilità della direttiva (sul lavoro a tempo determinato) alla posizione dei richiamati è preclusa ove sul punto sia intervenuto giudicato amministrativo; inoltre la Corte di Giustizia UE ha richiamato che l'accertamento comparativo è di competenza del giudice del rinvio.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza C-389/22 (25/01/2024)

    «spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e a interpretare la normativa nazionale, esaminare in che misura il rapporto instaurato fra i membri del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamati a svolgere un servizio temporaneo e quest'ultima sia, per sua natura, analogo o meno a un rapporto di lavoro che lega un datore di lavoro a un dipendente»

    La Corte ha richiamato la pronuncia UE per sottolineare che la verifica sull'analogia con rapporto di lavoro è riservata al giudice nazionale, ma ha anche osservato che tale verifica era preclusa nel presente giudizio per effetto del giudicato amministrativo.

  • Art. 360 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata in relazione alle tipologie di vizio dedotte in cassazione (n. 3 e n. 5): la Corte ha rilevato l'indistinta e generica esposizione delle censure, rendendo inammissibile il ricorso.

  • Art. 140-bis cod. proc. civ.

    Norma che ha autorizzato la riconvocazione del Collegio mediante collegamento audiovisivo per la decisione successiva alla camera di consiglio.

  • Cass. Sez. U., 16/06/2006, n. 13916

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio che il giudicato esterno (amministrativo) impedisce il riesame in sede civile delle stesse questioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Richiami formali sulla composizione del contributo unificato e condizioni per eventuale versamento aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni richiamate.

  • Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315

    Richiamata dalla Corte in relazione all'accertamento delle condizioni processuali previste dall'art. 13 DPR 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo esterno preclude la possibilità di rimettere in discussione in sede civile lo stesso punto di diritto e di fatto già definitivamente accertato dal giudice amministrativo: prima di proporre domanda civile conviene verificare l'esistenza di precedenti amministrativi e, se necessario, impugnarli tempestivamente.
  • L'assegno ad personam previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 178/2012 è interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza come spettante ai soli 'continuativi' assunti a tempo indeterminato; le persone richiamate con atti di precetto militare non assumono automaticamente quello status.
  • Le disposizioni che rimandano ad altre norme (es. art. 6 richiamante art. 5, comma 5) devono essere lette nel loro contesto sistematico: un rimando al 'personale assunto da altre amministrazioni' può riferirsi alla mobilità e non a tutte le categorie di personale presenti in un ente.
  • In sede di Cassazione è cruciale formulare motivi di ricorso chiari, distinti e tecnicamente appropriati rispetto alle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c.; motivi generici o aggregati sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Una pronuncia della Corte di Giustizia UE che solleva questioni interpretative richiede comunque l'accertamento fattuale nazionale: il giudice nazionale resta competente a valutare, alla luce del diritto europeo, se la situazione concreta sia assimilabile a un rapporto di lavoro.
  • Quando la domanda è proposta contro un ente 'successore', occorre considerare se l'effetto pratico della pronuncia sarà realmente produttivo nei confronti dell'amministrazione destinataria finale; la scelta della controparte processuale può influire sull'ammissibilità o sull'efficacia dell'azione.

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