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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30258/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'APE sociale ex art.1, co.179, lett. a) legge 232/2016. Il motivo unico deduceva la violazione della norma perché, a giudizio dell'INPS, i requisiti di accesso (in particolare l'occupazione per 18 mesi nei 36 precedenti) devono essere riferiti all'ultimo lavoro precedente alla prestazione e non possono essere valutati come soddisfatti se nel periodo successivo alla cessazione si sono verificati rapporti di rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi, che secondo l'INPS escluderebbero lo stato di disoccupazione necessario.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che i rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi occorsi dopo la cessazione del rapporto che dà titolo all'APE non interrompono lo stato di disoccupazione né impediscono l'accesso all'APE sociale quando gli altri requisiti risultano soddisfatti. Ha inoltre precisato che i requisiti di accesso (18 mesi nei 36 precedenti e successiva disoccupazione) vanno riferiti all'ultimo lavoro rilevante, inteso come lavoro a tempo indeterminato o rapporto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi. Le spese sono compensate; è fatto salvo l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), art.1 comma 179 lettera a)

    La Corte interpreta i requisiti di accesso all'APE sociale richiedendo occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto rilevante; tale requisito va riferito all'ultimo rapporto significativo (a tempo indeterminato o a termine >6 mesi) e non è escluso da successivi rapporti inferiori a sei mesi

  • legge 150/2015, art.19

    Richiamata dalla corte per equiparare la valutazione dello stato di disoccupazione: rapporti temporanei o precari non tolgono lo stato di disoccupazione (restano sospesi)

  • Messaggio INPS n.4195 del 25/10/2017 e Nota Ministeriale n.7214 del 13/10/2017

    Interpretazione amministrativa confermata dalla Corte: rapporti di durata non superiore a sei mesi successivi alla corresponsione della prestazione non fanno venir meno lo stato di disoccupazione e non ostano all'accesso all'APE sociale

  • legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), art.1 comma 162

    La Corte rileva che tale disposizione ha ampliato l'accesso all'APE sociale ai lavoratori a termine, ma non ha modificato i requisiti per chi era già ricompreso né ha tolto diritti ai beneficiari già individuati dalla normativa precedente

  • art.7 legge 604/1966 (richiamato genericamente)

    Richiamato in relazione alle causali di cessazione (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura) che danno titolo allo stato di disoccupazione rilevante per l'APE

  • DPR n.115/2002, art.13 comma 1‑quater

    Norma processuale richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di raddoppio del contributo medesimo

Massime di principio

  • Per l'accesso all'APE sociale i requisiti di anzianità contributiva e di occupazione (18 mesi nei 36) vanno valutati rispetto all'ultimo rapporto di lavoro rilevante, che può essere un rapporto a tempo indeterminato o un rapporto a termine di durata superiore a sei mesi.
  • Rapporti di lavoro successivi alla cessazione del rapporto che ha dato titolo all'APE, se di durata non superiore a sei mesi, non interrompono lo stato di disoccupazione e non precludono il diritto all'APE sociale quando gli altri requisiti sono soddisfatti.
  • Le modifiche legislative che ampliano la platea dei beneficiari (es. legge di bilancio 2018) non retroagiscono per ridurre i diritti di chi rientrava già nella disciplina precedente; vanno interpretate come estensive dell'accesso.
  • Nelle valutazioni amministrative e giudiziarie è coerente richiamare le interpretazioni dell'INPS e delle note ministeriali disponibili, purché compatibili con la disciplina della disoccupazione e con la legge; le circolari/messe possono essere considerate un supporto interpretativo ma non prevalgono sulla normativa.
  • Se dopo la cessazione che dà titolo all'APE il lavoratore viene rioccupato con un contratto a termine di durata superiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione cessa e il rapporto successivo può incidere sul diritto all'APE; contrariamente, rapporti <=6 mesi restano irrilevanti ai fini dell'interruzione dello stato di disoccupazione.

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