Sentenza del 23/10/2024 n. 27437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La verifica della Guardia di Finanza, documentata nel processo verbale di constatazione del 28 novembre 2001 e relativa agli anni 1997-2001, aveva portato l’Ufficio a contestare per il 1999 alla società maggiori ricavi da produzione e vendita di alcolici non dichiarate, valorizzando un quaderno di annotazioni, l’irregolare tenuta contabile e indagini sui conti bancari della società e dei soci. Furono emessi accertamenti per Irap e Iva nei confronti della società e, per i redditi di partecipazione, accertamenti Irpef nei confronti dei soci per gli anni 1999, 2000 e 2001. La CTP di Catania annullò gli accertamenti richiamando l’assoluzione penale dell’amministratore; la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermò l’annullamento con sentenza n. 570/18/2015 del 17 febbraio 2015. In Cassazione l’Agenzia ha formulato sei motivi: motivazione apparente e per relationem; uso automatico dell’assoluzione penale; giudicato esterno; omessa valutazione della contabilità in nero e degli indizi; errata ripartizione dell’onere della prova rispetto ai maggiori ricavi e alle movimentazioni bancarie.
La decisione
Per la società, che aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 e documentato il pagamento della prima rata, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La definizione della società non si estende automaticamente ai soci, che non avevano presentato autonome istanze. Quanto ai soci B.B. e C.C., la Corte accoglie il primo motivo dell’Agenzia: la sentenza della CTR è nulla perché richiama l’assoluzione penale e la decisione di primo grado senza esaminare le censure d’appello né spiegare il ragionamento seguito. Respinge il terzo motivo sul giudicato esterno: la pronuncia invocata era una cassazione con rinvio e riguardava inoltre una diversa annualità, senza elementi impositivi permanenti comuni. Dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, poiché le questioni sull’efficacia dell’assoluzione penale, sulle prove e sull’onere probatorio dovranno essere esaminate nel rinvio. Cassa la sentenza limitatamente ai rapporti con i soci e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non decide quindi se i maggiori ricavi siano effettivamente dovuti.
Norme richiamate
Art. 6, commi 8, 10, 12 e 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
In relazione al rapporto processuale tra la società contribuente e l'Agenzia delle Entrate, relativamente agli atti di accertamento emessi nei confronti della società, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, del citato decreto-legge.
La definizione agevolata, accompagnata dagli adempimenti richiesti e in assenza di diniego, comporta l’estinzione del giudizio relativo alla società; ciascuna parte sostiene le spese anticipate.
Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione agevolata e posizioni dei soci)
Con riguardo ai soci B.B. e C.C. non risultano istanze di definizione agevolata, sicché l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate deve trovare definizione.
La definizione richiesta dalla società non determina automaticamente l’estinzione delle controversie dei soci destinatari di separati atti impositivi: ciascun socio deve presentare una propria istanza.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
La sentenza tributaria d’appello deve illustrare le censure e le ragioni per cui le accoglie o le respinge. Il mero rinvio adesivo alla pronuncia di primo grado, senza un autonomo percorso argomentativo riconoscibile, determina nullità.
Art. 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Nel giudizio tributario d’appello, la motivazione deve rendere comprensibili le questioni devolute e il percorso decisorio; la mancanza di tale spiegazione rende nulla la sentenza.
Art. 118, primo comma, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture
La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento del giudice: non può essere ricostruita mediante congetture o integrazioni dell’interprete.
Art. 132, secondo comma, n. 4, codice di procedura civile
ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture
La decisione deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione meramente formale, incapace di mostrare la ratio decidendi, non soddisfa il requisito legale.
la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità
Il giudicato tributario può estendersi a periodi d’imposta successivi solo per elementi della fattispecie stabili e permanenti, in controversie tra le stesse parti e relative a imposte dello stesso tipo; non vincola per fatti specifici di annualità diverse.
Art. 324 codice di procedura civile
In primo luogo, va osservato che la sentenza invocata è una pronuncia che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente e che, pertanto, non è di per sé idonea a costituire giudicato.
Una pronuncia di cassazione con rinvio, in quanto non definisce definitivamente la controversia, non è di per sé idonea a formare giudicato esterno.
Art. 21-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il Giudice del rinvio valuterà, peraltro, l'eventuale rilievo nella fattispecie dell'assunto giudicato penale anche alla luce dello ius superveniens costituito dall'art. 21-bis del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87
La Corte rimette al giudice del rinvio la valutazione dell’eventuale efficacia della decisione penale alla luce della disciplina sopravvenuta, senza stabilire in questa sede che l’assoluzione vincoli automaticamente il giudice tributario.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria d’appello non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado o una sentenza penale: deve confrontarsi con i motivi d’impugnazione e spiegare perché li accoglie o li respinge. In mancanza, può essere nulla per motivazione apparente.
- L’assoluzione penale non va considerata automaticamente decisiva per l’accertamento fiscale: occorre verificare la concreta coincidenza dei fatti e delle fattispecie rilevanti. Nel caso esaminato la Cassazione non ha deciso il merito di tale questione, demandandola al giudice di rinvio anche alla luce dello ius superveniens.
- La definizione agevolata effettuata da una società di persone non si estende automaticamente ai soci destinatari di autonomi avvisi d’accertamento; il singolo socio che intenda beneficiarne deve presentare una propria istanza.
- Un giudicato relativo a una diversa annualità fiscale vincola per gli anni successivi solo rispetto a elementi comuni e tendenzialmente permanenti della fattispecie, non rispetto a presupposti di fatto specifici di periodi d’imposta differenti.
- Quando una decisione viene cassata per motivazione apparente, le questioni di merito non esaminate possono restare assorbite e devono essere affrontate dal giudice di rinvio; la cassazione non equivale, da sola, al riconoscimento della pretesa fiscale.
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