Sentenza del 23/10/2024 n. 555 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Ricorso avverso il silenzio rifiuto - Incompetenza territoriale - Termini per la riassunzione del processo art. 5 D.Lgs. 546/1992 - Violazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del "silenzio-rifiuto" dell'Agenzia relativo alla richiesta di rimborso IRAP anno 2002 per la maggiorazione regionale della Regione Lombardia (maggiorazione 1%). La ricorrente chiedeva il rimborso principale di euro 1.008.521,43 (differenza tra aliquota 5,75% e 4,75%) e, in via subordinata, euro 504.260,72 (diversa quantificazione). Proceduralmente: ricorso iniziale proposto presso la CTP di Milano (21/4/2015), la CTP Milano dichiarò incompetenza territoriale a favore della CTP di Cuneo con sentenza depositata il 13/3/2017; la parte non ha riassunto il processo entro il termine di legge (termine indicato dalla sentenza o, in mancanza, sei mesi dalla comunicazione/deposito) e ha riproposto solo nel 2021 un identico ricorso presso la CTP di Cuneo. La questione fondamentale è quindi la violazione dell'obbligo di riassunzione ex art. 5, c.5, D.lgs. 546/1992 e la conseguente inammissibilità/estinzione del processo, con effetti di definitività sull'atto impugnato nonostante il termine decennale di cui ad art. 21, c.2 D.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata riassunzione nei termini (art. 5, c.5, D.lgs. 546/1992). Il Collegio ha ritenuto che l'azione originaria si poteva continuare solo mediante riassunzione tempestiva del processo nella sede competente; la mancata riassunzione nei sei mesi ha determinato l'estinzione del processo e il consolidamento dell'obbligazione tributaria, rendendo impossibile una nuova impugnazione sul medesimo oggetto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992 art. 5, comma 5
Se la CTP dichiarata competente è diversa, il processo deve essere riassunto davanti a quella Commissione nel termine fissato dalla sentenza che rimette la competenza o, in mancanza, entro sei mesi dal deposito della sentenza; la mancata riassunzione comporta l'estinzione del processo.
D.lgs. 546/1992 art. 21, comma 2
Stabilisce il termine decennale per proporre il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione; la Corte ha chiarito che il termine decennale non autorizza la proposizione di infiniti ricorsi: è ammissibile un solo ricorso che può essere riassunto nella diversa sede competente, a condizione di tempestività sia del ricorso iniziale sia della riassunzione.
Principio estensibile al silenzio-rifiuto: se nessuna delle parti si attiva per la riassunzione del processo, questo si estingue e il provvedimento impugnato diventa definitivo.
Codice di Procedura Civile art. 310
La ricorrente ha invocato l'art. 310 c.p.c. ("l'estinzione del processo non estingue l'azione"); il Collegio ha ritenuto però che, nel sistema del processo tributario di impugnazione di provvedimenti che quantificano l'obbligazione tributaria, la mancata riassunzione nei termini prevista dalla norma speciale comporta l'esaurimento dell'azione per il medesimo oggetto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 177/2014
Giurisprudenza citata dalla ricorrente come titolo di diritto al rimborso (ha dichiarato l'illegittimità della maggiorazione regionale lombarda del 2002). La Corte d'appello non ha deciso il merito in quanto ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi processuali.
Corte di Cassazione, sentenza n. 10332/2015
Richiamata dalla difesa della parte resistente: principio secondo cui la disciplina dell'estinzione del processo per mancata riassunzione è applicabile anche ai casi di silenzio-rifiuto, con conseguente definitività dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando una Commissione Tributaria dichiara la propria incompetenza territoriale e indica la Commissione competente, la parte deve riassumere il processo nella nuova sede entro il termine indicato dalla sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dal deposito; la riassunzione è un onere tecnico-processuale imprescindibile.
- La previsione del termine decennale per impugnare il silenzio-rifiuto (art. 21, c.2) tutela il diritto sostanziale ma non autorizza a riproporre indefinitamente processi sullo stesso oggetto: è ammesso un unico ricorso, trasferibile mediante riassunzione tempestiva nella sede competente.
- La mancata riassunzione nei termini stabiliti determina l'estinzione del processo e il consolidamento dell'atto impugnato (l'obbligazione tributaria), impedendo la riproposizione di un nuovo giudizio sul medesimo oggetto salvo che non sussistano istituti che consentano la rinnovazione (es. remissione in termini con giustificato motivo).
- L'invocazione dell'art. 310 c.p.c. (l'estinzione del processo non estingue l'azione) non è sufficiente a superare la disciplina speciale del processo tributario; bisogna valutare l'interazione tra norme processuali generali e disposizioni speciali del D.lgs. 546/1992.
- Se si trova nella situazione di sentenza di incompetenza territoriale, la best practice è: (a) annotare immediatamente i termini indicati dalla sentenza; (b) procedere alla riassunzione nella nuova sede entro il termine; (c) se si è superato il termine, valutare tempestivamente istanza di remissione in termini o altra forma di sanatoria fornendo giustificazioni concrete della ritardata riassunzione.
- La pronuncia favorevole sul merito (ad esempio una sentenza costituzionale che dichiara l'illegittimità di una norma) non sopperisce all'irritualità o tardività della procedura processuale: la correttezza procedurale rimane condizione di ammissibilità.
- È prudente accumulare e conservare tutti gli atti interruttivi di prescrizione e le comunicazioni amministrative, ma questi non sostituiscono l'obbligo di riassumere il processo nella sede competente entro i termini previsti.
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