Cassazione Civile, Ordinanza n. 31214/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente proprietario)
La controversia
Un ente proprietario di immobili impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015, notificato dal Comune, con cui era stato richiesto il pagamento di imposta, sanzioni e interessi. In primo grado e in appello la pretesa era stata confermata sul presupposto che per fruire dell’agevolazione relativa agli alloggi sociali fosse necessaria una dichiarazione apposita, ritenuta non presentata. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione della disciplina IMU, sostenendo che l’onere dichiarativo previsto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 riguardasse solo la detrazione per abitazione principale e non l’esenzione per gli alloggi sociali; (2) violazione dei principi di collaborazione e buona fede nello Statuto del contribuente, lamentando che il giudice d’appello avesse imposto al contribuente di provare formalmente fatti e requisiti già noti o conoscibili dall’ente impositore, oltre a una non corretta applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva subordinato l’esenzione IMU per gli alloggi sociali alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013. Ha chiarito che tale onere dichiarativo è previsto per i benefici di cui al medesimo art. 2, in particolare per la detrazione per abitazione principale, e non per l’esenzione degli alloggi sociali prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011. Ha inoltre osservato che il giudice di rinvio dovrà verificare in fatto se gli immobili litigiosi abbiano le caratteristiche di alloggi sociali secondo il decreto ministeriale 22 aprile 2008. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È il paradigma del vizio dedotto in cassazione per entrambe le censure formulate dal ricorrente.
art. 1, comma 707, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato come norma che ha novellato il regime IMU e che, nel testo applicabile, consente l’esenzione per gli alloggi sociali.
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124
il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza ... apposita dichiarazione
L’onere dichiarativo riguarda i benefici previsti dal medesimo articolo, in particolare la detrazione per abitazione principale, e non l’esenzione IMU per gli alloggi sociali.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Prevede l’esenzione IMU per gli alloggi sociali; la Corte esclude che tale esenzione sia subordinata alla dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013.
art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato per distinguere la detrazione prevista per gli alloggi IACP dalla diversa disciplina di esenzione degli alloggi sociali.
art. 1, comma 707, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Cennato quale disposizione di novellazione del regime IMU applicabile al caso.
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente a sostegno del principio di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente a sostegno del principio di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente.
Massime di principio
- L’onere dichiarativo previsto per ottenere specifici benefici fiscali va interpretato in modo strettamente aderente al suo perimetro normativo: non può essere esteso ad agevolazioni diverse da quelle espressamente contemplate dalla disposizione.
- In materia IMU, gli alloggi sociali costituiscono una categoria autonoma rispetto agli altri immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica; l’esenzione fiscale richiede la verifica sostanziale dei requisiti oggettivi previsti dalla disciplina speciale, non la mera appartenenza dell’immobile a un ente IACP.
- Se il giudice di merito confonde la detrazione prevista per gli alloggi IACP con l’esenzione prevista per gli alloggi sociali, incorre in falsa applicazione della norma tributaria e la decisione deve essere cassata con rinvio.
- Quando l’esenzione dipende dalla qualificazione dell’immobile secondo parametri tecnici fissati da fonte normativa secondaria, il giudice del rinvio deve accertare in concreto la sussistenza di tali caratteristiche.
- La censura relativa ai principi di collaborazione e buona fede può restare assorbita quando la decisione di merito risulti già erronea per l’interpretazione della norma fiscale che disciplina il presupposto dell’esenzione.
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