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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31994/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento relativo a una somma di euro 453.330,30, sostenendo che la cartella presupposta non fosse stata regolarmente notificata. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato la nullità dell'intimazione ritenendo irregolare la notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta. In Cassazione, la società ha proposto ricorso principale con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese di lite con motivazione meramente apparente e apodittica, limitandosi a richiamare la 'peculiarità della fattispecie'. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 221 c.p.c. per avere la CTR ritenuto necessarie ulteriori ricerche del notificatore, nonostante il mancato rinvenimento della sede legale presso i registri pubblici.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo fondata la censura sulla compensazione delle spese, perché nel processo tributario la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate e la formula usata dalla CTR ('peculiarità della fattispecie esaminata') è stata considerata generica e insufficiente. Ha invece rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando il principio secondo cui, prima di ricorrere alla notifica per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il notificatore deve svolgere ricerche idonee a verificare l'effettiva irreperibilità del destinatario; nel caso concreto la CTR aveva accertato l'assenza di tali ricerche e tale accertamento è stato ritenuto corretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in via analogica per ribadire che la compensazione delle spese non può fondarsi su formule generiche ma richiede specifiche ragioni controllabili.

  • artt. 1 e 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla regolazione delle spese nel processo tributario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    invocati per contestare la compensazione delle spese disposta dalla CTR.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    prima di procedere alla notifica per irreperibilità assoluta occorrono ricerche idonee a verificare che il contribuente non abiti più nell'abitazione né nell'ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione; una formula generica o meramente assertiva non consente il controllo di legittimità ed è quindi censurabile.
  • La notifica degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 presuppone la previa verifica dell'irreperibilità assoluta del destinatario mediante ricerche effettive e riferibili alla specifica notifica; non basta il mero mancato rinvenimento presso la sede risultante dai registri pubblici.
  • Per configurare validamente l'irreperibilità assoluta non è necessario che la legge prescriva in modo tipizzato tutte le attività di ricerca o le formule verbali da utilizzare, ma deve emergere chiaramente dagli atti che le ricerche sono state svolte dal notificatore e che esse riguardano la notifica in esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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