Cassazione Civile, Ordinanza n. 21557/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato dalla Polstrada per una violazione del d.lgs. n. 152/2006 relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità superiore al limite di 30 kg senza formulario identificativo. Il destinatario del verbale propose opposizione sostenendo che gli agenti non avevano pesato il materiale e che non era quindi dimostrato il superamento della soglia. Il Giudice di pace si dichiarò incompetente per materia; riassunta la causa, il Tribunale annullò il verbale ritenendo che la sanzione dovesse essere irrogata dalla Provincia. La Corte d'appello confermò. In cassazione il Ministero dedusse, con il primo motivo, violazione dell'art. 22 L. 689/1981 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'opposizione era stata proposta contro un verbale di accertamento, mentre l'unico atto impugnabile sarebbe stata l'eventuale ordinanza-ingiunzione; con il secondo motivo denunciò violazione di varie norme del codice della strada, della legge n. 689/1981, del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. n. 150/2011, censurando la qualificazione del verbale come atto sanzionatorio autonomamente impugnabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che, per la violazione contestata ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 152/2006, non si applica la disciplina eccezionale della diretta impugnabilità del verbale prevista per le violazioni del codice della strada, ma la regola generale che consente l'opposizione solo avverso la successiva ordinanza-ingiunzione, se emessa dopo il mancato pagamento in misura ridotta. Poiché l'opposizione era stata proposta direttamente contro il verbale, la domanda originaria era inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate; l'intimato è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge processuale e nullità della sentenza.
L'opposizione giurisdizionale è ammissibile, in via generale, avverso l'ordinanza-ingiunzione e non contro il mero verbale di accertamento, salvo diversa previsione speciale.
Il ricorrente lo richiama per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte risolve la causa sul diverso tema dell'ammissibilità dell'opposizione.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza specifica autonoma ratio nella decisione.
artt. 13, 14, 18 e 22 L. n. 689/1981
Richiamati per sostenere che il procedimento sanzionatorio prevede accertamento, contestazione, facoltà di pagamento in misura ridotta e successiva ordinanza-ingiunzione impugnabile.
art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Individua la violazione amministrativa relativa al trasporto di rifiuti senza formulario identificativo.
art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Prevede la sanzione e la possibilità di pagamento in misura ridotta, con effetto estintivo della violazione se esercitata.
art. 262, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152/2006
È richiamato per affermare la competenza dell'autorità provinciale nell'irrogazione della sanzione e per il coordinamento con il regime oppositivo.
Contiene la disciplina generale dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione per le sanzioni amministrative diverse da quelle del codice della strada.
È indicato come norma eccezionale che consente la diretta impugnabilità del verbale nelle sole violazioni del codice della strada.
Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Per le sanzioni amministrative diverse da quelle per violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento non è di regola un atto autonomamente impugnabile; l'opposizione va proposta contro la successiva ordinanza-ingiunzione, se emessa.
- La disciplina della diretta impugnazione del verbale prevista per le violazioni del codice della strada ha natura eccezionale e non è estensibile ad altre fattispecie sanzionatorie in difetto di specifica previsione normativa.
- Quando l'opposizione è proposta avverso un atto non impugnabile secondo il modello legale applicabile, il giudice deve dichiararla inammissibile; in cassazione la sentenza che abbia deciso nel merito va cassata senza rinvio se la causa non poteva essere proposta.
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il pagamento in misura ridotta, ove previsto e tempestivamente effettuato, estingue la violazione e impedisce l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
- La corretta qualificazione dell'atto impugnato e del rito applicabile è decisiva per stabilire l'ammissibilità della domanda e la validità della decisione di merito.
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