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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40154/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale il diniego della Commissione territoriale relativo, in via gradata, allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria. Il Tribunale di Ancona aveva respinto l'opposizione ritenendo non circostanziato e non credibile il racconto, non autentici i documenti prodotti, insussistenti i presupposti del rifugio e della protezione sussidiaria alla luce delle fonti sul Gambia, nonché non dimostrata una condizione di vulnerabilità per la protezione umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost. in relazione al rigetto della protezione sussidiaria, per mancata valutazione completa delle prove e del mandato di arresto; 2) motivazione apparente e violazione degli stessi parametri costituzionali e processuali in relazione alla protezione umanitaria, per mancata valutazione comparativa tra integrazione in Italia e situazione del Paese d'origine; 3) nullità del decreto per violazione degli artt. 1 e 2 d.l. n. 13/2017 e 276 c.p.c., poiché la decisione sarebbe stata assunta da un GOT non appartenente alla sezione specializzata e al collegio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era inammissibile per difetto di valida procura speciale, perché la procura non riportava l'indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato né la certificazione del difensore in tal senso, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Ha inoltre osservato, in via assorbita, che le censure di merito erano comunque infondate, poiché la motivazione del giudice di merito superava il minimo costituzionale e non sussisteva la dedotta violazione processuale sulla composizione del collegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarlo espressamente. Nel caso concreto la procura era priva di tale indicazione/certificazione e conteneva solo l'autenticazione della firma. La Corte ha aggiunto, solo in via assorbita, che i primi due motivi non coglievano motivazione apparente e il terzo non evidenziava alcuna reale violazione processuale, richiamando ulteriori pronunce delle Sezioni Unite. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese sostanziali; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria del ricorso per cassazione e della relativa procura speciale, integrata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre motivazione apparente; la Corte osserva che la motivazione del giudice di merito era sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione del provvedimento impugnato era adeguata

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma sul mezzo di ricorso richiamata a fondamento delle censure di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione

  • art. 14, d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal giudice di merito per escludere i presupposti della protezione sussidiaria

  • art. 1, d.l. n. 13/2017

    invocato nel terzo motivo per contestare la composizione del giudicante

  • art. 2, d.l. n. 13/2017

    invocato nel terzo motivo per contestare la composizione del giudicante

  • art. 276 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per dedurre la nullità della decisione resa da un giudice ritenuto non legittimato a far parte del collegio

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in assenza di discussione orale in camera di consiglio, l'atto di costituzione del Ministero non vale come controricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura speciale non è rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se il difensore non certifica espressamente tale posteriorità.
  • L'autenticazione della firma del conferente non equivale, di per sé, alla certificazione della data di rilascio della procura ai fini richiesti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando il provvedimento di merito espone un percorso argomentativo sufficiente a superare il minimo costituzionale, anche se la parte non lo condivida nel merito.
  • In tema di protezione umanitaria, la valutazione deve essere comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del Paese di origine; tuttavia la censura è inammissibile o infondata se il giudice di merito ha effettivamente svolto tale comparazione.
  • La dedotta nullità per composizione del giudice deve confrontarsi con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in materia; in mancanza di concreta violazione della disciplina sul collegio, la censura non può essere accolta.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale comporta l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, non del difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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