Cassazione Civile, Ordinanza n. 19849/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a sanzione amministrativa, rigettata dal giudice di pace e poi confermata dal Tribunale di Roma. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) error in procedendo del Tribunale per non avere esaminato i motivi di nullità della sentenza di primo grado; (2) ulteriore error in procedendo per aver deciso su un motivo di impugnazione che il ricorrente assumeva non essere stato proposto, in relazione all'istituto della continuazione; (3) omessa e illogica motivazione e omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte, richiamata la proposta del relatore, ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e il terzo inammissibile per doppia conforme, osservando inoltre che non vi era omissione di pronuncia sull'esimente di cui all'art. 3 l. n. 689 del 1981, espressamente esclusa dal giudice di merito.
Norme richiamate
consente la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore nei casi previsti.
è la base procedurale per la proposta del relatore e la definizione camerale della causa quando il ricorso appaia manifestamente inammissibile o infondato.
richiamato dal giudice di merito nella motivazione sulle violazioni contestate; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma ne conferma la corretta applicazione in sede di merito.
l'esimente invocata non è stata omessa, ma è stata espressamente esclusa dal giudice di merito.
nella ipotesi di doppia conforme preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, salvo che siano indicate e confrontate le diverse rationes facti delle decisioni di merito.
la Corte ribadisce il regime temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme e della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., rispettivamente per gli appelli e per le sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di "doppia conforme" quando il ricorrente non indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- La disciplina della doppia conforme opera nei giudizi di appello introdotti nei termini temporali individuati dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012; per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 si applica la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha esaminato l'eccezione o l'esimente dedotta e l'ha espressamente disattesa, anche se la parte la ripropone in cassazione come motivo di nullità.
- La censura di error in procedendo non è ammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello, specie quando la nullità denunciata non rientra nelle ipotesi tassative che impongono la regressione del giudizio.
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