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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23181/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014. L’Amministrazione finanziaria contestava alla società la deduzione di costi per energia elettrica, acqua, gas e manutenzione ordinaria relativi a un complesso alberghiero di proprietà, ma concesso in locazione a terzi, sostenendo che tali oneri fossero a carico della conduttrice e che la deduzione da parte della proprietaria fosse indebita. Contestava inoltre costi per consulenza e assistenza fatturati da una società esterna incaricata della gestione delegata del patrimonio immobiliare, ritenendoli non inerenti, non effettivi o non congrui, anche per la presunta commistione soggettiva tra le società coinvolte. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, con riferimento alla pretesa deroga all’art. 1576 c.c. e alla mancanza di esame delle censure di appello; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., per avere riconosciuto la deducibilità di costi ritenuti non esistenti, non effettivi e non inerenti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla deduzione dei costi di consulenza e assistenza fatturati dalla società di gestione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo motivo e in parte infondato e in parte inammissibile il terzo. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente sulla questione delle spese di manutenzione e utenze, ma ha censurato la sentenza di merito perché non aveva adeguatamente spiegato perché la deroga alla regola contrattuale e civilistica sull’imputazione di quei costi costituisse, in concreto, un atto d’impresa e quindi un costo inerente, specie a fronte della contestazione di antieconomicità. Quanto ai costi di consulenza e assistenza, ha invece ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente, perché aveva dato conto della certezza e congruità dei costi e dell’effettivo svolgimento dell’attività esternalizzata; le ulteriori censure tendevano solo a rimettere in discussione il merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale che consente di denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per la censura di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 32 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla sentenza di merito, senza specifica autonomia argomentativa nella decisione di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al vizio di omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ne usa i principi per distinguere tra motivazione apparente e motivazione sufficiente.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione effettiva della decisione.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi d’impresa; la Corte ribadisce che il principio di inerenza non deriva da questa disposizione nella sua formulazione sulla correlazione costi-ricavi, ma dalla nozione stessa di reddito d’impresa.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono richiamati come norme di interpretazione contrattuale invocate dalla ricorrente per contestare la deroga alle pattuizioni sulla ripartizione degli oneri.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla deducibilità e sull’inerenza dei costi.

  • art. 1576 c.c.

    È richiamato come regola civilistica sulla ripartizione delle spese di manutenzione nella locazione, derogabile dalle parti.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza del giudice tributario.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di individuare la ratio decidendi né di controllare l’iter logico della decisione; non basta una motivazione sintetica o concisa se rende comunque percepibile il ragionamento seguito.
  • L’omessa pronuncia va verificata sul piano formale: sussiste solo se manca una decisione sulla domanda o sul motivo, non se il giudice ha implicitamente o sinteticamente affrontato la questione.
  • Il principio di inerenza dei costi, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, è un giudizio qualitativo che richiede il collegamento del costo all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o proiettata nel futuro, ed esclude i costi estranei alla sfera imprenditoriale.
  • La prova dell’inerenza incombe sul contribuente quanto ai fatti costitutivi del costo, della sua esistenza, natura e concreta destinazione all’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestarla dimostrando elementi di insufficienza, inadeguatezza o antieconomicità.
  • L’antieconomicità o la sproporzione del costo non coincidono con l’assenza di inerenza, ma possono costituire indici sintomatici della sua mancanza e devono essere valutati dal giudice nel complesso del materiale probatorio.
  • La deroga a una regola civilistica o contrattuale di allocazione degli oneri non basta, da sola, a fondare l’inerenza fiscale del costo: occorre spiegare in concreto perché quella scelta integri un atto d’impresa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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