Cassazione Civile, Ordinanza n. 23181/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014. L’Amministrazione finanziaria contestava alla società la deduzione di costi per energia elettrica, acqua, gas e manutenzione ordinaria relativi a un complesso alberghiero di proprietà, ma concesso in locazione a terzi, sostenendo che tali oneri fossero a carico della conduttrice e che la deduzione da parte della proprietaria fosse indebita. Contestava inoltre costi per consulenza e assistenza fatturati da una società esterna incaricata della gestione delegata del patrimonio immobiliare, ritenendoli non inerenti, non effettivi o non congrui, anche per la presunta commistione soggettiva tra le società coinvolte. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, con riferimento alla pretesa deroga all’art. 1576 c.c. e alla mancanza di esame delle censure di appello; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., per avere riconosciuto la deducibilità di costi ritenuti non esistenti, non effettivi e non inerenti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla deduzione dei costi di consulenza e assistenza fatturati dalla società di gestione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo motivo e in parte infondato e in parte inammissibile il terzo. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente sulla questione delle spese di manutenzione e utenze, ma ha censurato la sentenza di merito perché non aveva adeguatamente spiegato perché la deroga alla regola contrattuale e civilistica sull’imputazione di quei costi costituisse, in concreto, un atto d’impresa e quindi un costo inerente, specie a fronte della contestazione di antieconomicità. Quanto ai costi di consulenza e assistenza, ha invece ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente, perché aveva dato conto della certezza e congruità dei costi e dell’effettivo svolgimento dell’attività esternalizzata; le ulteriori censure tendevano solo a rimettere in discussione il merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma processuale che consente di denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per la censura di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
È evocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla sentenza di merito, senza specifica autonomia argomentativa nella decisione di legittimità.
È richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al vizio di omessa pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ne usa i principi per distinguere tra motivazione apparente e motivazione sufficiente.
art. 111, settimo comma, Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione effettiva della decisione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi d’impresa; la Corte ribadisce che il principio di inerenza non deriva da questa disposizione nella sua formulazione sulla correlazione costi-ricavi, ma dalla nozione stessa di reddito d’impresa.
Sono richiamati come norme di interpretazione contrattuale invocate dalla ricorrente per contestare la deroga alle pattuizioni sulla ripartizione degli oneri.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla deducibilità e sull’inerenza dei costi.
È richiamato come regola civilistica sulla ripartizione delle spese di manutenzione nella locazione, derogabile dalle parti.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza del giudice tributario.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di individuare la ratio decidendi né di controllare l’iter logico della decisione; non basta una motivazione sintetica o concisa se rende comunque percepibile il ragionamento seguito.
- L’omessa pronuncia va verificata sul piano formale: sussiste solo se manca una decisione sulla domanda o sul motivo, non se il giudice ha implicitamente o sinteticamente affrontato la questione.
- Il principio di inerenza dei costi, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, è un giudizio qualitativo che richiede il collegamento del costo all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o proiettata nel futuro, ed esclude i costi estranei alla sfera imprenditoriale.
- La prova dell’inerenza incombe sul contribuente quanto ai fatti costitutivi del costo, della sua esistenza, natura e concreta destinazione all’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestarla dimostrando elementi di insufficienza, inadeguatezza o antieconomicità.
- L’antieconomicità o la sproporzione del costo non coincidono con l’assenza di inerenza, ma possono costituire indici sintomatici della sua mancanza e devono essere valutati dal giudice nel complesso del materiale probatorio.
- La deroga a una regola civilistica o contrattuale di allocazione degli oneri non basta, da sola, a fondare l’inerenza fiscale del costo: occorre spiegare in concreto perché quella scelta integri un atto d’impresa.
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