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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36388/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da un ingegnere per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni svolte tra il 2003 e il 2005 su un edificio. Il committente ha proposto opposizione, contestando non lo svolgimento dell'attività ma l'adeguatezza dell'opera e deducendo di avere già pagato in parte il dovuto; ha eccepito inoltre la vessatorietà di una clausola di rimborso spese al 30%, la prescrizione del credito ex art. 2956 n. 2 c.c., il difetto di prova di alcune sottoscrizioni e ha chiesto anche il risarcimento danni e la condanna ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale ha revocato il decreto ma ha comunque condannato il committente al pagamento di una somma inferiore, ritenendo provati alcuni riconoscimenti di debito. In appello la Corte territoriale ha accolto in parte l'impugnazione del committente, soprattutto perché ha valorizzato la prova testimoniale di pagamenti in contanti per complessivi 50.000 euro e ha ridotto ulteriormente il credito del professionista. In Cassazione il professionista ha denunciato, in sintesi, la nullità dell'ordinanza d'appello che aveva ammesso prove testimoniali ritenute in primo grado inammissibili o irrilevanti, la nullità delle deposizioni assunte, l'erroneo mancato esame della prova testimoniale contraria richiesta da lui e, in via subordinata, ulteriori censure su profili fiscali e processuali. Il committente ha proposto ricorso incidentale deducendo la prescrizione presuntiva del credito e l'illegittima applicazione degli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse ammesso e valorizzato prove testimoniali senza dare adeguata motivazione sul superamento delle ragioni di inammissibilità e irrilevanza già accertate dal primo giudice, e senza spiegare perché dovesse essere consentita la prova diretta nonostante i rilievi della controparte; ha inoltre rilevato che la mancata ammissione della prova contraria richiesta dal professionista aveva inciso sul principio di parità delle armi. Ne è derivata la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione istruttoria e provvedere anche sulle spese di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e respinti i due motivi del ricorso incidentale, ritenuto il primo inammissibile perché conforme a giurisprudenza consolidata e il secondo inammissibile perché introduceva una questione nuova e comunque non si confrontava con la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene usato per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità processuale rileva quando la prova è assunta in violazione delle regole di ammissibilità e la parte ha tempestivamente eccepito il vizio.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità deve essere dedotta dalla parte interessata con comportamento coerente con la volontà di avvalersene.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel regime delle nullità degli atti processuali.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato per gli effetti della nullità sugli atti successivi dipendenti.

  • art. 279 c.p.c.

    Usato per censurare la portata delle ordinanze istruttorie e della decisione finale.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato per l'applicazione in appello delle norme sulla prova e sul processo.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale deve vertere su fatti specifici, pertinenti e ammissibili; non può essere ammessa in modo apodittico senza controllo della sua concretezza.

  • artt. 2721-2726 c.c.

    Richiamati in relazione ai limiti e alle condizioni della prova testimoniale, specie contro documenti o su patti/riconoscimenti.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato nel quadro delle limitazioni probatorie in tema di prova dei fatti contrari alla documentazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla nullità delle deposizioni testimoniali.

  • art. 1269 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla testimonianza e sui pagamenti eseguiti da terzi.

  • art. 183 c.p.c.

    comma 6 n. 2; comma 6 n. 3; comma 7

    Richiamato per la formazione delle istanze istruttorie e della prova contraria in primo grado.

  • artt. 345 e 346 c.p.c.

    Richiamati per l'ammissibilità e la riproposizione delle prove in appello.

  • art. 2956 c.c.

    L'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto perché incompatibile con la deduzione di un pagamento parziale da parte del debitore, secondo giurisprudenza consolidata.

  • D.Lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sono stati mantenuti come interessi convenzionalmente pattuiti dalle parti nei riconoscimenti di debito, non come automatica applicazione della disciplina legale; la censura incidentale è stata comunque dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali e principali in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 54 D.P.R. 917/1986

    Richiamato solo nel motivo subordinato del ricorso principale, non esaminato perché assorbito.

  • D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011

    Richiamato solo nel motivo subordinato del ricorso principale, non esaminato perché assorbito.

  • L. 228/2012

    Richiamato solo nel motivo subordinato del ricorso principale, non esaminato perché assorbito.

  • L. 6/1981

    Richiamato solo nel motivo subordinato del ricorso principale, non esaminato perché assorbito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nella domanda di condanna per lite temeraria proposta in opposizione; la domanda è stata respinta nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello intende ammettere prove testimoniali già ritenute inammissibili o irrilevanti dal primo giudice, deve dare una motivazione effettiva e specifica sul perché superi quelle ragioni di diniego; il mero rinvio ad un'ordinanza istruttoria non basta se la questione è stata puntualmente contestata.
  • La prova testimoniale non può essere ammessa in modo apodittico su capitoli generici, non circostanziati nel tempo, nel luogo e nell'oggetto, né su fatti già coperti da documenti o non controversi, senza spiegare perché tali limiti non operino nel caso concreto.
  • Se una parte ottiene l'ammissione e l'assunzione di una prova testimoniale contestata, la controparte deve essere posta in condizione effettiva di introdurre la prova contraria; la violazione di tale equilibrio processuale può determinare nullità della decisione quando la prova sia stata decisiva.
  • La nullità della prova o dell'ordinanza istruttoria va tempestivamente dedotta dalla parte interessata e la volontà di avvalersene può risultare anche da contestazioni reiterate e dal richiamo espresso nel ricorso per cassazione, senza formule sacramentali.
  • La prescrizione presuntiva del credito professionale non può essere utilmente invocata quando il debitore, nello stesso giudizio, affermi di avere già eseguito pagamenti parziali sul medesimo debito, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • Le censure di legittimità che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che introducono questioni nuove non trattate nei gradi di merito, sono inammissibili.
  • Se gli interessi moratori sono pattuiti espressamente tra le parti in un riconoscimento di debito, la loro applicazione va scrutinata come effetto della pattuizione, non come automatica applicazione della disciplina legale generale sugli interessi moratori.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniSpese di liteInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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