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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37917/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, tramite DOCFA, di una nuova rendita catastale per un impianto eolico, nella quale la società non aveva computato la torre/palo di sostegno dell’aerogeneratore, ritenendola non rilevante ai fini fiscali per effetto dell’art. 1, comma 21, della L. 208/2015. L’Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita attribuendo un valore maggiore. La società ha impugnato l’avviso; in primo grado ha ottenuto accoglimento, mentre la CTR ha riformato la decisione, ritenendo la torre una costruzione stabile rilevante nella stima catastale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, commi 21-24, L. 208/2015, sostenendo che la torre dell’impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, è componente essenziale e funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta; 2) violazione della medesima norma per aver la CTR fondato la decisione sulla circolare n. 6/2012, ignorando la disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015 escluda dalla stima catastale gli impianti e le componenti funzionali allo specifico processo produttivo anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo, sicché non può assumere rilievo decisivo la sola natura fisica di costruzione stabile della torre eolica. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21-24, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma ha innovato i criteri catastali introducendo l’esclusione dalla stima diretta delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, a prescindere dalla loro infissione stabile al suolo o dalla consistenza fisica del manufatto; ciò che rileva è la strumentalità al processo produttivo, non la mera struttura immobiliare.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge rispetto all’interpretazione della disciplina catastale.

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamato per ricostruire il precedente regime, che includeva nel computo catastale le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all’attività industriale.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Richiamato come conferma del previgente orientamento e del rinvio alle istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012.

  • circolare Agenzia del territorio n. 6/2012

    Indicata nella motivazione della CTR e richiamata nel quadro ricostruttivo, ma la Corte ne esclude la prevalenza rispetto alla disciplina sopravvenuta del 2015.

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Riporta l’indirizzo amministrativo secondo cui le torri eoliche, per le loro caratteristiche strutturali, andrebbero considerate costruzioni da includere nella stima; la Corte non condivide tale impostazione se la componente è funzionale al processo produttivo.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la distinzione decisiva non è tra bene stabilmente infisso e bene amovibile, ma tra componenti che concorrono alla struttura immobiliare e componenti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • L’art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti strumentali alla produzione, anche quando siano strutturalmente integrati o connessi al fabbricato.
  • Per gli impianti eolici, la torre di sostegno può essere esclusa dalla rendita catastale quando, in concreto, non si limiti a una funzione passiva di supporto statico ma sia componente essenziale del complesso produttivo insieme a navicella e rotore.
  • Nella stima catastale dei fabbricati speciali non è decisivo il richiamo a criteri di prassi amministrativa se questi contrastano con la disciplina legislativa sopravvenuta; il giudice deve verificare la concreta funzionalità della componente rispetto al processo produttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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