Sentenza del 06/07/2021 n. 18993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione tributaria centrale aveva dichiarato l'estinzione del processo ritenendo che la controversia fosse stata definita per condono presentato dal defunto M.G.C. per gli anni 1972 e precedenti e che la cartella fosse stata notificata oltre i termini d'iscrizione a ruolo. L'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato sostenendo che la decisione era viziata da motivazione apparente: mancavano prove della definizione per condono (né domanda, né provvedimento amministrativo, né prova di pagamento); mancava l'indicazione dei dati cronologici utili a dimostrare la presunta decadenza dell'Amministrazione; sussisteva contraddizione tra motivazione e dispositivo; e si assumeva erronea applicazione delle norme sul condono (D.L. 660/1973 art.11) e sul riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi per nullità della motivazione, ritenendola apparente: la CTC non ha dato conto del contrasto con l'accertamento della CTR che aveva escluso il condono né ha fornito i necessari dati cronologici sulla presunta tardiva iscrizione a ruolo; perciò la motivazione materiale e grafica è risultata inesistente o incomprensibile. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata (assorbendo i restanti motivi) e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese, disponendo che il giudice di rinvio riesamini la controversia con motivazione completa.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiama l'esigenza di adeguata motivazione nelle decisioni tributarie; la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ha fornito elementi di riscontro concreti in relazione al condono e alla decadenza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consentendo la censura per nullità della motivazione, è stato utilizzato quale mezzo per dedurre la motivazione apparente rilevabile in sede di legittimità.
Richiede coerenza tra motivazione e dispositivo; la Corte ha evidenziato l'insanabile contrasto tra il riconoscimento delle doglianze e l'adozione del provvedimento di estinzione che avrebbe fatto rivivere una decisione sfavorevole al contribuente.
D.L. 5 novembre 1973, n. 660, art. 11 (conv. L. 19 dicembre 1973, n. 823)
Norma sul condono fiscale: la Corte ha condiviso la censura secondo cui la mera presentazione dell'istanza non prova la definizione per condono; è richiesto il perfezionamento previsto (es. pagamento/accoglimento) per ritenere estinta la pretesa.
Principio sul riparto dell'onere della prova: la decisione non ha accertato gli elementi probatori necessari (ad es. pagamento del condono) la cui assenza compromette la fondatezza della declaratoria di estinzione.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferimento procedurale relativo alla trattazione in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica; non incide sul merito ma sul rito adottato per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La definizione di una controversia per condono richiede prova del perfezionamento (domanda e atto amministrativo di accoglimento o prova del pagamento); la mera presentazione dell'istanza non è sufficiente.
- Quando si deduce la decadenza dell'Amministrazione per tardiva iscrizione a ruolo è necessario indicare chiaramente i dati cronologici e il termine a quo da cui decorrono i termini.
- Le decisioni devono motivare in modo congruo e rispondere espressamente agli accertamenti e alle decisioni di grado precedente: omissioni o contraddizioni gravi possono costituire motivazione apparente e determinare la cassazione.
- In cassazione è possibile impugnare una decisione per 'motivazione apparente' ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; tale strumento è efficace quando manca la motivazione materiale o sussistono affermazioni inconciliabili.
- Se la Corte di legittimità accerta la nullità per motivazione apparente, può assorbire le altre censure e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, con rifusione delle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 347 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →