Sentenza del 06/07/2021 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Tarsu - Avviso di accertamento - Presupposto impositivo - Ente locale - Appalto conferito a soggetto esterno - Illegittimità del tributo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento Tarsu sostenendo che, essendo il servizio di raccolta dei rifiuti stato appaltato dal Comune a una societa' esterna, mancava il presupposto di fatto per l'applicazione del tributo e quindi la tassazione era illegittima. In particolare il ricorrente ha dedotto che l'assenza di erogazione diretta del servizio da parte del Comune o la gestione esterna escluderebbero l'obbligo tributario.
La decisione
Il giudice ha respinto il motivo di impugnazione. Si e' affermato che il presupposto impositivo della Tarsu e' costituito dalla mera occupazione o conduzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, salvo riduzioni o esenzioni espressamente previste nei regolamenti comunali. L'affidamento in appalto del servizio da parte dell'ente a una societa' esterna e' irrilevante ai fini dell'obbligo tributario: la tassa e' dovuta ex lege indipendentemente dalla effettiva fruizione del servizio di raccolta. Di conseguenza l'avviso di accertamento e' stato ritenuto legittimo e l'azione del ricorrente e' stata respinta.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 504/1992
Il presupposto impositivo e' la detenzione/occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; la norma delimita la base imponibile della Tarsu indipendentemente dall'effettiva erogazione del servizio.
Legge n. 147/2013
Interventi normativi che hanno disciplinato gli aspetti della tassazione sui rifiuti (evoluzioni verso TARES/TARI) confermando principi relativi al presupposto impositivo e alla responsabilita' del soggetto passivo.
Cass. n. 12972/2019 (giurisprudenza)
Pronuncia di legittimita' che ha affermato l'irrilevanza dell'appalto del servizio rispetto all'obbligo tributario del soggetto passivo, in linea con l'interpretazione adottata nel caso in esame.
CTP Rieti nn. 28 e 120/2020 (giurisprudenza di merito)
Decisioni di merito che hanno confermato il principio secondo cui l'esternalizzazione del servizio di raccolta non esclude la sussistenza del presupposto impositivo della tassa sui rifiuti.
Massime di principio
- La Tarsu/TARI nasce dalla mera detenzione o occupazione di locali e aree idonee a produrre rifiuti; non e' necessario dimostrare la fruizione effettiva del servizio di raccolta per essere soggetti al tributo.
- L'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a un soggetto esterno (appalto) non esonera il titolare dell'immobile dall'obbligo tributario nei confronti del Comune.
- Eventuali vantaggi, riduzioni o esenzioni devono essere espressamente previsti nei regolamenti comunali e sono gli unici casi in cui la base imponibile puo' essere ridotta o esclusa.
- Chi contesta la tassa per mancata prestazione del servizio dovra' orientare la propria impugnazione su specifiche previsioni regolamentari o su fatti che dimostrino l'effettiva impossibilita' di produzione di rifiuti, non sulla mera esternalizzazione del servizio.
- In casi simili e' utile verificare la normativa comunale e la giurisprudenza consolidata: le Corti amministrative e civili tendono a ritenere legittima l'imposizione basata sulla detenzione/occupazione indipendentemente dall'erogazione diretta del servizio.
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