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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello è disposizione eccezionale come tale da interpretarsi restrittivamente - Sussiste - La mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sè, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Commissione Tributaria Regionale ha esaminato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso della s.r.l. Lxxxx Lxxx contro un avviso di accertamento. L'appello è stato ritenuto privo dei motivi specifici richiesti dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: l'Agenzia non ha infatti indicato e sviluppato contestazioni concrete rispetto alle affermazioni della CTP (in particolare sulla misura del credito d'imposta e sulla presunta tardività della compilazione del quadro RU), sicché dall'atto non risultava una manifestazione univoca della volontà di gravare su quei punti.

La decisione

La CTR Abruzzo, sezione VII, ha dichiarato inammissibile l'appello e ha condannato la D.P. di Chieti dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 2.000 a favore del difensore del resistente oltre agli oneri di legge. La decisione si è fondată sul principio che, nonostante il dovere di interpretare l'atto di appello nel suo complesso e in senso conservativo, l'appellante non ha neppure abbozzato i motivi specifici necessari per contestare le conclusioni della sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1

    l'appello e' da considerarsi inammissibile solo quando manchi del tutto, o sia assolutamente incerto, uno dei seguenti elementi: l'indicazione della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione, ovvero quando l'atto stesso non è sottoscritto

    La norma prevede i requisiti formali sostanziali dell'atto di appello e la sanzione dell'inammissibilità; va interpretata restrittivamente per non limitare ingiustificatamente l'accesso alla giustizia, ma richiede la presenza almeno di motivi specifici o di un elemento che consenta di ricostruirli in modo inequivoco dall'atto nel suo complesso.

  • Art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo: le norme eccezionali che limitano diritti vanno interpretate restrittivamente, principio applicato all'inammissibilità dell'appello.

  • Cass. sez. V, Ordinanza n. 15519 del 17-12-2019 (riepilogo giurisprudenziale)

    Afferma che l'atto di appello deve essere interpretato nel suo complesso e che la mancanza di un requisito formale non equivale automaticamente a difetto di impugnazione se dall'atto emerge una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame.

  • Cass. sentenze rilevanti (es. n. 707/2019, n. 20379/2017, n. 6473/2002)

    Giurisprudenza che sottolinea l'interpretazione complessiva e conservativa dell'atto di impugnazione e la possibilità di ricavare i motivi specifici dall'intero contenuto dell'atto, purché ciò sia inequivoco.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'atto di impugnazione va interpretato nel suo complesso: elementi mancanti formalmente possono essere ricostruiti se dall'atto emerge in modo univoco la volontà di impugnare specifici rilievi.
  • La sanzione dell'inammissibilità è eccezionale e deve essere applicata restrittivamente; tuttavia non è automatica: se l'appellante non indica neppure abbozzando i motivi specifici, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, l'appello deve contenere (o rendere ricostruibili senza dubbio): indicazione della commissione, delle parti, gli estremi della sentenza impugnata, una sommaria esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione, e la sottoscrizione.
  • Argomentazioni o contestazioni sollevate per la prima volta in sede di comparsa di costituzione o in altre fasi successive, se non sono presenti nell'atto di appello, possono essere considerate tardive e non sanare il vizio di inammissibilità.
  • Quando si redacta l'atto difensivo converrà privilegiare chiarezza e specificità: indicare espressamente i punti della decisione di primo grado contestati e le ragioni di diritto e di fatto, oltre a fornire riferimenti precisi alla sentenza impugnata.

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