Sentenza del 06/07/2021 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 124 2019 00036531 07 000 e del ruolo ordinario n. 2019/250035, resi esecutivi il 19/12/2018, per IVA periodo 2015 per complessivi € 1.288,90. I ricorrenti contestano la legittimazione dell'Ufficio a conseguire l'importo nei confronti dei soci e del liquidatore poiché la ZZ srl risultava in liquidazione e cancellata senza distribuzione dell'attivo (insufficienza del patrimonio). Inoltre deducono l'insussistenza del presupposto di "assegnazione di beni" ex art. 36 DPR n. 602/1973, la prevalenza di crediti di ordine superiore e la non applicabilità degli artt. 2495, comma 2 c.c. e 28 del D.Lgs. n. 175/2014.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cancellazione dal registro impedisce che la società possa più agire o essere convenuta, sicché i rimedi sono esercitabili dal liquidatore e, limitatamente, dai soci nelle ipotesi previste. Nel caso concreto la documentazione del liquidatore ha dimostrato che non vi è stata distribuzione di attivo ai soci e che pagamenti effettuati (es. € 105.000 a saldo di un debito ipotecario e € 12.000 tramite terzi per altro debito) riguardavano creditori privilegiati o terzi pagatori; pertanto non sussiste il presupposto di cui all'art. 36 DPR 602/73 per imputare somme ai soci. Le obbligazioni tributarie non sono trasferite ai soci in assenza di somme riscosse a seguito della liquidazione. Conseguentemente il ruolo impugnato è stato annullato nei confronti dei ricorrenti e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite per un totale di € 500.
Norme richiamate
art. 36 DPR n. 602/1973
Richiede che, per trasferire l'onere tributario su soci o liquidatori, vi sia stata effettiva assegnazione o distribuzione di somme o beni in sede di liquidazione; in mancanza di distribuzione non si può far valere la pretesa tributaria sui soci.
art. 2752 c.c.
Riconosce il privilegio generale per i debiti derivanti da ipoteca; i creditori garantiti da ipoteca possono essere soddisfatti prima di altri creditori, giustificando pagamenti prioritari rispetto al credito tributario.
art. 2495, comma 2 c.c.
Norma sul regime di responsabilità post-cancellazione (trasferimento di obbligazioni ai soci/liquidatori) la cui applicazione richiede presupposti specifici non riscontrati nel caso concreto.
art. 28 D.Lgs. n. 175/2014
Richiamato come riferimento normativo sulla responsabilità degli amministratori/gestori pubblici (o equiparati) dopo cancellazione; la Commissione ha ritenuto non applicabile il trasferimento automatico di obbligazioni ai soci senza riscontro di somme distribuite.
Sezioni Unite Corte di Cassazione (giurisprudenza)
Principio consolidato secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese impedisce che la società agisca o sia convenuta, e che i creditori sociali possono rivalersi sui soci entro i limiti delle somme effettivamente riscosse a seguito della liquidazione e, per i liquidatori, in caso di colpa entro cinque anni dalla cancellazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente le pretese tributarie: tuttavia i crediti si possono far valere nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza delle somme effettivamente ricevute dai soci in sede di liquidazione (bilancio finale). In assenza di distribuzioni, i soci non sono normalmente responsabili.
- L'art. 36 DPR 602/73 richiede l'esistenza di una "assegnazione" o effettiva distribuzione di beni/somme per trasferire l'onere ai soci; il contribuente deve documentare l'assenza di tale assegnazione e l'insufficienza dell'attivo.
- I pagamenti effettuati a creditori privilegiati (es. su beni ipotecati) o tramite terzi possono essere legittimi e non implicano automaticamente la responsabilità dei soci verso l'Erario.
- L'onere probatorio circa le somme eventualmente distribuite grava sull'Amministrazione che vuole ritenere responsabili i soci: occorre dimostrare che i soci abbiano effettivamente ricevuto utilità in sede di liquidazione.
- La responsabilità dei liquidatori per omissioni colpose può essere fatta valere entro termini (es. cinque anni dalla cancellazione), però anche qui è necessario provare la colpa e il nesso causale con il mancato soddisfacimento del credito tributario.
- In casi analoghi conviene acquisire e produrre il bilancio finale di liquidazione, la relazione del liquidatore, prove di inesistenza di distribuzioni e documentazione bancaria sui pagamenti a creditori privilegiati per costruire una difesa solida.
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