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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Vicenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 124 2019 00036531 07 000 e del ruolo ordinario n. 2019/250035, resi esecutivi il 19/12/2018, per IVA periodo 2015 per complessivi € 1.288,90. I ricorrenti contestano la legittimazione dell'Ufficio a conseguire l'importo nei confronti dei soci e del liquidatore poiché la ZZ srl risultava in liquidazione e cancellata senza distribuzione dell'attivo (insufficienza del patrimonio). Inoltre deducono l'insussistenza del presupposto di "assegnazione di beni" ex art. 36 DPR n. 602/1973, la prevalenza di crediti di ordine superiore e la non applicabilità degli artt. 2495, comma 2 c.c. e 28 del D.Lgs. n. 175/2014.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cancellazione dal registro impedisce che la società possa più agire o essere convenuta, sicché i rimedi sono esercitabili dal liquidatore e, limitatamente, dai soci nelle ipotesi previste. Nel caso concreto la documentazione del liquidatore ha dimostrato che non vi è stata distribuzione di attivo ai soci e che pagamenti effettuati (es. € 105.000 a saldo di un debito ipotecario e € 12.000 tramite terzi per altro debito) riguardavano creditori privilegiati o terzi pagatori; pertanto non sussiste il presupposto di cui all'art. 36 DPR 602/73 per imputare somme ai soci. Le obbligazioni tributarie non sono trasferite ai soci in assenza di somme riscosse a seguito della liquidazione. Conseguentemente il ruolo impugnato è stato annullato nei confronti dei ricorrenti e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite per un totale di € 500.

Norme richiamate

  • art. 36 DPR n. 602/1973

    Richiede che, per trasferire l'onere tributario su soci o liquidatori, vi sia stata effettiva assegnazione o distribuzione di somme o beni in sede di liquidazione; in mancanza di distribuzione non si può far valere la pretesa tributaria sui soci.

  • art. 2752 c.c.

    Riconosce il privilegio generale per i debiti derivanti da ipoteca; i creditori garantiti da ipoteca possono essere soddisfatti prima di altri creditori, giustificando pagamenti prioritari rispetto al credito tributario.

  • art. 2495, comma 2 c.c.

    Norma sul regime di responsabilità post-cancellazione (trasferimento di obbligazioni ai soci/liquidatori) la cui applicazione richiede presupposti specifici non riscontrati nel caso concreto.

  • art. 28 D.Lgs. n. 175/2014

    Richiamato come riferimento normativo sulla responsabilità degli amministratori/gestori pubblici (o equiparati) dopo cancellazione; la Commissione ha ritenuto non applicabile il trasferimento automatico di obbligazioni ai soci senza riscontro di somme distribuite.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione (giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese impedisce che la società agisca o sia convenuta, e che i creditori sociali possono rivalersi sui soci entro i limiti delle somme effettivamente riscosse a seguito della liquidazione e, per i liquidatori, in caso di colpa entro cinque anni dalla cancellazione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente le pretese tributarie: tuttavia i crediti si possono far valere nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza delle somme effettivamente ricevute dai soci in sede di liquidazione (bilancio finale). In assenza di distribuzioni, i soci non sono normalmente responsabili.
  • L'art. 36 DPR 602/73 richiede l'esistenza di una "assegnazione" o effettiva distribuzione di beni/somme per trasferire l'onere ai soci; il contribuente deve documentare l'assenza di tale assegnazione e l'insufficienza dell'attivo.
  • I pagamenti effettuati a creditori privilegiati (es. su beni ipotecati) o tramite terzi possono essere legittimi e non implicano automaticamente la responsabilità dei soci verso l'Erario.
  • L'onere probatorio circa le somme eventualmente distribuite grava sull'Amministrazione che vuole ritenere responsabili i soci: occorre dimostrare che i soci abbiano effettivamente ricevuto utilità in sede di liquidazione.
  • La responsabilità dei liquidatori per omissioni colpose può essere fatta valere entro termini (es. cinque anni dalla cancellazione), però anche qui è necessario provare la colpa e il nesso causale con il mancato soddisfacimento del credito tributario.
  • In casi analoghi conviene acquisire e produrre il bilancio finale di liquidazione, la relazione del liquidatore, prove di inesistenza di distribuzioni e documentazione bancaria sui pagamenti a creditori privilegiati per costruire una difesa solida.

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