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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Nel caso in cui il finanziamento revolving sia determinante per la sopravvivenza finanziaria della società contribuente l'antieconomicità della condotta non è contestabile da parte dell'ufficio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per il 2013 contestando: a) la non inerenza e/o l'inesistenza di costi fatturati da terzi (società T. e L.) addebitati alla controllante H.; b) l'emersione di maggiori ricavi a seguito delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto della contribuente, sulla base della presunzione di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, DPR n. 600/1973; c) anomalie e possibile antieconomicità nelle operazioni di finanziamento infra-gruppo tra H. e la controllata S., in particolare di un finanziamento revolving concesso dalla controllata alla controllante e di un finanziamento infruttifero concesso dalla controllante alla controllata; d) operazioni sul conto correlate al contratto di consulenza con la L. ritenute inesistenti. L'Agenzia chiedeva il recupero a tassazione delle somme ritenute inesistenti o non inerenti e l'applicazione della presunzione legale relativa per le movimentazioni bancarie.

La decisione

La CTR ha deciso in maniera mista: ha accolto parzialmente l'appello principale dell'Agenzia limitatamente alla ripresa relativa alle operazioni con la societa' L. (paragrafo 4 n.4), ritenute prive di adeguata prova e in parte inesistenti; ha invece confermato la sentenza di primo grado per il resto, respingendo le contestazioni dell'Ufficio in ordine ai finanziamenti infra-gruppo (revolving e infruttifero) e alle maggiori imposte basate sulla presunzione dell'art. 32, ritenendo che le movimentazioni erano riconducibili a contratti di finanziamento regolarmente contabilizzati e documentati e che il finanziamento revolving era strutturale e determinante per la sopravvivenza finanziaria della controllante. L'appello incidentale della società è stato rigettato. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 32 DPR n. 600/1973

    art. 32, primo comma, n. 2

    Si applica la presunzione legale relativa secondo cui versamenti e prelevamenti bancari possono essere considerati ricavi se il contribuente non dimostra la natura o la destinazione. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che, essendo le operazioni riferibili a finanziamenti infra‑gruppo regolarmente contabilizzati e indicati beneficiari, la presunzione non poteva essere utilizzata dall'Ufficio per qualificare quelle movimentazioni come componenti reddituali.

  • art. 39 DPR n. 600/1973

    Norma richiamata dall'Ufficio per sostenere inattendibilità della contabilità; la CTR ha ritenuto che le imprecisioni riscontrate non giustificavano un disconoscimento globale della contabilità, dunque la norma non poteva essere applicata per ribaltare la natura finanziaria delle movimentazioni.

  • art. 2467 codice civile

    Riferimento alla disciplina del credito postergato: l'Ufficio ha fatto osservazioni sulla subordinazione del credito erogato, ma la CTR ha considerato la natura e la motivazione dei finanziamenti nel contesto infra‑gruppo, senza ritenere di poterli disconoscere per questo motivo.

  • art. 2423 codice civile

    Principi di redazione del bilancio invocati dall'Ufficio a criticare la classificazione temporale di debiti/crediti; la CTR ha valutato la documentazione e la funzionalità dei finanziamenti e ha ritenuto compatibili le iscrizioni in bilancio con la natura delle operazioni.

  • principi contabili OIC

    Richiamato il principio secondo cui in patrimonio possono essere imputati solo gli oneri accessori di diretta imputazione all'acquisto della partecipazione; le spese di consulenza sostenute a favore della controllata non potevano essere capitalizzate nell'acquisto della partecipazione della controllante.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norme processuali richiamate riguardo all'ammissibilità dell'appello e alla deducibilità di eccezioni processuali; la CTR ha ritenuto l'appello dell'Agenzia ammissibile e non modificativo del thema decidendum.

  • D.Lgs. n. 218/1997

    Norma sul contraddittorio endoprocedimentale (applicabile agli avvisi dal 1/7/2020); richiamata dalle parti ma non applicabile al caso storico perché l'avviso è del 2013; la CTR ha confermato che non era richiesta l'applicazione retroattiva.

  • Legge n. 212/2000

    Richiamati nell'appello incidentale in relazione al diritto di difesa e contraddittorio; la CTR ha ritenuto le doglianze infondate perché non vi era stato accesso e le garanzie processuali erano state rispettate.

  • Legge n. 241/1990

    Richiamata in tema di procedimento amministrativo e trasparenza; non ha portato all'annullamento dell'atto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie possono essere presumibilmente considerate componenti reddituali solo se la presunzione dell'art. 32 DPR 600/1973 non è efficacemente scalfita dal contribuente: documentazione, registrazioni contabili con indicazione del beneficiario e contratti coerenti sono decisive.
  • I finanziamenti infra‑gruppo, se efficacemente documentati, contabilizzati e coerenti con le delibere societarie (anche con ratifica successiva quando ammessa dallo statuto), non costituiscono ricavi imponibili bensì operazioni finanziarie prive di rilevanza diretta nel conto economico.
  • La mera anomalia contabile o una ratifica successiva non è di per sé sufficiente a trasformare in imponibile un'operazione finanziaria: occorre prova di dissimulazione o di inesistenza dell'operazione.
  • Le spese sostenute per conto di una controllata devono transitare per il conto economico della controllante e poi essere riaddebitate alla controllata; non è possibile capitalizzarle come costi di acquisto della partecipazione se non sono oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto.
  • Per contestare costi per inesistenza o non inerenza (consulenze, corsi, ecc.) l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza dell'attività o l'assenza di pagamenti effettivi; l'emersione di rimborsi dalla parte del presunto prestatore è elemento probatorio contrario alla deducibilità delle fatture originarie.
  • La qualificazione di una condotta come antieconomica ha rilievo soprattutto quando incide sulla deduzione di costi o sulla determinazione dei ricavi; l'antieconomicità non è uno strumento generale per disconoscere operazioni finanziarie intra‑gruppo se queste non hanno inciso sul conto economico.
  • È essenziale conservare e produrre: contratti datati e firmati, delibere assembleari o statutarie che attribuiscono poteri amministrativi, registrazioni contabili coerenti con gli estratti conto e la prova degli effettivi pagamenti e rimborsi per difendersi da presunzioni bancarie.

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