Sentenza del 06/07/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Nel caso in cui il finanziamento revolving sia determinante per la sopravvivenza finanziaria della società contribuente l'antieconomicità della condotta non è contestabile da parte dell'ufficio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per il 2013 contestando: a) la non inerenza e/o l'inesistenza di costi fatturati da terzi (società T. e L.) addebitati alla controllante H.; b) l'emersione di maggiori ricavi a seguito delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto della contribuente, sulla base della presunzione di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, DPR n. 600/1973; c) anomalie e possibile antieconomicità nelle operazioni di finanziamento infra-gruppo tra H. e la controllata S., in particolare di un finanziamento revolving concesso dalla controllata alla controllante e di un finanziamento infruttifero concesso dalla controllante alla controllata; d) operazioni sul conto correlate al contratto di consulenza con la L. ritenute inesistenti. L'Agenzia chiedeva il recupero a tassazione delle somme ritenute inesistenti o non inerenti e l'applicazione della presunzione legale relativa per le movimentazioni bancarie.
La decisione
La CTR ha deciso in maniera mista: ha accolto parzialmente l'appello principale dell'Agenzia limitatamente alla ripresa relativa alle operazioni con la societa' L. (paragrafo 4 n.4), ritenute prive di adeguata prova e in parte inesistenti; ha invece confermato la sentenza di primo grado per il resto, respingendo le contestazioni dell'Ufficio in ordine ai finanziamenti infra-gruppo (revolving e infruttifero) e alle maggiori imposte basate sulla presunzione dell'art. 32, ritenendo che le movimentazioni erano riconducibili a contratti di finanziamento regolarmente contabilizzati e documentati e che il finanziamento revolving era strutturale e determinante per la sopravvivenza finanziaria della controllante. L'appello incidentale della società è stato rigettato. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 32 DPR n. 600/1973
art. 32, primo comma, n. 2
Si applica la presunzione legale relativa secondo cui versamenti e prelevamenti bancari possono essere considerati ricavi se il contribuente non dimostra la natura o la destinazione. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che, essendo le operazioni riferibili a finanziamenti infra‑gruppo regolarmente contabilizzati e indicati beneficiari, la presunzione non poteva essere utilizzata dall'Ufficio per qualificare quelle movimentazioni come componenti reddituali.
art. 39 DPR n. 600/1973
Norma richiamata dall'Ufficio per sostenere inattendibilità della contabilità; la CTR ha ritenuto che le imprecisioni riscontrate non giustificavano un disconoscimento globale della contabilità, dunque la norma non poteva essere applicata per ribaltare la natura finanziaria delle movimentazioni.
art. 2467 codice civile
Riferimento alla disciplina del credito postergato: l'Ufficio ha fatto osservazioni sulla subordinazione del credito erogato, ma la CTR ha considerato la natura e la motivazione dei finanziamenti nel contesto infra‑gruppo, senza ritenere di poterli disconoscere per questo motivo.
art. 2423 codice civile
Principi di redazione del bilancio invocati dall'Ufficio a criticare la classificazione temporale di debiti/crediti; la CTR ha valutato la documentazione e la funzionalità dei finanziamenti e ha ritenuto compatibili le iscrizioni in bilancio con la natura delle operazioni.
principi contabili OIC
Richiamato il principio secondo cui in patrimonio possono essere imputati solo gli oneri accessori di diretta imputazione all'acquisto della partecipazione; le spese di consulenza sostenute a favore della controllata non potevano essere capitalizzate nell'acquisto della partecipazione della controllante.
D.Lgs. n. 546/1992
Norme processuali richiamate riguardo all'ammissibilità dell'appello e alla deducibilità di eccezioni processuali; la CTR ha ritenuto l'appello dell'Agenzia ammissibile e non modificativo del thema decidendum.
D.Lgs. n. 218/1997
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale (applicabile agli avvisi dal 1/7/2020); richiamata dalle parti ma non applicabile al caso storico perché l'avviso è del 2013; la CTR ha confermato che non era richiesta l'applicazione retroattiva.
Legge n. 212/2000
Richiamati nell'appello incidentale in relazione al diritto di difesa e contraddittorio; la CTR ha ritenuto le doglianze infondate perché non vi era stato accesso e le garanzie processuali erano state rispettate.
Legge n. 241/1990
Richiamata in tema di procedimento amministrativo e trasparenza; non ha portato all'annullamento dell'atto nel caso concreto.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie possono essere presumibilmente considerate componenti reddituali solo se la presunzione dell'art. 32 DPR 600/1973 non è efficacemente scalfita dal contribuente: documentazione, registrazioni contabili con indicazione del beneficiario e contratti coerenti sono decisive.
- I finanziamenti infra‑gruppo, se efficacemente documentati, contabilizzati e coerenti con le delibere societarie (anche con ratifica successiva quando ammessa dallo statuto), non costituiscono ricavi imponibili bensì operazioni finanziarie prive di rilevanza diretta nel conto economico.
- La mera anomalia contabile o una ratifica successiva non è di per sé sufficiente a trasformare in imponibile un'operazione finanziaria: occorre prova di dissimulazione o di inesistenza dell'operazione.
- Le spese sostenute per conto di una controllata devono transitare per il conto economico della controllante e poi essere riaddebitate alla controllata; non è possibile capitalizzarle come costi di acquisto della partecipazione se non sono oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto.
- Per contestare costi per inesistenza o non inerenza (consulenze, corsi, ecc.) l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza dell'attività o l'assenza di pagamenti effettivi; l'emersione di rimborsi dalla parte del presunto prestatore è elemento probatorio contrario alla deducibilità delle fatture originarie.
- La qualificazione di una condotta come antieconomica ha rilievo soprattutto quando incide sulla deduzione di costi o sulla determinazione dei ricavi; l'antieconomicità non è uno strumento generale per disconoscere operazioni finanziarie intra‑gruppo se queste non hanno inciso sul conto economico.
- È essenziale conservare e produrre: contratti datati e firmati, delibere assembleari o statutarie che attribuiscono poteri amministrativi, registrazioni contabili coerenti con gli estratti conto e la prova degli effettivi pagamenti e rimborsi per difendersi da presunzioni bancarie.
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