DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 660
Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina una definizione agevolata delle pendenze fiscali esistenti al 1973 per varie imposte dirette, indirette e locali, con riduzioni di imponibile, esclusione di sanzioni e termini rigidi per domanda, versamenti e adempimenti. Le misure valgono solo per le pendenze e violazioni indicate e in gran parte sono circoscritte a periodi d’imposta e atti anteriori al 1° gennaio/31 ottobre 1973, con scadenze fino al 28 febbraio 1974 e altre date specifiche.
Condono fiscale e definizione agevolata delle pendenze tributarie
Condono fiscale e definizione agevolata delle pendenze tributarie
Il provvedimento introduce una disciplina straordinaria di definizione agevolata per numerose pendenze fiscali e violazioni tributarie pregresse. L’obiettivo è chiudere, entro termini molto ravvicinati, liti, accertamenti e omissioni relativi a imposte dirette, imposte indirette, IVA e taluni tributi locali.
Ambito di applicazione generale
La disciplina riguarda, nei limiti fissati dalle singole disposizioni, le pendenze relative a:
- imposta di ricchezza mobile, imposta complementare, imposta sulle società;
- imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni e sui fabbricati;
- imposte di registro, ipotecarie, catastali e relative addizionali;
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta generale sull’entrata;
- alcune imposte e contributi locali indicati espressamente.
Le disposizioni si riferiscono, a seconda dei casi, a periodi d’imposta chiusi prima del 1° gennaio 1974, ad atti formati prima del 1° gennaio 1973 o a violazioni commesse entro date specifiche del 1973.
Definizione delle imposte dirette pendenti o non ancora accertate
Per le imposte dirette relative a periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del decreto, la definizione avviene su richiesta del contribuente secondo criteri riduttivi stabiliti dal decreto stesso.
Se l’accertamento era già stato notificato anteriormente al 31 ottobre 1973, la determinazione del tributo dipende dallo stato del contenzioso e dall’eventuale impugnabilità delle decisioni, con riduzioni percentuali dell’imponibile accertato o, in alcune ipotesi, con assunzione dell’ultima pronuncia di merito.
Se invece il termine per la dichiarazione era già scaduto al 31 ottobre 1973 ma l’accertamento non era ancora stato notificato, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato e l’ultimo imponibile definito, con incrementi del 10% per il primo periodo e di un ulteriore 10% per ciascun periodo successivo. In caso di omessa dichiarazione, l’aumento è del 20% per ciascun periodo successivo.
Regole particolari per omessa dichiarazione e controversie sulla qualificazione del reddito
Il decreto prevede regole specifiche per i casi di omessa dichiarazione, con riduzioni diverse rispetto ai casi ordinari. Sono inoltre disciplinate le controversie sulla classificazione dei redditi di ricchezza mobile tra categoria B e C/1, prevedendo l’applicazione della media delle aliquote delle due categorie.
Le norme agevolative non possono comunque portare a una riduzione dell’imposta sotto livelli già definitivamente consolidati o già iscritti/iscrivibili a ruolo prima dell’entrata in vigore del decreto.
Definizione del periodo successivo e contribuenti tassati in base al bilancio
Per il periodo d’imposta la cui dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973, il contribuente che abbia già chiesto la definizione delle pendenze pregresse può chiedere anche la determinazione agevolata delle imposte relative a tale periodo.
Per i soggetti tassabili in base al bilancio, il reddito va indicato almeno pari all’utile di bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili; resta però salva l’azione dell’ufficio per eventuali plusvalenze patrimoniali non dichiarate. Sono previste anche regole per i contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio e per la possibilità di iscrivere una riserva tassata nel primo esercizio successivo, entro certi limiti e con specifica indicazione delle variazioni contabili.
Esclusioni, esoneri e sanatorie in materia di sanzioni
Per i contribuenti che chiedono la definizione delle pendenze non si applicano sopratasse e pene pecuniarie per omissioni, tardività, incompletezza o infedeltà dichiarative e per altre violazioni connesse ai periodi d’imposta definiti.
Sono previste ulteriori sanatorie per chi, pur non avendo presentato dichiarazioni né ricevuto accertamenti nei periodi ancora aperti, presenti la dichiarazione per il primo periodo successivo al 30 ottobre 1973, nonché per talune violazioni meramente formali o adempimenti non comportanti imposta, se regolarizzati entro il termine previsto.
Definizione agevolata di registro, ipotecarie, catastali, successioni e donazioni
Per le controversie pendenti in materia di imposte di registro e ipotecarie, diritti catastali e addizionali relative ad atti anteriori al 1° gennaio 1973, la definizione avviene con pagamento del 50% dell’imposta richiesta o del valore presunto, senza sanzioni.
Per le controversie di valutazione relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1° gennaio 1973, il valore presunto è ridotto del 60%, sempre nei limiti delle condizioni previste dalla normativa richiamata.
Per successioni e atti registrati entro il 20 gennaio 1973, se non era ancora stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, il tributo può essere liquidato sul valore dichiarato aumentato del 20%.
IVA: regolarizzazione di violazioni e fatturazione globale
Per le violazioni IVA commesse fino al 16 ottobre 1973, le sanzioni non si applicano se il contribuente regolarizza gli adempimenti e presenta dichiarazione integrativa entro il 31 gennaio 1974, versando quanto dovuto.
Sono inoltre previste semplificazioni operative sulla fatturazione globale e sulle formalità di registrazione, con possibilità di emettere una sola fattura globale per operazioni verso lo stesso soggetto e di effettuare alcune formalità fino al 31 gennaio 1974 o entro il 28 febbraio 1974, a seconda dei casi.
Imposta generale sull’entrata
Per le violazioni in materia di imposta generale sull’entrata, anche se già definitivamente accertate, non si procede al versamento di sopratasse, pene pecuniarie e altre sanzioni non ancora corrisposte, a condizione che sia versata l’imposta dovuta e presentata domanda entro il 28 febbraio 1974.
Per le violazioni non ancora accertate, il contribuente può dichiarare l’ammontare delle entrate non assoggettate e versare la relativa imposta, ottenendo la liberazione nei limiti della somma versata. La disciplina si estende anche all’acquirente di beni e servizi per i quali l’imposta non sia stata assolta.
Tributi locali e altre imposte indirette
Gli enti locali possono deliberare, entro il 28 febbraio 1974, l’applicazione di regole analoghe per alcune imposte e contributi locali, tra cui imposte comunali di famiglia, patente, valore locativo, incremento di valore delle aree fabbricabili, contributi di miglioria e manutenzione delle fognature.
Sono inoltre richiamate, con adattamenti specifici, le norme di definizione per imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, addizionale provinciale, imposte camerali e contributo speciale di cura. Per talune violazioni relative a tributi regionali e ad imposte comunali abolite o vigenti, si applicano disposizioni di sanatoria analoghe, con invio di copia della domanda all’autorità regionale competente nei casi previsti.
Domanda, irrevocabilità e comunicazioni
La domanda di definizione è, in linea generale, irrevocabile e deve essere presentata nei termini stabiliti, su carta semplice salvo diversa previsione. L’ufficio che riceve la domanda deve comunicare tempestivamente l’avvenuta presentazione all’organo presso cui pende la controversia.
Ruoli, riscossione e limiti di importo
Le imposte definite devono essere iscritte in ruoli straordinari e sono riscuotibili in rate, con regole specifiche anche per la proroga della rateazione.
Non sono dovuti maggiorazioni d’imposta per ritardata iscrizione a ruolo né interessi per ritardata riscossione delle imposte indirette sugli affari. Per alcune posizioni di modesto importo non si procede all’iscrizione a ruolo, salvo superamento di determinate soglie complessive per lo stesso contribuente.
Sospensione dei giudizi e chiusura delle controversie
I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi in conseguenza della comunicazione dell’ufficio o dell’esibizione della domanda vistata e si estinguono con l’iscrizione a ruolo, la liquidazione o il pagamento dei tributi dovuti. Le spese di giudizio restano compensate.
Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall’ufficio né contestate dal contribuente, salvo errore materiale o violazione delle norme del decreto.
Sospensione degli accertamenti e proroghe dei termini
Fino al 28 febbraio 1974 restano sospesi gli accertamenti dei tributi disciplinati dal decreto e la definizione dell’imponibile con adesione del contribuente. I termini di accertamento in scadenza in tale periodo sono prorogati al 31 dicembre 1974.
Entrate e disposizioni finanziarie
Le entrate derivanti dall’attuazione del decreto affluiscono a specifici capitoli di bilancio, con regole particolari per i proventi dell’IVA, e sono istituiti strumenti contabili dedicati presso la Tesoreria centrale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Decorrenza e natura straordinaria
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge. La disciplina ha natura eccezionale e temporanea, con termini perentori concentrati tra la fine del 1973 e il 1974.
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