Sentenza del 06/07/2021 n. 347 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014-2017 relativi a un immobile composto da un'unità abitativa (cat. A/2) e due rimesse (C/6). Il ricorrente sostiene che l'immobile era la sua dimora abituale e chiede l'esenzione prevista per l'abitazione principale (richiamando la L. 214/2011 e una sentenza favorevole della CTP di Palermo), allegando utenze domestiche e addebiti per spese condominiali come prova della concreta residenza.
La decisione
La Commissione respinge il ricorso. Dalla documentazione anagrafica risultava che per il periodo 2014-2017 la residenza anagrafica del ricorrente era in altro immobile (via ... n. ...), con variazione di residenza nell'immobile contestato solo il 05/03/2018. La Commissione richiama il principio secondo cui per qualificare un immobile come abitazione principale devono sussistere contemporaneamente dimora abituale e residenza anagrafica; tale requisito, alla luce della normativa IMU vigente per il periodo contestato e della giurisprudenza (Cass. n. 20368/2018), non era soddisfatto. Inoltre è stato rilevato che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione di occupazione ai fini TARI né pagato il relativo tributo per l'immobile in questione, circostanza che avvalora l'operato dell'Ufficio. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio quantificate in Euro 500.
Norme richiamate
L. 214/2011
Richiamata dal ricorrente come base per la non assoggettabilità delle abitazioni principali di categoria A/02 o A/03 e relative pertinenze; la Commissione non ha ritenuto sufficiente l'invocazione in assenza della residenza anagrafica nell'immobile per il periodo 2014-2017.
Normativa IMU (periodo 2014-2017)
Per il periodo 2014-2017 la qualificazione di 'abitazione principale' richiede la simultanea sussistenza della dimora abituale del possessore e della residenza anagrafica nello stesso immobile; in mancanza di entrambi i requisiti non spetta l'esenzione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20368/2018
Cass. n. 20368 del 31/07/2018
La giurisprudenza di legittimità conferma il principio della necessaria concomitanza tra residenza anagrafica e dimora abituale per riconoscere l'esenzione IMU per l'abitazione principale.
Obblighi dichiarativi e tributo TARI / Regolamento comunale
La mancata presentazione della dichiarazione di occupazione ai fini TARI e la mancata corresponsione del tributo per l'immobile contestato sono state valorizzate come elementi probatori contrari alla pretesa del contribuente circa l'effettiva occupazione dell'immobile nel periodo.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU come 'abitazione principale' è generalmente necessario che coesistano la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso immobile: la sola dimora abituale provata con utenze o pagamenti condominiali può non essere sufficiente.
- Documenti anagrafici ufficiali (estratti di stato di famiglia o variazioni di residenza) sono determinanti: se la residenza è formalmente altrove nel periodo contestato l'esenzione rischia di essere negata.
- La regolarità degli adempimenti comunali (dichiarazione di occupazione ai fini TARI e pagamento della TARI) costituisce elemento probatorio importante per dimostrare l'effettiva occupazione dell'immobile.
- La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 20368/2018) tende a richiedere la contemporaneità tra residenza anagrafica e dimora abituale; decisioni favorevoli al contribuente esistono ma sono più rare e dipendono da una prova piena e concordante della situazione di fatto.
- Per prevenire contestazioni: aggiornare tempestivamente la residenza anagrafica, mantenere e conservare documentazione (utenze, bonifici, certificazioni condominiali, dichiarazioni TARI) e trasmettere eventuali dichiarazioni richieste dall'ente locale.
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