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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una domanda di rimborso di somme versate a titolo di Irpef e altro per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta da un contribuente ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. La CTP aveva accolto la domanda; in appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere; successivamente, in sede di ottemperanza, il giudice tributario aveva nominato un Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza favorevole al contribuente. L’Agenzia sosteneva che il rimborso non potesse essere eseguito perché la misura agevolativa costituiva aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, in forza della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, e che il contribuente svolgesse attività di impresa, quindi esclusa dal beneficio. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 e dell’art. 108, par. 3, TFUE, censurando l’ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta e chiuso il procedimento dopo l’avvenuta esecuzione del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato non era la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, ma la successiva ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992; tale ordinanza, quando si limita a verificare l’attuazione del decisum senza modificarlo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. La questione relativa agli aiuti di Stato era stata già affrontata e decisa nella sentenza di ottemperanza non impugnata; l’ordinanza di chiusura si era limitata a constatare l’avvenuta esecuzione della pronuncia. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    norma posta a base dell’istanza di rimborso originaria; la Corte ricorda che il ricorso amministrativo contesta la sua applicazione in relazione al divieto di aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    richiamato dall’Agenzia per sostenere i limiti soggettivi del rimborso e l’esclusione delle attività d’impresa.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    norma invocata per il divieto di concedere aiuti di Stato non notificati; la Corte ribadisce che le decisioni della Commissione UE in materia hanno efficacia vincolante anche nell’ordinamento interno.

  • art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992

    l’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza emessa ai sensi di questa norma è, di regola, non impugnabile per cassazione se non altera il contenuto della sentenza ottemperanza.

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato quale norma che prevede l’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, non dell’ordinanza meramente esecutiva di chiusura.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per ammettere il ricorso per cassazione solo nei casi di abnormità del provvedimento di chiusura che abbia contenuto decisorio o modificativo della sentenza di ottemperanza.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    norme sul rito camerale in cassazione per la trattazione del ricorso.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197

    richiamato per le modifiche processuali che hanno introdotto l’art. 380-bis.1 c.p.c.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    dichiarata incompatibile con il mercato interno la misura di aiuto fiscale in favore delle imprese colpite dal sisma; la Corte afferma che tale decisione è vincolante e può essere fatta valere anche in sede di ottemperanza.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato come possibile base per qualificare il singolo aiuto come de minimis e quindi salvo dalla declaratoria di incompatibilità.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato anch’esso come disciplina de minimis che può rendere compatibile l’aiuto individuale.

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato quale fondamento di regolamenti di esenzione applicabili a determinate categorie di aiuti di Stato.

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato hanno efficacia vincolante nell’ordinamento interno e possono incidere sull’operatività di norme nazionali o atti amministrativi che abbiano disposto l’erogazione dell’aiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice può verificare la concreta attuazione del giudicato e la sua compatibilità con i principi unionali, ma l’ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992 è impugnabile per cassazione solo se contiene una statuizione decisoria autonoma o modifica il contenuto della sentenza di ottemperanza.
  • Se il provvedimento di chiusura si limita a constatare l’avvenuta esecuzione del giudicato e a prendere atto dell’operato del Commissario ad acta, esso non è autonomamente ricorribile per cassazione.
  • Le questioni sostanziali già decise nella sentenza resa nel giudizio di ottemperanza devono essere fatte valere contro quella sentenza, e non contro il successivo provvedimento meramente esecutivo di chiusura.
  • L’errore nell’indicazione nominale del destinatario del ricorso non determina inammissibilità quando, dal complesso dell’atto, non sussistano incertezze sulla parte effettivamente destinataria.
  • Nel contenzioso sugli aiuti fiscali dichiarati incompatibili, resta salva la verifica se il singolo beneficio rientri in un regime de minimis o in altra disciplina di esenzione applicabile al momento della concessione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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