Cassazione Civile, Ordinanza n. 22627/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale per superamento del limite di velocità rilevato dalla polizia municipale con autovelox mobile su strada provinciale extraurbana secondaria. Il destinatario del verbale propose opposizione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’accertamento per difetto di contestazione immediata, mancanza di preventiva segnalazione, irregolarità della notificazione, inattendibilità della rilevazione e difetto di omologazione/taratura. Il giudice di pace accolse l’opposizione per la sola ragione della mancata contestazione immediata. In appello il Comune sostenne che, trattandosi di postazione mobile gestita direttamente dagli agenti, l’ipotesi rientrava nell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s., e non richiedeva decreto prefettizio né contestazione immediata. Il Tribunale respinse l’appello, ritenendo invece necessaria l’autorizzazione prefettizia per operare su strada extraurbana secondaria e ravvisando anche un vizio relativo all’indicazione dei dati di omologazione e taratura. In cassazione il Comune articolò quattro motivi: violazione della disciplina sulla contestazione differita e sul rapporto tra art. 4 d.l. 121/2002 e art. 201 c.d.s.; violazione delle norme sull’uso delle apparecchiature su strade extraurbane in assenza di decreto prefettizio; violazione degli artt. 342, 346 e 112 c.p.c. per mancata rituale riproposizione in appello delle censure; violazione dell’art. 45 c.d.s. e della disciplina su omologazione e taratura, sostenendo di avere provato la regolare taratura dell’apparecchio e che l’onere di provare il malfunzionamento gravasse sull’opponente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, ha rigettato il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Benevento, in diversa composizione monocratica. La Corte ha affermato che, per un autovelox mobile presidiato dagli agenti, su strada extraurbana secondaria, non è necessario il decreto prefettizio richiesto per le postazioni fisse automatiche senza presidio; la mancata contestazione immediata può quindi essere giustificata ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la riproposizione in comparsa delle censure di primo grado fosse sufficiente ai fini dell’art. 346 c.p.c. Quanto alla taratura, ha affermato che, una volta prodotta dall’Amministrazione la certificazione di omologazione e taratura periodica dell’apparecchio, incombe al destinatario della sanzione dimostrare in concreto il difetto di costruzione, installazione o funzionamento; pertanto il giudice di merito non poteva escludere il funzionamento dello strumento in assenza di prova specifica dell’opponente.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l’opposizione avverso il verbale di accertamento
norma richiamata quale base del rito dell’opposizione alle sanzioni amministrative
art. 142, ottavo comma, c.d.s.
norma sostanziale violata per superamento del limite di velocità
regola la contestazione immediata, obbligatoria salvo i casi di contestazione differita previsti dalla legge
art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s.
consente la contestazione differita quando la violazione è accertata con apparecchi direttamente gestiti dagli organi di polizia e l’infrazione è determinabile in tempo successivo
art. 201, comma 1-bis, lett. f), c.d.s.
si riferisce all’accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 d.l. n. 121/2002, cioè alle ipotesi di rilevamento automatico senza presenza o diretto intervento degli agenti
art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), c.d.s.
richiamata nell’elenco delle ipotesi di contestazione differita per altre violazioni rilevate con dispositivi o apparecchiature
art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), c.d.s.
richiamata nell’elenco delle ipotesi di contestazione differita per l’accertamento dell’obbligo assicurativo tramite banche dati
art. 201, comma 1-quater, c.d.s.
richiamato come disposizione che collega la contestazione differita alle ragioni di legge nelle ipotesi tipizzate
art. 4, primo comma, d.l. n. 121/2002
consente l’uso/installazione di dispositivi di controllo della velocità sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento solo se individuate con decreto prefettizio; la Corte lo interpreta come riferito alle postazioni fisse automatiche senza presidio
art. 4, secondo comma, d.l. n. 121/2002
impone al prefetto di individuare le strade e i tratti in cui il fermo del veicolo è pregiudizievole per la circolazione e la sicurezza
art. 4, terzo comma, d.l. n. 121/2002
richiede documentazione fotografica/video dell’infrazione e, per i dispositivi automatici senza presenza di agenti, approvazione od omologazione
art. 4, quarto comma, d.l. n. 121/2002
esclude l’obbligo di contestazione immediata nei casi disciplinati dalla norma
richiamato in tema di approvazione/omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità
la riproposizione delle domande/eccezioni non accolte può risultare validamente effettuata mediante richiamo specifico agli atti difensivi di primo grado
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto dell’atto di appello
richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
norma sulla trattazione camerale del ricorso in Cassazione
richiamato dall’opponente in primo grado quale esimente, senza specifico accoglimento nella decisione di legittimità
elenca esemplificativamente i casi di impossibilità della contestazione immediata
Massime di principio
- Su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, il decreto prefettizio è necessario per l’uso di dispositivi fissi automatici senza presidio degli agenti; non è invece richiesto per il rilevamento effettuato con postazione mobile gestita e presidiata dagli organi di polizia, per il quale può operare la contestazione differita ex art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s.
- La distinzione decisiva, ai fini dell’obbligo di contestazione immediata e dell’autorizzazione prefettizia, è tra rilevamento automatico da remoto senza presenza di agenti e rilevamento mobile con presenza e diretto controllo degli operatori.
- La riproposizione in appello delle domande o eccezioni non accolte può essere validamente assolta anche mediante richiamo specifico e puntuale agli atti e ai motivi già dedotti in primo grado, se idoneo a manifestare in modo non equivoco la volontà di sottoporli al giudice di secondo grado.
- In tema di autovelox, l’Amministrazione deve provare l’omologazione e la taratura periodica dell’apparecchio; una volta prodotta tale documentazione, il destinatario della sanzione che contesti il verbale deve allegare e dimostrare in concreto il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo.
- Il giudice di merito non può escludere il funzionamento dello strumento di rilevazione in assenza di una specifica prova contraria del sanzionato, quando l’Amministrazione abbia già prodotto certificazione di omologazione e taratura rilasciata da soggetto abilitato.
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