Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’autorità di vigilanza a un esponente del collegio sindacale di una banca, ritenuto responsabile della violazione delle disposizioni sul prospetto informativo, per la mancata rappresentazione di informazioni relative al fenomeno del cosiddetto "capitale finanziato", cioè finanziamenti concessi alla clientela per sottoscrivere azioni della banca o acquistare azioni proprie. Il soggetto sanzionato aveva proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, sostenendo: 1) la tardività della contestazione, perché il termine di 180 giorni per l’avvio del procedimento sanzionatorio avrebbe dovuto decorrere da una data anteriore a quella ritenuta dalla Corte territoriale; 2) l’erronea affermazione della sua responsabilità, poiché la disciplina sui prospetti individuerebbe come responsabile l’emittente e richiederebbe dolo, mentre a lui era stata attribuita una colpa omissiva di vigilanza; 3) la mancata considerazione di elementi che avrebbero dimostrato la sua buona fede e l’occultamento del fenomeno da parte dei dirigenti della banca, con conseguente insussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha riproposto i tre motivi, chiedendo la cassazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla tardività della contestazione, richiamando il principio secondo cui il momento dell’accertamento, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la contestazione Consob, coincide con il momento in cui la constatazione si traduce, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi valutare la congruità del tempo impiegato dall’amministrazione in relazione alla complessità del caso; tale apprezzamento, se motivato, è riservato al giudice di merito. Sul secondo e sul terzo motivo ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità soggettiva: ha ribadito che i sindaci hanno un dovere di vigilanza sull’intera gestione sociale, non circoscritto agli amministratori, e che nelle società quotate tale dovere è ancora più stringente; ha inoltre affermato che, nelle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, la fattispecie è strutturata in termini ordinatori e l’elemento soggettivo è governato dalla presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981, sicché grava sul trasgressore la prova dell’assenza di colpevolezza. Le doglianze relative all’erroneo apprezzamento delle prove e alla buona fede sono state ritenute, in sostanza, tentativi di ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l’accertamento si è compiuto o avrebbe potuto compiersi; la valutazione sulla tempestività è rimessa al giudice di merito, salvo motivazione del tutto carente.
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
È la disposizione sostanziale la cui violazione è stata contestata per omessa rappresentazione nel prospetto delle informazioni rilevanti sul fenomeno del capitale finanziato.
art. 94, comma 8, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Richiamato nel ricorso come norma violata, ma la Corte non accoglie la censura sulla sua interpretazione.
art. 191, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
È la norma sanzionatoria richiamata per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
art. 8, comma 1, l. n. 689/1981
Richiamato per la determinazione della sanzione mediante cumulo giuridico, individuando la violazione più grave.
Opera la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative; una volta provata la fattispecie tipica, spetta al trasgressore dimostrare l’assenza di colpevolezza.
Il dovere di vigilanza del collegio sindacale riguarda l’intera gestione sociale e non solo l’operato degli amministratori.
art. 149 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Rileva come fonte dei poteri informativi e istruttori dei sindaci, richiamati per escludere l’esimente della mancata informazione da parte degli amministratori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta solo come contestazione dell’apprezzamento delle prove; occorre specificare le affermazioni in diritto censurate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non mere questioni o argomentazioni; l’omesso esame di elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori Consob, il dies a quo per la contestazione decorre dal momento in cui l’attività istruttoria abbia consentito un accertamento sufficientemente completo, valutato in concreto e in relazione alla complessità dell’indagine; la congruità del tempo impiegato è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per radicale difetto di motivazione.
- Nelle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, l’illecito è costruito come fattispecie di mera inosservanza di doveri di comportamento o di vigilanza; una volta provata la condotta tipica, opera la presunzione di colpa e spetta al destinatario della sanzione provare di avere agito senza colpevolezza.
- Il dovere di vigilanza del collegio sindacale copre l’intera gestione sociale e, nelle società quotate o vigilate, impone un controllo effettivo anche sull’adeguatezza delle procedure interne e dei flussi informativi; non è sufficiente invocare la mancata informazione da parte degli amministratori se il sindaco dispone di poteri istruttori e di denuncia.
- La deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione non può ridursi a una critica del modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove; occorre individuare specifiche affermazioni in diritto incompatibili con la norma invocata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo; non è configurabile quando la censura miri soltanto a contestare la lettura del materiale probatorio o l’apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.
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