Cassazione Penale, Sentenza n. 31809/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la convalida del sequestro probatorio di una scultura (testa di Gorgone Medusa, XVI sec.) eseguito il 24/10/2023. La ricorrente deduceva: violazione di legge e carenza del fumus commissi delicti ai sensi dell'art.169 D.Lgs. 42/2004 e dell'art.712 c.p.; contestava l'applicabilità retroattiva o sostanziale della disciplina di tutela (sosteneva che la dispersione risalirebbe agli anni '20, anteriori alla legge Bottai 1089/1939), affermando che la condotta prevista dall'art.169 sarebbe soltanto commissiva e non omissiva, e che mancavano elementi oggettivi di provenienza illecita al momento dell'apprensione ereditaria. Ha inoltre eccepito la mancata specificazione dei motivi in sede di riesame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preliminarmente che la ricorrente non aveva specificato i motivi del riesame, cosa che attenua l'obbligo motivazionale in caso di conferma e incide sull'ammissibilità. Sul merito, il Collegio ha ritenuto che sussistesse il fumus commissi delicti in relazione all'art.169 D.Lgs. 42/2004 in base alla documentazione (segnalazioni N.T.P.A., annotazioni di p.g., relazione storico-artistica) e alla circostanza che la testa faceva parte strutturalmente del Ninfeo della Fata Morgana (bene vincolato dal D.M. 28/06/1997). La Corte ha richiamato la presunzione di appartenenza pubblica dei beni culturali e posto a carico del privato l'onere di provare titoli eccezionali di proprietà o acquisizione anteriore alla legge 1909. Ha escluso la buona fede della ricorrente, ritenendo che il possesso eredito e l'offerta all'asta dimostrassero un consapevole vantaggio dalla situazione. Ha inoltre osservato che, anche in ipotesi di annullamento del decreto di sequestro, la ricorrente non avrebbe titolo alla restituzione per l'obbligatorietà della confisca su beni culturali di proprietà pubblica (richiamo art.324 c.p.p. co.7 e giurisprudenza). Conseguentemente il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e carenza di interesse. Sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali e l'onere di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
L'art.169 tutela anche le parti mobili pertinenti di beni immobili vincolati: interventi o distacchi senza autorizzazione possono integrare il reato. Il sequestro probatorio è legittimo se sussiste fumus riguardo a tale norma, anche se il reato sia stato commesso da ignoti.
Valutata nei limiti del fumus, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi non escludevano l'ipotesi di illecito collegato alla provenienza del bene; comunque la prescrizione o l'eventuale applicabilità non ha inciso sull'esigenza di recupero del bene culturale.
Codice penale, art. 240, comma 2
Richiamato in tema di confisca: la confisca dei beni culturali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato è obbligatoria e può essere disposta indipendentemente dall'accertamento di responsabilità penale del proprietario.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Stabilisce che anche in caso di annullamento del provvedimento ablativo il terzo non acquisisce automaticamente titolo alla restituzione se il bene è soggetto a confisca obbligatoria; applicabile al sequestro probatorio.
Codice di procedura penale, art. 616
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese e l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende.
Legge n. 364/1909
Richiamata storicamente: conferisce rilievo alla normativa antica per il principio che la tutela dei beni culturali esiste da lungo tempo; la giurisprudenza richiede prova rigorosa per chi domanda la legittima proprietà privata basata su acquisizioni anteriori a tale legge.
Legge n. 1089/1939 ("legge Bottai")
Norma storica fondamentale per la tutela dei beni culturali; la Corte sottolinea che anche le acquisizioni e i distacchi non autorizzati possono rientrare nella tutela prevista da questa legge e dalle successive, salvo prova contraria del titolo privato anteriore.
Codice civile, art. 826, comma 2; artt. 828 e 832
Richiamati per la presunzione normativa di appartenenza pubblica dei beni d'interesse storico-artistico: la disciplina civile e le leggi speciali confermano che tali beni rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, salvo prova rigorosa in contrario.
Citata come possibile ulteriore fattispecie rilevante (norme introdotte nel campo dei reati connessi alla circolazione di beni culturali) nel caso di destinazione alla vendita tramite casa d'aste.
Massime di principio
- Per i beni culturali esiste una presunzione di appartenenza pubblica: chi ne rivendica la proprietà privata deve fornire prova rigorosa (es. acquisto anteriore alla legge 1909, cessione dallo Stato, assegnazione per ritrovamento).
- Il sequestro probatorio è legittimo se sussiste fumus commissi delicti anche quando il responsabile non è individuato; ai fini del riesame non è necessario che il reato sia già provato, basta l'idoneità degli elementi a giustificare indagini ulteriori.
- La mancata specificazione dei motivi in sede di riesame può rendere il ricorso inammissibile o indebolire la posizione della parte, perché attenua l'obbligo motivazionale del giudice di conferma.
- La buona fede del possessore di un bene culturale è di difficile prova e, se mancano elementi che la dimostrino, il terzo deve dimostrare di aver agito incolpevolmente in base a un'apparenza legittima della provenienza.
- Anche il comportamento posteriore (p.es. mettere il bene in vendita tramite casa d'aste) può essere valutato come indicativo di consapevolezza o vantaggio derivante dall'illecito, aggravando la posizione del possessore.
- Anche se il sequestro probatorio fosse annullato, la normativa sulla confisca obbligatoria dei beni culturali può impedire la restituzione al privato: il rimedio amministrativo/penale tende a favorire il recupero al patrimonio pubblico.
- Le pertinenze mobili di un immobile vincolato (elementi che formano un'unità stilistica o funzionale) sono protette e il loro distacco senza autorizzazione può integrare reato ai sensi delle norme di tutela dei beni culturali.
- In vicende storiche di dispersione, l'onere probatorio sulla datazione della perdita o sulla legittimità della successiva acquisizione incombe sul privato che pretende il diritto di proprietà.
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