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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campanile: impugna per due motivi principali: (i) censura il diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 62-bis c.p., sostenendo che la sua estraneità alla criminalità organizzata, il ruolo marginale e l'ammissione tardiva degli addebiti non sono stati valutati correttamente; (ii) contesta errore nel calcolo della pena e conseguente perdita del beneficio previsto dall'art. 442 comma 2 c.p.p. Del Vecchio: tre motivi relativi a (i) violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza e del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte di appello ha ritenuto reati e fatti non contestati; (ii) vizi di motivazione nella valutazione penale (art. 133 c.p. e art. 121 c.p.p.), con particolare riguardo all'esclusione della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e alla determinazione della pena prossima al massimo edittale; (iii) carenza motivazionale e mancato esame delle doglianze difensive, in particolare circa l'interpretazione dei "due lingotti" e l'uso di dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti successivi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sui punti principali: ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte di appello circa il diniego delle attenuanti (le ammissioni ritenute tardive e non indicative di resipiscenza; valutazione dei ruoli e della gravità come valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo macroscopica contraddizione); ha respinto la censura sul calcolo della pena e sull'art. 442 c.p.p. come infondata e non idonea a provocare l'appello; ha escluso la violazione del principio di correlazione e del divieto di reformatio in peius, spiegando che l'uso di comunicazioni e intercettazioni successive era volto a interpretare e ricondurre al quadro contestuale i fatti addebitati nell'aprile 2018 e non a contestare nuovi reati; ha ritenuto ben motivata l'esclusione della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e congrua la determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base alta e riconoscimento delle attenuanti non sono contraddittori); ha escluso vizi di motivazione tali da giustificare intervento di legittimità, richiamando il principio secondo cui i vizi devono essere macroscopicamente evidenti (ictu oculi). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare una somma in via di equità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice; la Corte ha ritenuto che le ammissioni del ricorrente fossero tardive e prive di elementi di resipiscenza, giustificando il diniego delle attenuanti

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto i rilievi dei ricorrenti meri contrariamenti alle argomentazioni della Corte di appello e non viziabili in sede di legittimità

  • art. 442 comma 2 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per il beneficio connesso al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato godimento del beneficio, non essendo l'appello stato provocato da un mero errore tecnico del primo giudice

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Principi di correlazione tra contestazione e sentenza e divieto di reformatio in peius: la Corte ha stabilito che l'uso di elementi probatori successivi è lecito se finalizzato a interpretare le condotte contestate e non ad ascriverne di nuove

  • art. 73 DPR 309/90 (comma 5)

    Disciplina della "lieve entità" nei reati di stupefacenti; la Corte ha confermato che, in presenza di pluralità di condotte omogenee in ristretto arco temporale e con modalità e quantità significative, va esclusa la lieve entità

  • art. 133 c.p. e art. 121 c.p.p.

    Criteri di determinazione della pena e obbligo motivazionale: la Corte ha confermato che poter fissare una pena base elevata e contemporaneamente riconoscere attenuanti non è di per sé contraddittorio, perché decisioni fondate su presupposti distinti sono compatibili

  • art. 192, art. 533 c.p.p. e art. 121 c.p.p.

    Regole sull'onere della motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto adeguata e non macroscopicamente contraddittoria la motivazione della Corte di appello, anche in ordine all'uso di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni

  • art. 616 c.p.p.

    Regola sulle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma in via di equità

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel quadro della partecipazione concorrente: la Corte ha valutato la responsabilità con riferimento alla cooperazione (art. 110) e alla continuità di condotte nel traffico di stupefacenti

Massime di principio

  • La valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è essenzialmente giudizio di fatto: la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali macroscopici, non valutazioni alternative plausibili.
  • L'utilizzo di intercettazioni o dichiarazioni riferite a tempi successivi può essere legittimo per interpretare e ricondurre al quadro contestuale fatti previamente contestati, purché non si traducano nell'imputazione di reati nuovi.
  • Il divieto di reformatio in peius e il principio di correlazione tra contestazione e sentenza non impediscono che il giudice utilizzi elementi probatori ulteriori per chiarire la portata delle condotte contestate, se ciò non altera l'oggetto della contestazione.
  • La determinazione della pena deve essere motivata coerentemente; tuttavia la fissazione di una pena base elevata e il contestuale riconoscimento di attenuanti non è automaticamente contraddittoria se le due decisioni si fondano su presupposti diversi e adeguatamente spiegati.
  • I vizi di motivazione dedotti in Cassazione devono essere di evidente portata (ictu oculi) per rendere ammissibile il sindacato di legittimità; mere rivalutazioni o alternative interpretative non sono sufficienti.
  • Errori di calcolo o profili tecnici nella determinazione della pena possono essere impugnati, ma la semplice esistenza di un errore tecnico non obbliga la Cassazione ad annullare la sentenza impugnata se l'appello è stato effettivamente proposto per ragioni di merito.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a pagare una somma in via di equità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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