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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e d) c.p.p. per omessa/insufficiente motivazione e per mancanza di prova della colpevolezza, lamentando che la condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della coimputata Antinolfi Franca Maria, ritenute inattendibili e non corroborate da riscontri; 2) violazione di legge e carenza di motivazione per l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena (sostenendo che tale richiesta era stata inoltrata via PEC e che in appello erano stati richiesti i benefici di legge).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non si confronti con l'articolata motivazione della Corte territoriale, la quale ha descritto circostanze concrete (presenza dell'imputato sul luogo della combustione, materiale compatibile con quanto caricato e trasportato dall'imputato, carattere autoaccusatorio delle dichiarazioni della coimputata proprietaria dell'area) e che il ricorrente si limita a chiedere una rivalutazione personale degli elementi. Sul secondo motivo ha ritenuto la richiesta di sospensione condizionale generica e non specificata: secondo giurisprudenza richiamata, il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio né a motivare la sospensione quando l'atto difensivo si limita a richiamare genericamente i "benefici di legge" senza indicare elementi di fatto idonei a sostenerla. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi però dolo nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la condanna riguarda la partecipazione al reato ambientale contestato.

  • art. 256-bis comma 2 in relazione all'art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006

    D.Lgs. 152/2006 artt. 256 e 256-bis

    Norme che disciplinano reati ambientali (tra cui combustione illecita di rifiuti); la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta illecita in base alle dichiarazioni della coimputata e ai riscontri circonvenzionali.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e d) c.p.p.

    Motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente non ha confutato l'articolata motivazione della Corte d'appello e si limita a una rivalutazione personale degli elementi probatori.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla possibilità di imporre una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato un versamento equitativo di euro 3.000 non avendo rilevato colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di Sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023 Rv. 285413 - 01

    Sez.1, n.44188/20/09/2023

    Principio richiamato secondo cui, in appello, la richiesta generica dei 'benefici di legge' senza indicazione di elementi fattuali concreti non obbliga il giudice a concedere d'ufficio né a motivare sulla sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • Per censurare la motivazione di una sentenza in cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni e le circostanze esposte dal giudice di merito: le censure che solo chiedono una rivalutazione personale degli elementi probatori sono spesso inammissibili.
  • Le dichiarazioni di una coimputata possono essere ritenute elemento probatorio valido se, nel contesto concreto, risultano attendibili (es. carattere autoaccusatorio, presenza dell'imputato sul luogo del fatto, riscontri circostanziali); per contrastarle il ricorrente deve mostrare specifiche incongruenze o mancanze di riscontro.
  • La richiesta di benefici (come la sospensione condizionale della pena) deve essere formulata con indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni che giustificano la concessione; una domanda generica richiamante i 'benefici di legge' può essere considerata insufficiente e non obbligare il giudice ad una pronuncia favorevole o a motivare sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese processuali e, in casi valutati, somme alla Cassa delle Ammende; l'assenza di dolo nella proposizione non esclude comunque misure equitative.

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