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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato esclusivamente la dosimetria della pena. Rodrigues dos Santos ha lamentato la mancata considerazione dell'attenuante di minima partecipazione ex art. 114 c.p.; Serino ha denunciato violazione del divieto di reformatio in pejus per la minore incidenza delle attenuanti generiche in sede di ricalcolo della pena; Nardella ha censurato la riapplicazione della circostanza aggravante della transnazionalità nonostante la precedente pronuncia della Cassazione che ne aveva escluso l'applicazione per alcuni capi; Curulli ha contestato in termini generici la rinnovata dosimetria, la mancata considerazione del comportamento processuale e la misura dell'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o genericità dei motivi. Ha confermato che: la precedente pronuncia di annullamento aveva escluso la circostanza aggravante della transnazionalità solo per i capi espressamente indicati e, quindi, la Corte territoriale poteva legittimamente tener conto delle aggravanti non annullate; l'attenuante di minima partecipazione non è compatibile con i reati associativi e pertanto non doveva essere riconosciuta a Rodrigues dos Santos; non è stata violata la regola del divieto di reformatio in pejus nel caso di Serino, posto che la Corte ha mantenuto la stessa incidenza proporzionale delle attenuanti generiche sulla pena base; le doglianze di Curulli sono generiche e inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'attenuante della minima partecipazione non sia compatibile con i reati associativi, quindi non applicabile nei confronti della ricorrente che aveva partecipazione minima.

  • art. 80, comma 2, d.lgs. n. 309/1990

    Indicata dalla Corte come aggravante computata nella determinazione della pena; la Corte ha spiegato che l'esclusione della sola aggravante della transnazionalità per taluni capi non escludeva l'operatività di altre aggravanti (es. ingente quantità) non impugnate.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sul divieto di reformatio in pejus: la Corte ha interpretato la regola come volta a proteggere l'incidenza proporzionale delle attenuanti già riconosciute, non semplicemente la loro incidenza numerica assoluta dopo una variazione della pena base.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese di giudizio: motivazione della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento previsto a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla in parte per specifica aggravante, il giudice del rinvio deve ristabilire la pena considerando solo le circostanze ancora operative; non è automaticamente escluso ogni aumento se altre aggravanti restano valide.
  • L'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.) è incompatibile con i reati associativi; chi agisce nel quadro di un'associazione difficilmente potrà ottenere tale attenuante.
  • La tutela contro la reformatio in pejus riguarda la conservazione dell'incidenza proporzionale delle attenuanti già riconosciute: un ricalcolo della pena base non può ridurre ingiustificatamente la forza riduttiva precedentemente attribuita alle attenuanti.
  • Le impugnazioni generiche sulla congruità della pena, senza indicare concretamente come l'esclusione di una circostanza avrebbe dovuto incidere sulla dosimetria, sono inammissibili.
  • In sede di rinvio il giudice deve motivare la nuova determinazione della pena indicando come siano state valutate singole circostanze aggravanti e attenuanti, soprattutto se intervenute pronunce di legittimità precedenti hanno limitato il campo di valutazione.

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