Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato esclusivamente la dosimetria della pena. Rodrigues dos Santos ha lamentato la mancata considerazione dell'attenuante di minima partecipazione ex art. 114 c.p.; Serino ha denunciato violazione del divieto di reformatio in pejus per la minore incidenza delle attenuanti generiche in sede di ricalcolo della pena; Nardella ha censurato la riapplicazione della circostanza aggravante della transnazionalità nonostante la precedente pronuncia della Cassazione che ne aveva escluso l'applicazione per alcuni capi; Curulli ha contestato in termini generici la rinnovata dosimetria, la mancata considerazione del comportamento processuale e la misura dell'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o genericità dei motivi. Ha confermato che: la precedente pronuncia di annullamento aveva escluso la circostanza aggravante della transnazionalità solo per i capi espressamente indicati e, quindi, la Corte territoriale poteva legittimamente tener conto delle aggravanti non annullate; l'attenuante di minima partecipazione non è compatibile con i reati associativi e pertanto non doveva essere riconosciuta a Rodrigues dos Santos; non è stata violata la regola del divieto di reformatio in pejus nel caso di Serino, posto che la Corte ha mantenuto la stessa incidenza proporzionale delle attenuanti generiche sulla pena base; le doglianze di Curulli sono generiche e inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'attenuante della minima partecipazione non sia compatibile con i reati associativi, quindi non applicabile nei confronti della ricorrente che aveva partecipazione minima.
art. 80, comma 2, d.lgs. n. 309/1990
Indicata dalla Corte come aggravante computata nella determinazione della pena; la Corte ha spiegato che l'esclusione della sola aggravante della transnazionalità per taluni capi non escludeva l'operatività di altre aggravanti (es. ingente quantità) non impugnate.
Richiamato nel ragionamento sul divieto di reformatio in pejus: la Corte ha interpretato la regola come volta a proteggere l'incidenza proporzionale delle attenuanti già riconosciute, non semplicemente la loro incidenza numerica assoluta dopo una variazione della pena base.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese di giudizio: motivazione della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento previsto a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla in parte per specifica aggravante, il giudice del rinvio deve ristabilire la pena considerando solo le circostanze ancora operative; non è automaticamente escluso ogni aumento se altre aggravanti restano valide.
- L'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.) è incompatibile con i reati associativi; chi agisce nel quadro di un'associazione difficilmente potrà ottenere tale attenuante.
- La tutela contro la reformatio in pejus riguarda la conservazione dell'incidenza proporzionale delle attenuanti già riconosciute: un ricalcolo della pena base non può ridurre ingiustificatamente la forza riduttiva precedentemente attribuita alle attenuanti.
- Le impugnazioni generiche sulla congruità della pena, senza indicare concretamente come l'esclusione di una circostanza avrebbe dovuto incidere sulla dosimetria, sono inammissibili.
- In sede di rinvio il giudice deve motivare la nuova determinazione della pena indicando come siano state valutate singole circostanze aggravanti e attenuanti, soprattutto se intervenute pronunce di legittimità precedenti hanno limitato il campo di valutazione.
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