Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello perchè non aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Il fatto contestato (dichiarazione IVA) è stato posto in essere il 19 settembre 2013; la modifica normativa (d.l. 138/2013 conv. nella L. 148/2013) ha elevato i termini prescrizionali dei delitti tributari di un terzo per i reati commessi dal 17 settembre 2013 in poi. Applicando tale dilatazione (da 6 a 8 anni) e tenendo conto di almeno un'interruzione che ha ulteriormente differito la maturazione di un quarto, il termine complessivo è risultato di circa 10 anni; la sentenza impugnata è stata pronunciata il 29 settembre 2023, oltre il termine di prescrizione. La Corte ha altresì esaminato e rigettato l'argomento secondo cui i rinvii d'udienza disposti per traduzione della sentenza o per rinnovazione della citazione avrebbero sospeso il termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il reato è estinto per prescrizione. Ha motivato che la dilatazione dei termini prevista dalla modifica normativa si applica ai fatti commessi dal 17/9/2013 e che i differimenti d'udienza per traduzione o per rinnovazione della citazione non determinano, in assenza di una norma che lo disponga, la sospensione del termine prescrizionale. Ha inoltre precisato che la prescrizione può essere eccepita anche per la prima volta in Cassazione quando non sia intervenuto giudicato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma che descrive il reato contestato (dichiarazione con elementi passivi fittizi per evasione IVA).
art. 17 d.lgs. 74/2000 (modificato dal d.l. 138/2013 conv. L. 148/2013)
Ha aumentato i termini prescrizionali dei reati tributari di un terzo per i reati commessi dal 17/9/2013 in poi; applicazione determinante per il calcolo del termine prescrizionale nel caso concreto.
art. 159 c.p.
Disciplina i casi di sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha ritenuto che le ipotesi di sospensione non possono essere estese per analogia in malam partem per comprendere i rinvii per traduzione o rinnovazione della citazione.
art. 143 c.p.p.
Prevede l'obbligo della traduzione delle sentenze per l'imputato che non conosca la lingua italiana entro un termine congruo, ma non dispone la sospensione del termine prescrizionale durante tale termine.
Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 8 gennaio 2024, n. 598
Precedente richiamato per il principio secondo cui la prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado e prima dell'appello può essere eccepita anche per la prima volta in Cassazione, salvo casi in cui sia intervenuto giudicato sulla specifica condanna non impugnata.
Massime di principio
- Per reati tributari commessi dal 17/9/2013 si applica l'aumento dei termini prescrizionali di un terzo previsto dalla modifica normativa; il termine base va quindi ricalcolato prima di valutare la prescrizione.
- I rinvii d'udienza disposti per esigenze procedurali (es. traduzione di sentenze o rinnovazione di notifiche) non sospendono automaticamente il termine prescrizionale, salvo che una norma espressa preveda la sospensione.
- La sospensione della prescrizione può essere riconosciuta solo nei casi tassativi previsti dalla legge; non è ammessa un'interpretazione analogica estensiva in malam partem che allarghi la durata di responsabilità penale.
- La prescrizione intervenuta tra primo grado e appello può essere rilevata anche per la prima volta in sede di Cassazione, a meno che non sia già intervenuto giudicato sulla specifica condanna.
- Nei reati 'istantanei' (es. presentazione di una dichiarazione) il dies a quo per il computo della prescrizione è il giorno dell'atto istantaneo; il conteggio degli anni e degli eventuali allungamenti/interruzioni va effettuato con attenzione alla normativa temporale vigente al momento del fatto.
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