Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva parzialmente riformati: i fatti erano originariamente contestati sotto il profilo del reato doloso di maltrattamento animale (art. 544-ter c.p.) e del reato ambientale per gestione di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006). La Corte d'appello ha riqualificato il reato relativo agli animali come violazione dell'art. 727, comma 2, c.p. (colposa), ha unificato due capi relativi ai rifiuti in un'unica fattispecie e ha rideterminato le pene (5 mesi di arresto per Kovacs; 4 mesi e 20 giorni per Sein). In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) vizio di motivazione e mancato esame dei rilievi difensivi rispetto alla qualificazione ex art. 727 c.p. e alla prova delle dichiarazioni della denunciante; (2) stessa censura rispetto all'art. 256 d.lgs. 152/2006 e alla qualificazione di rifiuto dei materiali/veicoli rinvenuti; (3) omessa motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche; (4) contestazione del trattamento sanzionatorio e mancanza della motivazione; (5) omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) sulla possibilità di richiedere la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di impugnazione inammissibili o manifestamente infondati e ha rigettato i ricorsi. Il Collegio ha confermato le valutazioni di merito: i veterinari avevano accertato condizioni di detenzione incompatibili con la natura degli animali, giustificando la qualificazione colposa ai sensi dell'art. 727 c.p.; la qualificazione dei materiali e veicoli come rifiuti è stata ritenuta correttamente motivata in base agli elementi di fatto (veicoli arrugginiti, ammassati con infissi, batterie, sanitari, usati come deposito o fuori uso); il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di allegazioni specifiche da parte della difesa; la scelta della pena detentiva è stata considerata esercizio legittimo di discrezionalità alla luce della pregressa personalità criminale degli imputati; l'omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non è stata considerata di per sé illegittima poiché l'obbligo di dare l'avviso è subordinato alla previa valutazione, anche sommaria, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione e, nel caso di specie, la Corte di merito ha motivato la prognosi negativa in ordine alla possibilità di applicare una pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 544-ter cod. pen.
Reato originariamente contestato (maltrattamento animale) ma derubricato dalla Corte d'appello, in assenza di riscontro del dolo, alla fattispecie colposa. La Cassazione ha ritenuto corretta la riqualificazione ove dai fatti emerga negligenza idonea a cagionare sofferenze agli animali.
art. 727, comma 2, cod. pen.
Applicata per la condotta colposa di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura che producono sofferenze; la colpa può essere ravvisata nella mera violazione, ingiustificata, delle regole di condotta sanzionate dalla norma.
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Contestato per la gestione illecita di materiali/veicoli ritenuti rifiuti. La Corte ha confermato la qualificazione ritenendo sussistenti gli elementi probatori e motivazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo travisamento della prova.
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Richiamata per chiarire la nozione normativa di rifiuto (qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi). La Corte ha ritenuto che lo stato di abbandono e il deposito indicato giustificassero la qualificazione come rifiuti.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dai ricorrenti in tema di motivazione e valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto che non fosse indicato quali specifici rilievi i ricorrenti avessero sollevato in appello, rendendo il motivo generico e infondato.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Riferimento procedurale utilizzato dai ricorrenti per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure in quanto la decisione di merito era adeguatamente motivata o non sindacabile in questa sede.
art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma che impone al giudice di avvertire il condannato della possibilità di chiedere la sostituzione della pena se ricorrono le condizioni. La Corte ha interpretato che l'obbligo non è incondizionato: il giudice deve prima valutare se sussistono le condizioni e solo se ritiene che esse ricorrano deve dare l'avviso; se decide di negare la sostituzione deve comunque, seppure brevemente, motivare la scelta.
art. 53 L. n. 689/1981
Norma sulle pene sostitutive richiamata in relazione alla possibilità di conversione della pena detentiva in altra sanzione; la Corte ha confermato che la conversione è rimessa alla discrezionalità del giudice valutata alla luce delle condizioni formali e sostanziali.
art. 133 cod. pen.
Richiamato nel contesto delle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'onere di allegazione circa elementi che possano giustificare il riconoscimento delle attenuanti grava sulla difesa; in assenza di allegazioni la negazione non richiede lunga motivazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riqualificare il reato da doloso a colposo se dagli accertamenti emerge l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo; la cassazione sindaca la correttezza di tale riqualificazione solo in presenza di travisamento probatorio.
- L'integrazione del reato di maltrattamento animale in forma colposa può fondarsi su condizioni di detenzione incompatibili con la natura dell'animale e idonee a cagionare sofferenze, senza necessità di prove di dolo.
- La qualificazione di materiali o veicoli come rifiuti ai fini del d.lgs. n. 152/2006 si basa su elementi fattuali (abbandono, stato di degrado, uso come deposito) e la mera presenza di un valore economico residuo non esclude automaticamente la qualifica di rifiuto.
- Il gravame per vizio di motivazione deve indicare con precisione i rilievi fatti in sede di merito; censure generiche che non riportano i motivi specifici esaminati dal giudice di appello risultano inammissibili o infondate in Cassazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che la difesa allegi elementi specifici a supporto; in assenza di tali allegazioni la loro esclusione non necessita di approfondita motivazione.
- La scelta tra pena detentiva e pecuniaria è esercizio discrezionale del giudice del merito e può essere motivata dalla personalità e dalla recidiva degli imputati; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
- L'obbligo di dare l'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non è automatico: il giudice deve prima valutare se ricorrono le condizioni per la sostituzione della pena; se ritiene che non ricorrano deve comunque, se necessario per evitare arbitrio, esporre sommariamente le ragioni della decisione.
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