Cassazione Civile, Ordinanza n. 01292/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, fondato su PVC della Guardia di Finanza e su segnalazioni doganali, imputando al contribuente compensi non dichiarati derivanti da presunte attività fraudolente, tra cui emissione di fatture false e riciclaggio internazionale di valuta, e tassando tali proventi ai fini IRPEF. Nei gradi di merito l’atto era stato confermato. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2 del TUIR e dell’art. 43 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la prova della sua residenza effettiva a Monaco e avesse quindi applicato male la regola della prova contraria idonea a vincere la presunzione di residenza fiscale in Italia; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando l’omessa o erronea valutazione delle prove documentali, tecniche e indiziarie offerte per dimostrare la residenza nel Principato di Monaco fin dal 1991 e, conseguentemente, il difetto di potestà impositiva italiana.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, in presenza della presunzione legale di residenza in Italia per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata, l’onere della prova contraria grava sul contribuente; la CTR aveva correttamente esaminato gli elementi addotti e li aveva giudicati meramente formali e comunque smentiti da ulteriori elementi fattuali, così da ritenere provata la residenza effettiva in Italia. La Corte ha anche escluso rilievo decisivo all’archiviazione penale richiamata dal ricorrente, osservando che solo una sentenza irrevocabile di assoluzione nei casi previsti dall’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 può fare stato nel giudizio tributario sui medesimi fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., a una somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"
Introduce una presunzione legale di residenza fiscale in Italia per il cittadino italiano trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata, superabile solo con prova contraria fornita dal contribuente.
Richiamato dal ricorrente per la nozione di residenza/domicilio, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione è stata risolta in fatto dalla CTR e la doglianza tendeva a una rivalutazione probatoria.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura di violazione di legge è ritenuta inammissibilmente diretta a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per il dedotto vizio motivazionale/procedurale, ma la censura è stata considerata sostanzialmente volta a sollecitare un nuovo giudizio sul merito.
La Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
La proposta di definizione accelerata e l’istanza di trattazione richiamano il rito camerale accelerato, ma non incidono sulla ratio decisoria di inammissibilità.
Solo la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, nei casi previsti, ha efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Legittima l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di residenza fiscale del cittadino italiano trasferito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, opera una presunzione legale di residenza in Italia, superabile soltanto mediante prova contraria concreta e sostanziale fornita dal contribuente.
- La prova contraria alla presunzione di residenza fiscale non può ridursi a indici meramente formali o documentali; il giudice di merito può valorizzare anche elementi fattuali e indiziari contrari per ritenere non raggiunta la dimostrazione della residenza estera effettiva.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il giudice di merito, se indica le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva né ogni singolo elemento incompatibile, potendo implicitamente disattendere le circostanze non accolte.
- L’archiviazione penale non produce di per sé effetti vincolanti nel giudizio tributario; l’efficacia di giudicato richiede, nei casi previsti, una sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini stabiliti dall’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000.
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