Cassazione Civile, Ordinanza n. 34356/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale che aveva liquidato al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso professionale. La Procura della Repubblica proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale di Roma la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo non provato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate del sistema SICID non provavano l’effettiva comunicazione nelle forme di legge; con il secondo deduceva omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo circa l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee e che non poteva gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha anzitutto rilevato l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo della sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi osservato che, comunque, la decisione impugnata era conforme all’orientamento di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché l’opposizione era comunque tardiva anche rispetto a quest’ultimo termine, la declaratoria di inammissibilità è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Individua il rimedio oppositivo contro il decreto di pagamento del compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che il decreto di pagamento del compenso sia comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero e che contro di esso sia esperibile opposizione ex art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario"
La Corte lo richiama per qualificare il rimedio come soggetto al rito sommario e per collegarlo alla disciplina dell’impugnazione del provvedimento decisorio e definitivo.
È richiamato in via analogica per evidenziare l’appellabilità dell’ordinanza resa nel rito sommario e, per analogia, la struttura impugnatoria dell’opposizione ai decreti sulle spese di giustizia.
In mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione; l’opposizione è comunque tardiva se proposta oltre tale termine.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È evocato dal ricorrente per contestare la regolarità della comunicazione, ma non viene accolto perché il ricorso è inammissibile e comunque infondato sul punto.
È evocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla comunicazione/conoscibilità dell’atto, ma la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione manca, l’impugnazione resta comunque soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto, sicché l’opposizione proposta oltre tale termine è tardiva.
- Nel ricorso per cassazione è richiesta una sommaria ma intelligibile esposizione dei fatti di causa: la sua omissione comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso è inammissibile anche quando la decisione impugnata si è conformata all’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, pur con eventuale motivazione da correggere.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione contro i decreti in materia di spese di giustizia, la mancanza di prova della comunicazione rituale non esonera dall’onere di rispettare il termine lungo d’impugnazione se il provvedimento è già pubblicato.
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