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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 1369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Appello - Specificità dei motivi - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Toscana ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva annullato l'accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2008. L'appello sosteneva: la specificità dei motivi di gravame ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992; l'applicabilità dell'imposta anche alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, poiché riguardanti beni rimasti di proprietà dello Stato; la determinabilità della base imponibile, costituita dal canone concessorio, anche se determinato dall'Autorità portuale secondo criteri regolamentari; e la debenza del tributo per le annualità anteriori al 2013. La società resistente contestava l'ammissibilità dell'appello, l'esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'imposta, la determinatezza della base imponibile e chiedeva inoltre l'esclusione di sanzioni e interessi per legittimo affidamento e assenza di colpevolezza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficientemente specifici i motivi, anche se formulati sinteticamente, perché ricavabili dall'atto nel suo complesso e diretti a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado. Ha accolto i principali motivi della Regione, stabilendo che l'imposta si applicava anche alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, poiché il presupposto impositivo è l'utilizzo di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato e non necessariamente il rilascio formale della concessione da parte dello Stato. Ha inoltre ritenuto determinabile la base imponibile, essendo il canone concessorio soggetto a criteri normativi e regolamentari compatibili con la riserva di legge relativa prevista dall'art. 23 Cost. La modifica legislativa regionale che ha escluso il tributo per le concessioni delle Autorità portuali dal 2013 non è stata ritenuta retroattiva e, quindi, non incideva sull'anno 2008. Tuttavia, la CTR ha escluso gli interessi moratori maturati dopo il 28 febbraio 2012, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento derivante dalla nota ministeriale di tale data. La sentenza di primo grado è stata pertanto parzialmente riformata; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso in appello.

    L'appello è ammissibile quando, anche con formulazione sintetica, consente di individuare in modo inequivoco le censure rivolte alla sentenza impugnata. La specificità può risultare implicitamente dall'esame complessivo dell'atto, comprese premesse, argomentazioni e conclusioni.

  • Legge n. 281/1970, art. 2

    Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.

    Il presupposto dell'imposta è l'utilizzo dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato; sono soggetti passivi i concessionari e la base imponibile è costituita dal canone di concessione.

  • Legge regionale Toscana n. 2/1971

    L'imposta è commisurata al 15% del canone di concessione statale.

    La norma regionale determina l'aliquota del tributo in rapporto al canone concessorio.

  • Legge n. 84/1994

    Attribuisce alle Autorità portuali competenze amministrative e gestionali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, senza modificare la titolarità statale dei beni del demanio marittimo.

  • D.L. n. 400/1993, artt. 1, 3, 4 e 7, convertito dalla Legge n. 494/1993

    Disciplina le concessioni demaniali marittime e stabilisce criteri e limiti per la determinazione dei canoni. Le Autorità portuali possono adottare criteri diversi, ma non possono fissare canoni inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri legislativi.

  • Costituzione, art. 23

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La riserva di legge in materia tributaria è relativa: la legge deve fissare gli elementi fondamentali del tributo, mentre la determinazione quantitativa può essere demandata a fonti secondarie sulla base di criteri predeterminati.

  • D.Lgs. n. 68/2011, art. 8, comma 1

    A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri, salva la facoltà delle Regioni di sopprimerli.

    La disposizione riguarda il regime del tributo dal 2013 e non comporta l'abolizione retroattiva dell'imposta dovuta per annualità precedenti.

  • Legge regionale Toscana n. 77/2012, art. 11

    L'imposta regionale ... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali.

    L'esenzione o soppressione opera espressamente dal periodo d'imposta 2013 e non può essere applicata agli anni precedenti, in conformità al principio di irretroattività della legge.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria.

    La tutela dell'affidamento può escludere gli interessi moratori quando atti dell'amministrazione abbiano ragionevolmente orientato il contribuente verso una determinata interpretazione della disciplina.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6

    La responsabilità per le sanzioni tributarie richiede l'elemento soggettivo della colpevolezza; nel caso concreto la CTR non ha ravvisato ragioni sufficienti per escluderla.

  • Cass. civ., Sez. 6-5, ord. n. 20379/2017

    Conferma che la specificità dei motivi d'appello può essere desunta implicitamente dall'intero atto, purché le censure siano inequivocabili.

  • Cass. civ., Sez. 6, n. 21136/2016

    Ha ritenuto applicabile l'imposta regionale anche alle concessioni demaniali rilasciate da Autorità portuali, escludendo che la determinazione regolamentare del canone renda indeterminabile la base imponibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario un appello non è inammissibile per la sola sinteticità dei motivi: è sufficiente che, considerando l'atto nel suo complesso, sia chiaro quali statuizioni vengono contestate e per quali ragioni.
  • La specificità dei motivi può risultare anche implicitamente, ma l'appello deve comunque confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare il percorso logico-giuridico che si ritiene errato.
  • Per l'imposta sulle concessioni di beni demaniali statali rileva principalmente la titolarità pubblica del bene e il suo utilizzo da parte del concessionario, non necessariamente l'identità dell'ente che rilascia formalmente la concessione.
  • La determinazione del canone da parte di un'Autorità portuale non rende automaticamente indeterminata la base imponibile, se la legge stabilisce gli elementi essenziali del tributo e pone criteri e limiti per l'attività regolamentare.
  • Una norma che esclude o abolisce un tributo a partire da una data espressa, come il 2013, non elimina di regola la debenza del tributo per annualità precedenti.
  • Circolari e atti interpretativi dell'amministrazione non vincolano il giudice, ma possono tutelare l'affidamento del contribuente e giustificare l'esclusione di interessi o sanzioni per il periodo in cui l'interpretazione amministrativa era idonea a generare incertezza.
  • La tutela dell'affidamento non comporta necessariamente l'annullamento del tributo principale: può limitarsi agli interessi moratori o alle sanzioni.

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