Sentenza del 09/07/2018 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento
Accertamento tributario - principio del c.d. "doppio binario" - sentenza penale di condanna o di assoluzione - automatica autorità di cosa giudicata - non sussiste. Accertamento tributario - operazioni oggettivamente inesistenti - fatture regolarmente contabilizzate - assenza di riscontro oggettivo - presunzione semplice di inesistenza delle operazioni - inversione dell'onere della prova - applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza, nel giudizio tributario, di una sentenza penale di condanna o assoluzione relativa ai medesimi fatti e la prova dell'effettiva esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti. Il giudice ha chiarito che il processo tributario e quello penale operano secondo regole probatorie diverse: nel giudizio tributario sono ammesse anche presunzioni semplici, mentre non sono ammessi il giuramento e, secondo il principio richiamato, la prova testimoniale. Pertanto, anche una sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel processo tributario. Inoltre, la mera regolarità formale delle scritture contabili e delle fatture non è sufficiente a dimostrare l'effettività di prestazioni prive di riscontri oggettivi.
La decisione
Il principio affermato è che la sentenza penale, sia di condanna sia di assoluzione, non vincola automaticamente il giudice tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti. In presenza di elementi presuntivi idonei a far ritenere inesistenti le operazioni fatturate, l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza grava sul contribuente. La regolare contabilizzazione delle fatture non consente, da sola, di superare tale presunzione. Non essendo stato fornito il testo integrale della decisione, non è possibile ricostruire l'esito concreto del ricorso né stabilire con certezza quale parte abbia prevalso.
Norme richiamate
Principio del doppio binario tra processo penale e processo tributario
Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale (finanche irrevocabile) di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali.
L'accertamento tributario e il procedimento penale restano autonomi e il giudice tributario deve valutare autonomamente fatti, prove e presunzioni, anche quando siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale.
Presunzioni semplici nel giudizio tributario
Nel giudizio tributario (...) trovando ingresso con rilievo probatorio anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Gli elementi presuntivi possono essere sufficienti per fondare un accertamento tributario anche se, da soli, non raggiungono lo standard probatorio richiesto per una condanna penale.
Onere della prova sulle operazioni oggettivamente inesistenti
La regolarità formale delle scritture contabili non è, da sola, sufficiente per vincere la presunzione di inesistenza di prestazioni prive di alcun riscontro oggettivo.
Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrare concretamente che le prestazioni o cessioni sono state realmente effettuate.
Massime di principio
- Una sentenza penale favorevole o sfavorevole non determina automaticamente l'esito del contenzioso tributario: il giudice fiscale deve compiere una valutazione autonoma.
- Le soglie e le regole probatorie del processo penale sono diverse da quelle del processo tributario; perciò l'assoluzione penale non esclude necessariamente la legittimità dell'accertamento fiscale.
- La contabilizzazione regolare delle fatture, la loro annotazione nei registri e il pagamento tracciato non sono necessariamente sufficienti se mancano riscontri oggettivi sull'effettiva esecuzione delle operazioni.
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve conservare e produrre documentazione concreta sull'esecuzione delle prestazioni, come contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza, rapporti di lavoro o di consegna e prova dei risultati ottenuti.
- L'onere probatorio deve essere valutato in concreto: l'Amministrazione deve offrire elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza, dopodiché il contribuente deve fornire una prova effettiva e non meramente formale.
Testo integrale
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