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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Imposta pubblicità -Distributore carburanti - Cartello - Marchio aziendale - Pubblicità prezzi - Superficie inferiore a limite legge - Non tassabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2016, pari a euro 18.898,00, contestando la tassazione di un totem bifacciale contenente il marchio aziendale e i prezzi dei carburanti, nonché delle ulteriori insegne presenti nel distributore. Ha sostenuto che tali elementi fossero insegne di esercizio esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 507/1993, in quanto diretti a identificare il luogo dell'attività e, per i prezzi dei carburanti, obbligatoriamente prescritti dalla normativa stradale. In subordine, ha contestato la decorrenza dell'imposta dal 1° gennaio 2016, evidenziando che l'attività era iniziata soltanto negli ultimi mesi dell'anno.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il totem contenente i prezzi dei carburanti, esposti in adempimento di un obbligo normativo e secondo le caratteristiche previste dalla disciplina stradale, non deve essere considerato pubblicitario. Ha inoltre escluso dall'imposta la parte del totem relativa al marchio aziendale, poiché di superficie inferiore a 5 mq. Le altre insegne sono state invece considerate soggette all'imposta, con obbligo per la concessionaria di ricalcolare le superfici tassabili. La tassazione deve inoltre essere limitata all'ultimo bimestre del 2016, periodo nel quale era stata effettivamente avviata l'attività, e non all'intero anno. Le spese sono state compensate per il 50%, mentre per il restante 50% la resistente è stata condannata a rimborsare al contribuente euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 mq.

    L'insegna che identifica il luogo in cui viene svolta l'attività commerciale è esente quando la superficie del marchio o dell'insegna di esercizio non supera il limite di 5 mq. Nel caso concreto, tale esenzione è stata applicata alla parte del totem recante il marchio aziendale.

  • Art. 23, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disciplina della pubblicità sulle strade e dei relativi requisiti.

    I prezzi dei carburanti devono essere esposti in modo visibile dalla carreggiata e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa stradale; il supporto utilizzato per tale adempimento non è stato considerato mezzo pubblicitario.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

    Stabilisce caratteristiche, modalità di collocazione e requisiti dei cartelli e dei supporti destinati alla pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti.

  • Art. 8, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    In caso di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, salvo prova contraria.

    La presunzione di decorrenza dal 1° gennaio è relativa e può essere superata mediante prova dell'effettivo inizio della pubblicità o dell'attività. Nel caso concreto, la prova dell'apertura del distributore negli ultimi due mesi del 2016 ha limitato la tassazione a tale periodo.

  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2013

    Obblighi di esposizione dei prezzi dei carburanti praticati al consumo.

    Impone ai distributori di rendere visibili dalla carreggiata i prezzi dei carburanti, rafforzando la natura non meramente promozionale dei relativi cartelli.

Massime di principio

  • Un supporto installato presso un distributore per esporre prezzi dei carburanti obbligatori per legge non è automaticamente un mezzo pubblicitario: occorre verificare funzione, contenuto e conformità ai requisiti normativi.
  • L'insegna recante il marchio aziendale può beneficiare dell'esenzione per le insegne di esercizio solo entro il limite dimensionale previsto dalla legge; le superfici eccedenti o le ulteriori insegne promozionali possono essere tassate.
  • La soglia di esenzione deve essere applicata distinguendo le singole insegne e le rispettive funzioni, senza presumere che ogni elemento installato nello stesso impianto sia integralmente esente.
  • In caso di omessa dichiarazione, la decorrenza presunta dal 1° gennaio non è necessariamente definitiva: il contribuente può dimostrare la data effettiva di inizio dell'attività o della pubblicità.
  • Quando l'attività è iniziata durante l'anno, l'imposta deve essere commisurata al periodo effettivo di esercizio, se tale circostanza è documentata e non contestata.
  • Per distinguere pubblicità tassabile e insegna esente è necessario esaminare concretamente la finalità del messaggio: identificativa o obbligatoria, da un lato, oppure promozionale e commerciale, dall'altro.

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