Sentenza del 09/07/2018 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria svolta in ufficio - Contraddittorio - Non previsto per gli "accertamenti a tavolino".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2009, per complessivi euro 617.600,00 a titolo di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Ha contestato, anzitutto, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per la mancata notifica del processo verbale di constatazione e per l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nel merito, ha sostenuto la regolarità di operazioni intracomunitarie per euro 1.152.110,37 e la deducibilità di costi documentati da fatture emesse dalla società E. L'Agenzia delle Entrate ha difeso la legittimità dell'accertamento, contestando sia l'obbligo del contraddittorio per un accertamento svolto a tavolino, sia l'idoneità e la tempestività della documentazione prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al contraddittorio e ha riconosciuto la correttezza delle operazioni intracomunitarie documentate per euro 1.071.529,34, mantenendo tuttavia la ripresa a tassazione di euro 151.725,00 relativa a costi non sufficientemente provati, in particolare quelli riferiti alle fatture n. 339, 340 e 341 della società E. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello principale sostenendo che le cessioni intracomunitarie non fossero adeguatamente provate; la società ha proposto appello incidentale insistendo sulla violazione del contraddittorio e contestando il mancato riconoscimento dei costi. Il giudice d'appello ha respinto entrambi gli appelli e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, negli accertamenti a tavolino, non fosse sufficiente lamentare l'omessa attivazione del contraddittorio, dovendo il contribuente dimostrare quale concreto esito diverso avrebbe prodotto. Ha inoltre giudicato sufficientemente probatoria la documentazione sulle cessioni intracomunitarie, anche in assenza dei CMR, poiché le vendite erano franco fabbrica. Sono rimasti invece non deducibili i costi relativi alle fatture della società E., per insufficienza della prova. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha diritto di comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile, nel caso concreto, in modo da imporre un contraddittorio preventivo per un accertamento svolto a tavolino. In ogni caso, la mera omessa attivazione del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve dimostrare che il confronto preventivo avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
Principi della giurisprudenza della Corte di cassazione sul contraddittorio endoprocedimentale
Per gli accertamenti a tavolino, il contraddittorio preventivo non è automaticamente richiesto; quando viene invocata la sua omissione, occorre fornire una prova concreta dell'utilità del contraddittorio e delle ragioni difensive che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
Normativa IVA sulle cessioni intracomunitarie
La prova della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie può essere fornita mediante documentazione complessivamente idonea a dimostrare l'effettiva uscita dei beni verso altro Stato membro. Il CMR non costituisce necessariamente l'unico mezzo di prova, soprattutto quando la vendita è franco fabbrica e il trasporto non è organizzato dal cedente.
Massime di principio
- Negli accertamenti svolti esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'omessa convocazione del contribuente o la mancata instaurazione del contraddittorio non comportano di per sé l'illegittimità dell'accertamento.
- Chi deduce la violazione del contraddittorio deve indicare e dimostrare concretamente quali osservazioni, documenti o chiarimenti avrebbe fornito e in che modo essi avrebbero potuto modificare la pretesa fiscale.
- La prova delle operazioni intracomunitarie deve essere valutata nel suo complesso: anche in assenza di un CMR, possono essere sufficienti altri documenti coerenti e attendibili, specialmente nelle vendite franco fabbrica.
- La produzione documentale in giudizio può superare una contestazione di carenza probatoria, ma la mancata risposta a una richiesta documentale dell'Amministrazione può indebolire la posizione del contribuente e deve essere adeguatamente giustificata.
- Per dedurre costi e fatture contestati come inesistenti o non provati è necessaria una documentazione completa, coerente e idonea a dimostrare effettività, inerenza e sostenimento della spesa; una prova insufficiente consente il mantenimento della ripresa a tassazione.
- La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, anche quando il contribuente ottiene l'annullamento solo parziale della pretesa fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1368 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →