Sentenza del 09/07/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Coassicurazione - Delega gestione del rapporto ad una impresa coassicuratrice - Ordinarietà rapporto - Esenzione IVA - Art. 10, comma 1 n. 2 DPR n. 633/1972 - Operatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa fatturazione e il mancato assoggettamento a IVA delle commissioni di delega corrisposte o ricevute nell'ambito di rapporti di coassicurazione. Secondo l'Ufficio, tali commissioni remuneravano servizi autonomi tra imprese assicuratrici, estranei al rapporto assicurativo e quindi non riconducibili all'esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione. La compagnia sosteneva invece che la delega alla gestione, prevista nei contratti di coassicurazione e conosciuta e sottoscritta dall'assicurato, fosse parte ordinaria e inscindibile del rapporto assicurativo, svolta anche nell'interesse dell'assicurato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale della compagnia e annullato integralmente l'avviso di accertamento relativo a IVA, per un importo di 80.558 euro, ritenendo che la delega alla gestione rientri nell'ordinario rapporto di coassicurazione. Poiché l'assicurato sottoscrive il contratto e si avvale dei servizi gestiti dalla coassicuratrice delegataria, la regolazione dei relativi costi non è estranea al rapporto assicurativo e resta soggetta al medesimo regime fiscale di esenzione. Le ulteriori eccezioni sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata la complessità della materia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, DPR n. 633/1972
Operazioni di assicurazione, riassicurazione e rendite vitalizie
L'esenzione IVA si applica anche alla regolazione dei costi relativi alla gestione delegata nell'ambito di un rapporto di coassicurazione, quando tale gestione costituisce parte ordinaria e integrante del rapporto assicurativo e non un servizio autonomo estraneo all'assicurato.
Art. 10, comma 1, n. 9, DPR n. 633/1972
Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 8
La norma è stata invocata in via subordinata dalla contribuente, ma la Commissione ha ritenuto assorbita la questione dopo aver riconosciuto l'esenzione direttamente sulla base della natura assicurativa del rapporto.
La contribuente ha sostenuto, in ulteriore subordine, che le commissioni fossero accessorie all'operazione assicurativa. La Commissione non ha dovuto decidere la questione, avendo già qualificato la gestione delegata come parte del rapporto assicurativo principale.
Commercio al minuto e attività assimilate
La contribuente lo ha richiamato per sostenere la legittimità della mancata emissione di fattura per operazioni assicurative esenti; il punto è rimasto assorbito dall'annullamento dell'accertamento.
Rettifica delle dichiarazioni
Richiamato in relazione alla natura dell'accertamento e alle eccezioni procedurali, senza che ciò incidesse sull'esito favorevole alla contribuente.
L'Ufficio lo ha richiamato per giustificare l'utilizzo di segnalazioni provenienti da altri uffici nell'attività accertativa.
Massime di principio
- Nella coassicurazione, la delega a una delle imprese partecipanti per la gestione del rapporto può essere considerata parte integrante dell'operazione assicurativa, anziché un servizio autonomo imponibile, quando è prevista nel contratto e conosciuta o accettata dall'assicurato.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza e dalla struttura concreta del rapporto: se la gestione delegata è funzionale all'esecuzione della copertura assicurativa e si svolge anche nell'interesse dell'assicurato, i relativi costi possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative.
- Il fatto che il compenso sia regolato tra imprese coassicuratrici non determina automaticamente l'imponibilità IVA; occorre verificare se la prestazione sia estranea al contratto assicurativo oppure costituisca una modalità ordinaria di attuazione dello stesso.
- Per sostenere l'esenzione è rilevante dimostrare che la delega sia incorporata nella documentazione contrattuale, sia conosciuta dall'assicurato e riguardi attività direttamente collegate alla gestione della polizza e dei sinistri.
- La decisione non stabilisce che ogni servizio amministrativo tra compagnie assicuratrici sia esente: restano potenzialmente imponibili le prestazioni autonome, non previste dal contratto assicurativo o rese esclusivamente nell'interesse interno delle imprese.
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