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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Acquisizione mezzi di prova - Funzione integrativa degli elementi di giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, con il quale gli era stato imputato per trasparenza un maggior reddito derivante dalla partecipazione nella B. L. S.r.l. La contestazione riguardava costi sostenuti dalla società per contratti di associazione in partecipazione con società ritenute fittizie, utilizzati secondo l'Ufficio per mascherare rapporti di lavoro subordinato, evitare il versamento di contributi previdenziali e ridurre il carico fiscale. Il contribuente ha sostenuto che l'accertamento societario non fosse definitivo, che la società fosse inconsapevole della frode e che i costi fossero relativi a prestazioni effettivamente rese. Ha inoltre chiesto l'acquisizione e l'esame di documenti e una perizia grafologica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta soltanto in udienza, non essendo stata depositata entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza. Ha inoltre escluso che il potere istruttorio d'ufficio del giudice tributario potesse essere utilizzato per colmare le carenze probatorie della parte. Nel merito, ha confermato che, avendo la società optato per la trasparenza fiscale e avendo il ricorrente una partecipazione totalitaria, il maggior reddito accertato in capo alla società si rifletteva sul socio. Ha ritenuto provato il collegamento diretto tra i costi dedotti e i reati contestati, nonché l'inadeguatezza delle società associate, prive di effettiva struttura e amministrate da prestanome. L'esercizio dell'azione penale consentiva il recupero fiscale, pur precisando che il contribuente poteva contestare in sede tributaria l'effettiva integrazione del reato e il collegamento diretto dei costi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il potere di acquisizione d'ufficio è esercitabile in funzione integrativa degli elementi di giudizio e non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti.

    Il giudice tributario può acquisire d'ufficio mezzi di prova solo in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza e quando la parte onerata non possa procurarsi autonomamente i documenti, perché nella disponibilità della controparte o di terzi. Non può sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio.

  • Articoli 24 e 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I documenti devono essere depositati entro venti giorni liberi prima dell'udienza.

    La produzione documentale in appello è possibile anche per documenti preesistenti, ma deve rispettare il termine processuale perentorio; la produzione tardiva non può essere utilizzata ai fini della decisione.

  • Articoli 115 e 116 del TUIR

    Il reddito imponibile della società è imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.

    Nel regime di trasparenza fiscale, l'accertamento del maggior reddito societario si riflette sui soci in proporzione alla partecipazione, anche prima che l'accertamento societario sia divenuto definitivo, ferma la possibilità di contestarne i presupposti.

  • Art. 14, comma 4-bis, della Legge n. 537/1993

    Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

    I costi direttamente impiegati per realizzare un delitto non colposo sono fiscalmente indeducibili quando sia stata esercitata l'azione penale. Il contribuente può tuttavia contestare davanti al giudice tributario l'effettiva sussistenza del reato e il rapporto diretto tra costi e attività delittuosa.

  • Articolo 2552 del Codice civile

    La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

    Nel contratto di associazione in partecipazione, il ruolo gestionale dell'associante può rendere esigibile un controllo sulla reale esistenza e operatività dell'associato. La presenza di società prive di sede, personale e struttura può quindi costituire un grave indice di strumentalizzazione del contratto.

  • Articoli 640, comma 2, n. 1, e 416 del Codice penale

    Le contestazioni penali riguardavano la truffa ai danni dello Stato e l'associazione per delinquere, considerate dall'Ufficio come illeciti non colposi ai quali erano direttamente collegati i costi recuperati a tassazione.

  • Articolo 2697 del Codice civile

    La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. In materia di costi o operazioni sospette, l'Amministrazione deve fornire elementi anche presuntivi della frode e del collegamento con il contribuente; quest'ultimo deve dimostrare la legittimità dell'operazione e, se rilevante, la propria estraneità o inconsapevolezza.

Massime di principio

  • Il giudice tributario non deve acquisire d'ufficio le prove mancanti quando la parte avrebbe potuto produrle autonomamente: il potere istruttorio d'ufficio è eccezionale e integrativo, non sostitutivo.
  • La produzione di documenti in appello può essere ammessa, ma deve rispettare il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza; il deposito tardivo può renderli inutilizzabili.
  • Nel regime di trasparenza fiscale, il socio può essere assoggettato a tassazione sulla base del maggior reddito accertato alla società senza dover attendere necessariamente la definitività dell'accertamento societario.
  • I costi collegati direttamente a un delitto non colposo possono essere indeducibili già dopo l'esercizio dell'azione penale, ma l'Amministrazione deve comunque dimostrare il reato rilevante e il nesso diretto tra costi e attività illecita.
  • La mera regolarità formale dei contratti, delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente quando il fornitore appare privo di struttura, sede, personale o capacità operativa; tali elementi possono imporre al contribuente di dimostrare la propria estraneità alla frode.
  • L'utilizzo di società formalmente autonome ma prive di effettiva operatività, amministrate da prestanome o sostituite rapidamente da altre entità, costituisce un forte indice di interposizione fittizia e di abuso dello schema contrattuale.

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