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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Movimentazioni finanziarie - Conti corrente - Avvocato - Presunzione che ricavi corrispondono a prelievi - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi sulla base di una verifica contabile e di indagini finanziarie sui conti correnti propri e della coniuge. Contestava, tra l'altro, l'inclusione dei prelievi bancari tra i ricavi presunti, sostenendo che i movimenti riguardassero somme ricevute per conto dei clienti e successivamente loro attribuite. Deduceva inoltre l'illegittimità degli accertamenti per violazione dei termini, del raddoppio dei termini, del divieto di reiterazione degli accertamenti parziali e della durata delle verifiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato illegittimi gli avvisi nella parte in cui avevano sottoposto a tassazione anche i prelievi effettuati dai conti correnti riferibili al professionista. Poiché l'accertamento si fondava sull'attività professionale di avvocato e applicava una percentuale di redditività del 74%, la presunzione bancaria poteva operare, per il lavoratore autonomo, soltanto sui versamenti e non sui prelievi, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Sono invece state respinte le altre contestazioni: è stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché sussistevano seri indizi di reato; erano ammissibili nuovi accertamenti fondati su elementi probatori nuovi; non risultava violato il limite di permanenza dei verificatori previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973

    La presunzione relativa ai prelevamenti bancari è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "o compensi".

    Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti i prelievi bancari non possono essere automaticamente qualificati come compensi o ricavi non dichiarati. La presunzione finanziaria può quindi operare, nel caso esaminato, sui versamenti ma non sui prelievi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973, limitatamente alle parole "o compensi".

    La presunzione secondo cui i prelievi non giustificati costituiscono ricavi non è applicabile in modo automatico ai lavoratori autonomi, perché manca una base logica generale per presumere che ogni prelievo sia collegato all'attività professionale.

  • Artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972

    I termini ordinari per gli accertamenti possono essere raddoppiati quando emergono seri indizi di reato che impongono la denuncia penale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • Art. 12, comma 5, Legge 212/2000

    Il limite alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente non è stato violato, poiché gran parte delle attività si era svolta presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e mediante l'esame dei movimenti bancari.

  • Art. 2227 Codice civile

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nel contestare la ricostruzione presuntiva dei ricavi, ma la decisione non fonda su di essa una specifica statuizione.

  • Art. 2729 Codice civile

    La disposizione sulle presunzioni semplici è stata richiamata in relazione alla necessità che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti; la decisione ha escluso l'automatica valenza presuntiva dei prelievi per il professionista.

  • Cassazione n. 16728/2016

    I termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia è archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.

    Il raddoppio dei termini può operare anche se il procedimento penale non conduce a una condanna, purché al momento dell'accertamento sussistano seri indizi tali da imporre la denuncia.

Massime di principio

  • Per un lavoratore autonomo o professionista, i prelievi bancari non possono essere qualificati automaticamente come compensi o ricavi non dichiarati sulla sola base dell'indagine finanziaria.
  • Quando l'accertamento applica una percentuale di redditività, la ricostruzione imponibile deve essere effettuata secondo una metodologia coerente: nel caso dei professionisti, la presunzione bancaria può riguardare i versamenti, mentre i prelievi richiedono ulteriori elementi probatori individualizzati.
  • La presunzione sui versamenti non è assoluta: il contribuente può dimostrare che le somme derivano da fonti non imponibili, da trasferimenti per conto terzi, da risarcimenti o da altre operazioni estranee all'attività professionale.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può essere legittimo anche senza una successiva condanna penale, se esistevano seri indizi di reato e l'obbligo di denuncia al momento dell'accertamento.
  • Nuovi accertamenti o integrazioni sono ammissibili quando l'Amministrazione acquisisce successivamente elementi probatori nuovi e non conosciuti al momento degli accertamenti precedenti.
  • Per verificare il rispetto dei limiti temporali della verifica, occorre distinguere la permanenza fisica dei funzionari presso i locali del contribuente dalle attività svolte successivamente presso gli uffici dell'Amministrazione.

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