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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10451/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società poi non impugnante tre avvisi di accertamento per Ires e Iva relativi agli anni 2004, 2005 e 2006. In seguito, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di una diversa società, cessionaria di ramo d'azienda e ritenuta responsabile in solido ex art. 14 d.lgs. 472/1997, due cartelle di pagamento per i medesimi debiti, comprensive di imposte, interessi e sanzioni. La cessionaria aveva impugnato le cartelle deducendo, tra l'altro, la nullità per omessa notifica degli avvisi presupposti, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l'errata applicazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, la mancata motivazione delle cartelle e l'inesistenza dei presupposti del ruolo straordinario. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi ritenendo invalida la notifica degli avvisi originari e quindi venuta meno la corresponsabilità solidale. In cassazione l'Ufficio ha articolato quattro motivi: 1) violazione del divieto di nuove eccezioni in appello per avere la CTR valorizzato una questione asseritamente introdotta solo con memorie illustrative; 2) difetto di legittimazione della cessionaria a far valere vizi di notifica degli avvisi notificati al cedente, opponibili solo da quest'ultimo, potendo dedurre solo vizi propri delle cartelle; 3) errata esclusione della ritualità della notifica degli avvisi alla società cedente ex art. 60-bis d.P.R. 600/1973; 4) erronea esclusione del perfezionamento della notifica dell'avviso per il 2006 in ipotesi di irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso era stato notificato a mezzo PEC, ma nei due tentativi risultava un avviso di mancata consegna: nel primo per casella piena, nel secondo per indirizzo non valido. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che, nel regime anteriore alla riforma del 2022, la notifica via PEC dell'avvocato si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna; in mancanza, il procedimento notificatorio non si è concluso e il notificante, per conservare gli effetti della richiesta originaria, deve riattivarlo tempestivamente con le forme ordinarie. Poiché non risultava alcuna tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo gli esiti negativi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato altresì escluso il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    Viene evocato come base della responsabilità solidale del cessionario di ramo d'azienda per i debiti tributari del cedente, ma la Corte non decide nel merito sulla sua applicazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro del divieto di introdurre nuove questioni oltre il ricorso introduttivo nel processo tributario.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per affermare che le memorie illustrative non possono contenere nuovi motivi, ma solo illustrare quelli già proposti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato come vizio processuale per la dedotta violazione delle regole del processo tributario e della legittimazione a dedurre determinati vizi.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere la limitazione delle eccezioni deducibili contro l'atto notificato al terzo responsabile/cessionario, ai soli vizi propri dell'atto impugnato.

  • art. 60-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte riporta il motivo ma non si pronuncia sulla correttezza della notifica nel merito.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Richiamato con riferimento alla notificazione per irreperibilità assoluta del destinatario.

  • art. 3-bis legge 53/1994

    La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione ... e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

    La notifica via PEC dell'avvocato, nel testo previgente alla novella del 2022, richiede la ricevuta di avvenuta consegna per perfezionarsi nei confronti del destinatario.

  • art. 55 legge 69/2009

    Richiamato come base normativa della notificazione a mezzo PEC da parte dell'avvocato.

  • art. 6 d.P.R. 68/2005

    La ricevuta di avvenuta consegna prova l'effettivo pervenimento del messaggio all'indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna; senza RdAC la notifica non è andata a buon fine.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Indicati come forme ordinarie da riattivare tempestivamente dopo l'esito negativo della notifica PEC.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato come termine di riferimento dimezzato entro cui il notificante deve riattivare il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo non imputabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2022, la notificazione via PEC eseguita dall'avvocato si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna; l'avviso di mancata consegna, anche se dovuto a causa imputabile al destinatario, impedisce il perfezionamento della notifica.
  • Se la notifica di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi non ha una mera facoltà ma un onere di riattivare senza indugio il procedimento notificatorio con le forme ordinarie, per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • In caso di mancata riattivazione tempestiva dopo l'esito negativo della notifica, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per omessa notificazione.
  • Nel processo tributario, le questioni nuove non possono essere introdotte con le memorie illustrative, che devono limitarsi a illustrare i motivi già contenuti nel ricorso introduttivo.
  • Il terzo responsabile o cessionario chiamato a rispondere in solido può, in linea di principio, contestare i propri vizi dell'atto a lui notificato; la deducibilità dei vizi dell'atto presupposto dipende dalla posizione soggettiva e dalle preclusioni processuali, tema che però nella decisione resta non esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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