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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26368/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato, per l'anno d'imposta 2007, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRPEF e IRAP e detratti ai fini IVA, relativi a contratti di sponsorizzazione stipulati con due associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo non dimostrata la documentazione delle spese e non provati i presupposti di deducibilità. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 90 L. 289/2002 e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che le spese di sponsorizzazione ex art. 90 sarebbero integralmente deducibili come spese di pubblicità, senza necessità di provare congruità e inerenza secondo i criteri ordinari; (2) ulteriore violazione delle medesime norme per avere la CTR fondato il diniego di deduzione su asserite anomalie documentali, sul mancato incremento dei ricavi e su valutazioni di merito sull'opportunità economica della sponsorizzazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però chiarito che la motivazione della sentenza impugnata era in parte erronea nella misura in cui richiamava, per le sponsorizzazioni ex art. 90, comma 8, L. 289/2002, la necessità di provare congruità e inerenza secondo i criteri ordinari. Ha quindi corretto la motivazione, affermando che la norma speciale introduce, per il soggetto erogante e nei limiti previsti, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, purché risultino i presupposti applicativi: erogazione a favore di soggetti sportivi dilettantistici, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del beneficiario. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva accertato in fatto irregolarità dei contratti, delle fatture e delle ricevute, tali da escludere la prova documentale dell'effettiva erogazione e della specifica attività del beneficiario; tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità

    La disposizione ha natura speciale e, per il soggetto erogante, opera come presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e della deducibilità della spesa, purché siano presenti i presupposti normativi richiesti.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    La Corte esclude che, per le sponsorizzazioni rientranti nell'art. 90, comma 8, si applichino i criteri ordinari di inerenza e congruità in senso pieno; la norma speciale deroga al regime generale.

  • art. 108 d.P.R. 917/1986

    È richiamato per il criterio generale di distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza e per evidenziare la disciplina ordinaria prima della speciale deroga dell'art. 90, comma 8.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, nonostante l'erronea motivazione in diritto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo finale per gli adempimenti conseguenti in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono qualificate ex lege come spese di pubblicità e non richiedono la prova dei requisiti ordinari di congruità e inerenza propri della disciplina generale.
  • La specialità della norma agevolativa comporta una presunzione legale assoluta di deducibilità per il soggetto erogante, ma tale presunzione opera solo se il contribuente dimostra i presupposti applicativi specifici: soggetto beneficiario qualificato, limite quantitativo, finalità promozionale e concreta attività promozionale del beneficiario.
  • In presenza di irregolarità documentali che impediscano di provare l'effettiva corresponsione delle somme e l'attività promozionale svolta dal beneficiario, il contribuente non può beneficiare del regime speciale di deducibilità.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla regolarità o irregolarità della documentazione e sulla prova dei presupposti applicativi della norma agevolativa non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente.
  • La Corte di cassazione può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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