Cassazione Civile, Ordinanza n. 19954/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente previdenziale aveva agito per ottenere il rilascio di un appartamento sito in Roma e il pagamento di un'indennità per l'occupazione dal giugno 2006, assumendo che due soggetti vi si fossero introdotti e trattenuti senza titolo dopo il decesso del precedente conduttore. I convenuti avevano sostenuto invece di non essere occupanti abusivi, ma custodi dell'immobile su richiesta della figlia del conduttore originario, poi subentrata nel rapporto locatizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e condannato anche al pagamento di una somma a titolo di danno da mancato godimento; la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il contratto di locazione con la conduttrice fosse ancora in essere e che, in mancanza di azione di risoluzione contro la conduttrice, il locatore non potesse agire direttamente contro l'asserito subconduttore o occupante senza titolo. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che la statuizione di rilascio era passata in giudicato perché non specificamente impugnata in appello, con violazione degli artt. 2909 c.c. e 342 c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli atti difensivi di controparte contenevano un'ammissione della loro qualità di occupanti abusivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che i motivi di appello non investivano la statuizione di primo grado relativa al diritto dell'ente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose, ma riguardavano solo altri capi della sentenza (quantificazione della somma, prova del danno, spese, qualificazione della responsabilità). Ne è conseguito che su quel punto si era formato giudicato interno, che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio. Per completezza, la Corte ha osservato che le note difensive richiamate dal ricorrente, non essendo sottoscritte personalmente dalle parti, non integravano confessione giudiziale, ma solo ammissioni liberamente valutabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la mancata specifica impugnazione di un capo della sentenza di primo grado comporta il formarsi del giudicato interno su quel punto
richiamato per sostenere la necessità di una specifica censura dei capi della decisione appellata, altrimenti la statuizione non devoluta resta ferma
richiamato quale norma sul vizio denunciabile in cassazione, in relazione ai motivi formulati
menzionato con riferimento alle memorie difensive in cui l'ente non aveva contestato l'esistenza del rapporto locatizio con la conduttrice
menzionato con riferimento all'ordine di esibizione del contratto di locazione ottemperato dall'ente
richiamato nei motivi di appello per contestare la qualificazione della responsabilità come extracontrattuale
richiamato nei motivi di appello come norma invocata per sostenere che la vicenda riguardava inadempimento contrattuale della conduttrice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per escludere, in ragione dell'accoglimento del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo, non dovuto nel caso deciso
richiamato nei motivi di appello come norma che, secondo gli appellanti, sarebbe stata violata dalla sublocazione dell'immobile
art. 15 del contratto di locazione
richiamato dalla Corte territoriale come clausola che vietava sublocazione o cessione dell'appartamento
Massime di principio
- La mancata impugnazione specifica di un capo della sentenza di primo grado determina giudicato interno su quel capo; il giudice d'appello e, se del caso, la Corte di cassazione devono tenerne conto anche d'ufficio.
- L'appello deve devolvere in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata: i motivi che investono solo quantum, danno, prove o spese non rimettono in discussione l'accertamento autonomo del diritto al rilascio se tale capo non è censurato.
- Dichiarazioni contenute in note difensive sottoscritte dal solo difensore non integrano confessione giudiziale della parte, ma possono valere come semplici ammissioni liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
- Quando il giudicato interno copre il diritto al rilascio dell'immobile, il giudice di appello non può riformare la decisione su quel capo per ragioni attinenti a profili non devoluti dal gravame.
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