Cassazione Civile, Ordinanza n. 16512/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che, dopo l'annullamento in sede amministrativa dell'esclusione da un corso-concorso per la dirigenza e dopo una successiva pronuncia di ottemperanza che impose la riammissione e il reintegro giuridico, la contribuente ottenne dal giudice amministrativo una condanna risarcitoria nei confronti dell'ente previdenziale. Le somme liquidate comprendevano una componente patrimoniale, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito da dirigente, e una componente non patrimoniale, riconosciuta per il disagio e l'alterazione della vicenda umana e professionale. L'ente, al pagamento, applicò la ritenuta IRPEF sulle somme qualificandole come redditi di lavoro dipendente. La contribuente chiese quindi il rimborso delle ritenute sostenendo che si trattasse di somme integralmente risarcitorie, non imponibili perché destinate a reintegrare un danno da fatto illecito. La CTR accolse solo in parte l'appello dell'Ufficio: ritenne imponibile la componente patrimoniale, perché sostitutiva di reddito, e non imponibile quella non patrimoniale, qualificata come danno emergente. Con il ricorso per cassazione la contribuente dedusse, da un lato, la violazione delle norme fiscali e dell'art. 1223 c.c., sostenendo che anche la differenza retributiva avesse natura di danno emergente o di perdita di chance e non di reddito; dall'altro, la violazione dell'art. 2909 c.c. e l'omessa pronuncia, assumendo che la sentenza amministrativa avesse già vincolato la qualificazione giuridica delle somme come risarcimento non imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la tassazione dipende non dalla mera natura risarcitoria della somma, ma dalla natura del pregiudizio reintegrato: sono imponibili le somme che sostituiscono redditi perduti o mancati guadagni, mentre restano escluse quelle che riparano un danno emergente. Ha quindi confermato la decisione della CTR, che aveva correttamente tassato la componente corrispondente alla differenza tra retribuzioni percepite e retribuzioni dirigenziali perdute, e aveva escluso la tassazione della componente non patrimoniale. Ha inoltre escluso che dalla sentenza amministrativa derivasse un giudicato vincolante sulla qualificazione fiscale delle somme, osservando che la determinazione della base imponibile spetta al giudice tributario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
Sono imponibili le somme risarcitorie che sostituiscono redditi mancati o perduti; non lo sono quelle che reintegrano un pregiudizio diverso dalla perdita di reddito.
art. 49 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso insieme all'art. 6 e all'art. 51 t.u.i.r. come norme sulla qualificazione reddituale delle somme percepite.
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso insieme all'art. 6 e all'art. 49 t.u.i.r. per negare la tassazione delle somme risarcitorie.
perdita e mancato guadagno
Le voci del danno risarcibile rilevanti ai fini fiscali distinguono tra danno emergente e lucro cessante; solo la perdita di redditi/mancato guadagno è imponibile.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un preteso vincolo del giudicato amministrativo sulla qualificazione delle somme, ma la Corte ne esclude l'efficacia nel senso preteso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per censurare l'omessa pronuncia su un punto decisivo.
Richiamati nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IRPEF, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili solo se hanno funzione sostitutiva di redditi non percepiti; il discrimine non è la natura risarcitoria in sé, ma il tipo di pregiudizio reintegrato.
- La differenza tra danno emergente e lucro cessante è decisiva: il danno emergente resta fuori dall'imposizione, mentre il mancato guadagno o la perdita di redditi rientrano nella base imponibile.
- La qualificazione di una somma come "risarcimento" nel giudizio presupposto non impedisce la tassazione: occorre verificare in concreto se il ristoro compensi una perdita patrimoniale già acquisita oppure redditi futuri non percepiti.
- Il riferimento, nella liquidazione del danno, alla retribuzione che il soggetto avrebbe percepito può valere come mero criterio di quantificazione e non trasforma automaticamente il titolo del risarcimento in perdita di chance.
- La perdita di chance richiede una autonoma qualificazione e specifici accertamenti sulla probabilità di conseguimento del vantaggio economico; la sola utilizzazione di parametri retributivi non basta a ricondurre la posta a tale figura.
- Il giudice tributario conserva il potere di qualificare autonomamente, ai fini fiscali, le somme liquidate da altri giudici, salvo un eventuale giudicato espresso e specifico sul punto rilevante.
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