Cassazione Civile, Ordinanza n. 02462/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già vittorioso in un precedente giudizio di lavoro contro una società poi fallita, ha convenuto l'amministratore della società chiedendone la condanna al risarcimento del danno perché, secondo la sua prospettazione, avrebbe trasferito tutti i beni sociali ad altra società, licenziato i dipendenti e favorito la prosecuzione dell'attività presso il cessionario allo scopo di eludere gli obblighi derivanti dalla sentenza di reintegra e risarcitoria. La domanda era stata rigettata in primo grado e il rigetto confermato in appello sulla base di un giudicato penale di assoluzione per bancarotta fraudolenta, ritenuto incompatibile con la tesi della simulazione o fittizietà degli atti dispositivi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per contrasto tra intestazione e dispositivo (Corte d'appello/Tribunale); (2) violazione dell'art. 652 c.p.p., lamentando che il giudicato penale non copriva l'intero fatto storico e che non era stata considerata la diversità del titolo e del dolo specifico del reato ex art. 388 c.p.; (3) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che nel giudizio di merito erano già intervenuti giudicati civili successivi e contrastanti, favorevoli alla sua tesi, in particolare una sentenza di revocatoria ordinaria e una sentenza di responsabilità ex art. 146 l. fall., le quali avevano accertato la natura fittizia degli atti e la finalità elusiva della sentenza del giudice del lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il contrasto tra intestazione e dispositivo fosse un mero errore materiale correggibile dal giudice che ha emesso il provvedimento. Ha accolto il terzo motivo, assorbendo il secondo, affermando che, in caso di giudicati contrastanti sulla medesima questione, prevale quello formatosi per ultimo; inoltre ha precisato che il giudicato favorevole reso inter alios può essere opposto dal terzo estraneo al processo se questi manifesta la volontà di avvalersene. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi enunciati e riesamini la controversia tenendo conto del giudicato civile successivo favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio della sentenza per contrasto tra intestazione e dispositivo; la Corte ha escluso la nullità trattandosi di errore materiale.
citato nel primo motivo come norma processuale violata in relazione alla struttura della decisione.
citato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto insussistente una nullità perché l'errore non impediva l'identificazione del giudice.
citato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto l'errore materiale non deducibile come invalidante la sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro di ricorso per il vizio processuale denunciato nel primo motivo.
invocato per contestare l'efficacia del giudicato penale nel successivo giudizio civile; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del terzo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro di ricorso per le censure di violazione di legge proposte con il secondo e terzo motivo.
norma centrale sul giudicato sostanziale; la Corte ha affermato che tra giudicati contrastanti sulla medesima questione prevale quello formatosi per ultimo.
richiamato quale base dell'azione di responsabilità della curatela fallimentare che aveva dato luogo al giudicato civile successivo favorevole al ricorrente.
richiamato come fattispecie penale oggetto della precedente vicenda, con dolo specifico di elusione degli obblighi derivanti dalla sentenza civile.
utilizzato per affermare che il giudicato favorevole reso inter alios può essere opposto dal terzo che manifesti volontà di avvalersene; gli effetti operano secundum eventum litis.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando sulla medesima questione si formano due giudicati contrastanti, il criterio risolutivo è temporale: prevale il giudicato successivo, salvo che esso sia stato rimosso in revocazione.
- Il giudicato reso tra altri soggetti non opera contro il terzo estraneo al processo, ma può operare in suo favore se il terzo dichiara di volersene avvalere.
- Il giudicato favorevole al terzo non opera automaticamente: il terzo deve manifestare in giudizio la volontà di far proprio l'accertamento contenuto nella pronuncia resa inter alios.
- Un errore materiale evidente nell'intestazione o nel dispositivo della sentenza non integra, di per sé, nullità della decisione quando dal complesso dell'atto sia comunque certa l'identificazione del giudice che ha pronunciato.
- L'accoglimento di un motivo pregiudiziale fondato su giudicato e limiti soggettivi del giudicato comporta l'assorbimento delle ulteriori censure incompatibili con il decisum.
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