Cassazione Civile, Ordinanza n. 27467/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società ha proposto opposizione a precetto intimato da un'altra società sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo per un importo originario di euro 747.447,30. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese. La Corte d'appello ha poi riformato solo in parte la decisione, dichiarando che l'esecuzione poteva essere intrapresa soltanto per il minore importo di euro 129.798,79, in conseguenza di quanto statuito nel giudizio di secondo grado sul titolo posto a base del precetto, e ha compensato le spese nella misura del 60% in entrambi i gradi. La società debitrice ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese di primo grado già pagate; 2) violazione delle norme su domanda, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, titolo esecutivo e opposizione a precetto, per non avere considerato che nel precetto la creditrice aveva già dato atto del pagamento di euro 46.781,99; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che la parziale accoglienza dell'opposizione avrebbe imposto la condanna della controparte o una compensazione quasi integrale. La società creditrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che le spese avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico dell'opponente in ragione della soccombenza esistente al momento dell'opposizione e della decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso con ricorso incidentale per nullità della procura, ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto invalido il ricorso incidentale per difetto di valida procura speciale, poiché la procura era stata rilasciata con modalità telematiche e in applicazione di una disciplina emergenziale già abrogata al momento del conferimento; ha quindi dichiarato inammissibile il controricorso contenente il ricorso incidentale. Sul ricorso principale ha accolto il primo motivo, rilevando l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese di primo grado già pagate e che tale domanda doveva essere esaminata alla luce della nuova regolazione complessiva delle spese. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la somma contestata risultava già detratta o comunque indicata come non dovuta dalla stessa creditrice, e dunque non vi era interesse a una pronuncia specifica. Il terzo motivo, relativo alla regolazione delle spese di lite, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; l'omessa decisione sulla domanda di restituzione integra vizio di omessa pronuncia.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e agli artt. 474 e 615 c.p.c. nel dedurre il vizio di mancato esame della detrazione di una somma già pagata.
È evocato con riferimento alla base del precetto e alla determinazione dell'importo azionabile in executivis.
È richiamato nel contesto dell'opposizione a precetto e della contestazione dell'importo esecutivamente azionabile.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione e alla soccombenza.
Richiamato per la possibile compensazione delle spese e per censurare la misura della compensazione disposta.
Nel giudizio di cassazione è richiesta una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
La nullità della procura nel giudizio di cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi di tale disposizione, per la specifica disciplina dell'art. 365 c.p.c.
art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020
La procura era stata rilasciata richiamando la disciplina emergenziale di autenticazione a distanza, ma la norma risultava già abrogata al momento del conferimento.
art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021
Disposizione che ha abrogato la disciplina emergenziale sulla procura rilasciata a distanza prima della data di conferimento della procura.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere validamente conferita secondo la disciplina vigente al momento del rilascio; la nullità della procura incide sull'ammissibilità del ricorso incidentale e non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. quando la specifica disciplina del giudizio di legittimità richiede un valido mandato speciale.
- L'omessa pronuncia su una domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una precedente condanna alle spese integra violazione dell'art. 112 c.p.c. se la domanda era stata ritualmente proposta e resta rilevante alla luce della successiva diversa regolazione complessiva delle spese.
- È inammissibile il motivo che censuri l'omesso riconoscimento giudiziale di una detrazione già espressamente considerata o comunque non contestata dalla controparte, difettando in tal caso un reale interesse alla pronuncia.
- Quando l'impugnazione incide sul titolo e sull'entità dell'importo eseguibile, la regolazione delle spese dei gradi di merito va riesaminata alla luce dell'esito complessivo della lite e dell'effettiva soccombenza risultante a seguito della riforma del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27431/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27436/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27442/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →