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Sentenza

Sentenza del 12/07/2022 n. 21953 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale per Euro 304.436,92 emessa a seguito di avviso di accertamento notificato il 5 luglio 2010 alla precedente sede della società, consegnato a mani del portiere che dichiarava di essere "autorizzato alla ricezione degli atti". La questione centrale era se la notifica fosse valida nonostante la società avesse comunicato il trasferimento della sede e del domicilio fiscale (dichiarazione del 26/4/2010) e la regola del decorso del termine dilatorio di 60 giorni prevista per l'efficacia del trasferimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la decisione favorevole a R.-CO.GE. S.R.L. presa dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella. Il Collegio ha ritenuto che, dopo la dichiarazione di trasferimento e il decorso del termine previsto, la notifica dell'avviso avrebbe dovuto essere fatta al nuovo domicilio fiscale; la consegna al portiere dello stabile non costituisce notifica "in mani proprie" dell'ente né prova di una sede operativa qualificata dell'ente. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è condannata alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Disciplina generale delle notificazioni: richiamata in combinato con le norme speciali tributarie per le modalità di notifica.

  • art. 149 c.p.c.

    Prevede la possibilità di notificazione a mezzo posta; la relata e la certificazione postale hanno valore fidefacente ma non possono supplire alle specifiche garanzie richieste per le notifiche tributarie al domicilio fiscale quando opera la regola del "in mani proprie".

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4 e 7

    Norme integrative sulle notificazioni a mezzo posta; rilevano per il valore probatorio della relata, ma la loro efficacia è valutata alla luce della disciplina tributaria speciale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c)

    Stabilisce che, salvo consegna in mani proprie, le notifiche degli atti tributari devono essere effettuate nel domicilio fiscale del destinatario: quindi dopo il trasferimento efficace la notifica al domicilio precedente è irregolare salvo consegna in mani proprie al legale rappresentante o a suo delegato/preposto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 3

    Obbligo di dichiarare la variazione di elementi (quali domicilio fiscale); la variazione che comporta trasferimento del domicilio fiscale produce effetti dal 60° giorno successivo alla dichiarazione: fino a tale data il domicilio precedente può ancora essere considerato, oltre il termine è necessario notificare al nuovo domicilio.

  • art. 2700 c.c.

    Riguarda la prova scritta (fidefacenza) degli atti pubblici e delle certificazioni; invocata dall'Agenzia per il valore probatorio della relata/certificazione postale, ma la Corte ha ritenuto che ciò non possa prevalere sulla disciplina speciale delle notifiche tributarie e sul requisito della consegna in mani proprie.

  • art. 360 c.p.c.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: censurate dall'Agenzia questioni sia di diritto che di fatto; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi e la corretta qualificazione delle doglianze (omesso esame di fatto vs. quaestio iuris).

Massime di principio

  • Quando il contribuente ha comunicato il trasferimento del domicilio fiscale e sono decorsi i 60 giorni di efficacia previsti dal D.P.R. n. 633/1972, art. 35, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel nuovo domicilio fiscale salvo che la consegna avvenga "in mani proprie" del legale rappresentante, di un suo delegato o di un preposto.
  • La consegna dell'atto a terzi che non siano preposti/adde stati dell'ente (es. il portiere dello stabile) non costituisce di per sé una notifica "in mani proprie" idonea a sostituire la notifica al domicilio fiscale trasferito, salvo prova qualificata che il luogo di consegna costituisca ancora una sede operativa dell'ente o che il soggetto consegnatario sia realmente incaricato della ricezione per conto dell'ente.
  • La relata di notifica e la certificazione postale hanno valore probatorio (fidefacenza) ma non possono elidere l'efficacia della disciplina speciale sulle notifiche tributarie: l'amministrazione che invoca la validità della notifica in luogo diverso dal domicilio fiscale deve dimostrare il collegamento fattuale/organico tra il ricevente e l'ente destinatario.
  • Non è automaticamente necessario che il destinatario presenti querela di falso per contestare l'attestazione dell'ufficiale postale; tuttavia, la contestazione della veridicità di attestazioni pubbliche richiede di essere svolta con gli strumenti procedurali idonei e la valutazione spetta al giudice secondo il complesso probatorio.
  • Onere della parte notificante: acquisire e produrre elementi che provino la legittimazione del ricevente (es. ruolo di preposto, delega, evidenze che il luogo sia ancora sede operativa) quando si affida la notifica a soggetti diversi dal legale rappresentante o dal domicilio fiscale dichiarato.

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