Sentenza del 12/07/2022 n. 21953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale per Euro 304.436,92 emessa a seguito di avviso di accertamento notificato il 5 luglio 2010 alla precedente sede della società, consegnato a mani del portiere che dichiarava di essere "autorizzato alla ricezione degli atti". La questione centrale era se la notifica fosse valida nonostante la società avesse comunicato il trasferimento della sede e del domicilio fiscale (dichiarazione del 26/4/2010) e la regola del decorso del termine dilatorio di 60 giorni prevista per l'efficacia del trasferimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la decisione favorevole a R.-CO.GE. S.R.L. presa dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella. Il Collegio ha ritenuto che, dopo la dichiarazione di trasferimento e il decorso del termine previsto, la notifica dell'avviso avrebbe dovuto essere fatta al nuovo domicilio fiscale; la consegna al portiere dello stabile non costituisce notifica "in mani proprie" dell'ente né prova di una sede operativa qualificata dell'ente. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Disciplina generale delle notificazioni: richiamata in combinato con le norme speciali tributarie per le modalità di notifica.
Prevede la possibilità di notificazione a mezzo posta; la relata e la certificazione postale hanno valore fidefacente ma non possono supplire alle specifiche garanzie richieste per le notifiche tributarie al domicilio fiscale quando opera la regola del "in mani proprie".
L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4 e 7
Norme integrative sulle notificazioni a mezzo posta; rilevano per il valore probatorio della relata, ma la loro efficacia è valutata alla luce della disciplina tributaria speciale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c)
Stabilisce che, salvo consegna in mani proprie, le notifiche degli atti tributari devono essere effettuate nel domicilio fiscale del destinatario: quindi dopo il trasferimento efficace la notifica al domicilio precedente è irregolare salvo consegna in mani proprie al legale rappresentante o a suo delegato/preposto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 3
Obbligo di dichiarare la variazione di elementi (quali domicilio fiscale); la variazione che comporta trasferimento del domicilio fiscale produce effetti dal 60° giorno successivo alla dichiarazione: fino a tale data il domicilio precedente può ancora essere considerato, oltre il termine è necessario notificare al nuovo domicilio.
Riguarda la prova scritta (fidefacenza) degli atti pubblici e delle certificazioni; invocata dall'Agenzia per il valore probatorio della relata/certificazione postale, ma la Corte ha ritenuto che ciò non possa prevalere sulla disciplina speciale delle notifiche tributarie e sul requisito della consegna in mani proprie.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: censurate dall'Agenzia questioni sia di diritto che di fatto; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi e la corretta qualificazione delle doglianze (omesso esame di fatto vs. quaestio iuris).
Massime di principio
- Quando il contribuente ha comunicato il trasferimento del domicilio fiscale e sono decorsi i 60 giorni di efficacia previsti dal D.P.R. n. 633/1972, art. 35, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel nuovo domicilio fiscale salvo che la consegna avvenga "in mani proprie" del legale rappresentante, di un suo delegato o di un preposto.
- La consegna dell'atto a terzi che non siano preposti/adde stati dell'ente (es. il portiere dello stabile) non costituisce di per sé una notifica "in mani proprie" idonea a sostituire la notifica al domicilio fiscale trasferito, salvo prova qualificata che il luogo di consegna costituisca ancora una sede operativa dell'ente o che il soggetto consegnatario sia realmente incaricato della ricezione per conto dell'ente.
- La relata di notifica e la certificazione postale hanno valore probatorio (fidefacenza) ma non possono elidere l'efficacia della disciplina speciale sulle notifiche tributarie: l'amministrazione che invoca la validità della notifica in luogo diverso dal domicilio fiscale deve dimostrare il collegamento fattuale/organico tra il ricevente e l'ente destinatario.
- Non è automaticamente necessario che il destinatario presenti querela di falso per contestare l'attestazione dell'ufficiale postale; tuttavia, la contestazione della veridicità di attestazioni pubbliche richiede di essere svolta con gli strumenti procedurali idonei e la valutazione spetta al giudice secondo il complesso probatorio.
- Onere della parte notificante: acquisire e produrre elementi che provino la legittimazione del ricevente (es. ruolo di preposto, delega, evidenze che il luogo sia ancora sede operativa) quando si affida la notifica a soggetti diversi dal legale rappresentante o dal domicilio fiscale dichiarato.
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