Cassazione Civile, Ordinanza n. 36756/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di un cittadino extracomunitario in un procedimento di espulsione amministrativa, relativo alla proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Presidente del Tribunale aveva negato la liquidazione ritenendo che il difensore non fosse iscritto all'albo speciale di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 115 del 2002. Con il ricorso per cassazione si è censurata tale ragione di diniego, sostenendo che nei procedimenti in materia di espulsione/trattenimento lo straniero extracomunitario è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato anche se assistito da difensore di fiducia; la nomina di un difensore d'ufficio opererebbe solo in mancanza di un difensore. È stato inoltre proposto un secondo motivo, poi assorbito, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la motivazione del provvedimento impugnato. Ha affermato che, nei procedimenti disciplinati dall'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 e dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, lo straniero extracomunitario è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, e il giudice deve solo verificare la ricorrenza dei presupposti legali, cioè la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento. Poiché tali requisiti risultavano sussistenti e non esclusi dal provvedimento impugnato, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
"Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice..."
La disposizione riconosce allo straniero extracomunitario, nel procedimento di convalida/proroga del trattenimento, l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato; il giudice deve verificare solo i presupposti legali di accesso e non può negare la liquidazione per il solo difetto di iscrizione del difensore all'albo speciale, se lo straniero è assistito da difensore di fiducia.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011
"il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice..."
Anche nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione il gratuito patrocinio opera ex lege; la designazione di un difensore d'ufficio è prevista soltanto se l'interessato non abbia un difensore.
art. 81 del d.P.R. n. 115 del 2002
Il provvedimento impugnato aveva subordinato la liquidazione del compenso all'iscrizione del difensore nell'albo speciale; la Corte ha ritenuto che, nel caso regolato dalle norme speciali sul gratuito patrocinio dello straniero, tale requisito non potesse essere usato per negare la liquidazione.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato come base del procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, oggetto della prestazione professionale del difensore.
art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Costituisce il richiamo per l'ambito dei soggetti iscritti nella tabella da cui può essere designato il difensore d'ufficio quando lo straniero sia privo di difensore.
Massime di principio
- Nei procedimenti di espulsione o di convalida/proroga del trattenimento dello straniero extracomunitario, il patrocinio a spese dello Stato opera direttamente per legge, sicché il giudice non può introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa speciale.
- La designazione di un difensore d'ufficio è alternativa rispetto alla difesa di fiducia: interviene solo se lo straniero non abbia un difensore, mentre la presenza di un difensore di fiducia non esclude l'ammissione al gratuito patrocinio.
- Ai fini della liquidazione del compenso del difensore, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti legali del beneficio e non può negarla sulla base di un requisito non richiesto dalla disciplina speciale applicabile al procedimento.
- Quando la decisione di merito è viziata sul punto decisivo della disciplina del gratuito patrocinio, il motivo concernente tale profilo assorbe le ulteriori censure eventualmente proposte.
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