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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22503/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e altri tributi relativo all'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti di una notaia. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provati compensi non dichiarati desunti da operazioni bancarie e valorizzando documentazione e consulenza tecnica di parte. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente considerato documenti prodotti solo in giudizio dalla contribuente, sebbene questi fossero stati richiesti in sede istruttoria con avviso di inutilizzabilità in caso di mancata esibizione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 111 Cost., ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché le operazioni bancarie e la documentazione difensiva escludessero la ripresa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che dalla ricostruzione dell'Ufficio non emergeva compiutamente il rispetto della sequenza procedimentale richiesta dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, in particolare la puntuale indicazione dell'invito a esibire i documenti con l'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica e discutibile nel merito, non era meramente apparente né incomprensibile, perché rendeva percepibile l'iter logico seguito: valorizzazione della documentazione giustificativa, rilievo che non tutte le operazioni bancarie erano state considerate nell'accertamento e conclusione per l'illegittimità della ripresa. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"

    La preclusione all'utilizzo della documentazione prodotta tardivamente opera solo se l'invito dell'Ufficio è specifico, puntuale e accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione; l'omessa risposta determina inutilizzabilità amministrativa e processuale, salvo le deroghe previste dalla norma e tempestivamente fatte valere dal contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per estendere alla materia IVA il regime dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in tema di richiesta e inutilizzabilità dei documenti non esibiti.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    È evocato nel primo motivo come norma violata insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, nel quadro dei poteri di accertamento in materia IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla disciplina dell'inutilizzabilità dei documenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del motivo volto a denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Impone la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nella specie vi sia stata una motivazione meramente apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato a sostegno del vizio di motivazione; la Corte ritiene che il provvedimento impugnato superi il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte afferma che non vale a superare la preclusione derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per escludere che in appello possano essere recuperate questioni o documenti preclusi dalla disciplina speciale dell'accertamento tributario.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la sanzione di inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede amministrativa opera solo quando l'Amministrazione abbia formulato un invito specifico e puntuale, corredato dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata esibizione.
  • La preclusione alla produzione processuale tardiva di documenti richiesti dal Fisco è automatica e non richiede una specifica eccezione dell'Ufficio in giudizio; la deroga deve essere allegata dal contribuente nei modi e nei termini previsti dalla norma.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico decisorio; non è invece nulla la sentenza che, pur sintetica o discutibile, renda percepibile le ragioni della decisione e superi il minimo costituzionale di motivazione.
  • Nel giudizio tributario, la censura sulla valutazione delle operazioni bancarie deve confrontarsi con l'effettivo contenuto dell'accertamento e con le giustificazioni documentali prodotte, poiché non ogni movimentazione bancaria può essere automaticamente tradotta in compensi imponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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