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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30353/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova (richiesta formulata in opposizione a decreto penale), deducendo inosservanza o erronea applicazione di norme e vizio di motivazione per non avere il giudice valutato l'esistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La censura si fondava sulla presunta inutilizzabilità dell'accertamento alcolimetrico eseguito in ambito sanitario su richiesta della polizia giudiziaria, per aver omesso l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. (secondo la difesa il verbale contenente l'avviso è successivo all'accertamento), con conseguente esigenza di pronuncia di proscioglimento immediato

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui, pur non risultando indicati ora e data dell'avvertimento, l'atto della pubblica accusa affermava che l'interessato era stato informato delle modalita' e finalita' degli accertamenti, permettendo la presunzione che il prelievo sia avvenuto dopo l'avvertimento. La Corte ha inoltre richiamato il quadro normativo inerente la messa alla prova proposta in opposizione a decreto penale (art. 464 bis, comma 2, e regolamentazioni collegate) e la disciplina dell'impugnazione di tali provvedimenti. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 25/06/2024

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma che descrive il reato per cui procede il MEREU (guida in stato di alterazione per uso di alcool).

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la possibilita' di pronunciare proscioglimento o assoluzione prima del dibattimento per mancanza, insufficienza o contraddittorieta' della prova; il giudice non puo' pronunciare tale decisione prima del dibattimento salvo che l'assenza di prova sia manifesta e irreversibile; la motivazione negativa deve essere specifica solo se dagli atti emergono elementi concreti che rendono plausibile la non punibilita'.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'avvertimento sui diritti della difesa prima di determinati accertamenti. La Corte ha ritenuto che l'assenza di data/ora nel verbale non e' necessariamente decisiva se altri atti (es. atto della PG) documentano che l'interessato e' stato informato, consentendo una presunzione a favore della regolarita' formale.

  • art. 461 c.p.p.

    Disposizione sul decreto penale di condanna; il procedimento in esame nasce da opposizione a decreto penale.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Disciplina la richiesta di messa alla prova nell'ambito dell'opposizione a decreto penale: la richiesta va fatta con l'atto di opposizione.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Regola la verifica della richiesta di messa alla prova, la sospensione o il rigetto della stessa, e disciplina i limiti e i termini di impugnazione del provvedimento che dispone la sospensione o nega il beneficio.

  • art. 464-septies c.p.p.

    Stabilisce gli effetti della sospensione (estinzione del reato in caso di esito positivo o ripresa del procedimento in caso di esito negativo) e la necessità di apposita udienza per la valutazione della relazione finale.

  • art. 464-octies c.p.p.

    Disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione che puo' avvenire solo a seguito di udienza per valutare i presupposti della revoca.

  • art. 586 c.p.p.

    Prevede che il provvedimento negativo 'predibattimentale' (rigetto della richiesta prima del dibattimento) non sia immediatamente appellabile ma possa essere impugnato unitamente alla sentenza di primo grado; la Corte ha richiamato questo limite di impugnazione.

  • art. 168-quater c.p.

    Riferimento alla normativa sulla revoca ai fini della valutazione dei presupposti in udienza (citato nel quadro della disciplina collegata alla revoca della sospensione).

  • d.lgs. n.150/2022 (art.29 comma1 lett.c) e d.l. n.162/2022 (art.6)

    Riferimenti normativi formali segnalati in relazione alla sostituzione terminologica "processo"/"procedimento" e alle modifiche procedurali rilevanti al testo.

  • Corte costituzionale, sent. n.186/2000 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di cause di esonero dalla condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova in opposizione a decreto penale va proposta con l'atto di opposizione e segue una specifica fase di verifica: il giudice valuta l'idoneita' del programma e la prognosi di non recidiva e decide per la sospensione o il rigetto; l'ammissione e' immediatamente impugnabile, il rigetto pre-dibattimentale non lo e' fino all'apertura del dibattimento
  • Il giudice non puo' pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. prima del dibattimento salvo che l'assenza o insufficienza della prova sia manifestamente irreversibile; quindi l'assenza formale di un elemento probatorio (es. data/ora in un verbale) non determina automaticamente il proscioglimento se dagli atti emergono elementi che consentono di ritenere la prova acquisibile
  • Quando la difesa invoca l'inutilizzabilita' di un accertamento (per difetto di avvertimento o vizi formali), il giudice deve verificare se dagli atti emergano elementi concreti a sostegno di quella tesi; se tali elementi non sono manifesti la decisione negativa sulla messa alla prova e' legittima e motivata
  • La specificita' della motivazione negativa ex art.129 c.p.p. e' richiesta solo quando dalle deduzioni o dagli atti emergano elementi concreti che rendono plausibile l'applicazione di cause di non punibilita'; altrimenti il rigetto puo' essere motivato sulla base dell'assenza di elementi che rendano evidente l'irrevocabilita' dell'insufficienza probatoria
  • In situazioni analoghe il difensore conserva la possibilita' di riproporre la richiesta di messa alla prova nel corso del giudizio prima dell'apertura del dibattimento e, se il provvedimento negativo permane, di impugnarlo unitamente alla sentenza di primo grado; inoltre e' essenziale documentare tempestivamente e con precisione eventuali vizi formali (ora/data dell'avvertimento, verbali clinici) per rendere concreta la censura sull'inutilizzabilita' dell'accertamento

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